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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18010/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la messa alla prova ai sensi dell'art. 168-quater, n.1) cod. pen., per non aver il ricorrente mai preso contatto con l'UEPE e per non aver iniziato i lavori di pubblica utilità (rifiuto della prestazione). Il ricorrente deduceva violazione di legge per non aver il Tribunale valutato la volontarietà e consapevolezza del suo comportamento di mancato avvio della prestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata nell'accertare che il prevenuto non aveva mai preso contatto con l'UEPE, non aveva iniziato i lavori né manifestato disponibilità; il ricorrente non ha prodotto elementi contrari, limitandosi a invocare la necessità di accertare la volontarietà, questione che emergeva comunque dall'iter motivazionale del Tribunale di Imperia. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168-quater, n.1), codice penale

    Norma che indica le cause di revoca della messa alla prova; applicata per il comportamento di rifiuto della prestazione (mancato contatto con l'UEPE e mancato avvio dei lavori di pubblica utilità).

  • art. 606, lett. b), codice di procedura penale

    Limite di sindacabilità in Cassazione: il ricorso avverso l'ordinanza di revoca della messa alla prova è consentito soltanto per violazione di legge; la Corte ha ritenuto assente una illegittimità riconducibile a questa fattispecie.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Giurisprudenza richiamata in tema di responsabilità nell'impugnazione: se il ricorso è inammissibile e non v'è assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente può essere condannato a una sanzione pecuniaria oltre alle spese.

Massime di principio

  • Il mancato contatto con l'UEPE e il mancato inizio dei lavori di pubblica utilità costituiscono fondamento idoneo alla revoca della messa alla prova quando non sia dimostrata una valida giustificazione.
  • In sede di Cassazione avverso la revoca della messa alla prova il sindacato è limitato a profili di illegittimità di diritto; i contrasti meramente di fatto o valutazioni sulla volontarietà del comportamento sono difficilmente sindacabili.
  • Chi contesta la revoca deve produrre elementi concreti e documentati (es. prove di tentativi di contatto, motivi oggettivi o giustificazioni) per dimostrare l'assenza di volontarietà nel mancato avvio della prestazione.
  • Impugnazioni manifestamente infondate espongono il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie: è quindi prudente valutare la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
  • Per evitare la revoca è consigliabile documentare tempestivamente qualsiasi comunicazione con l'UEPE, chiedere proroghe o segnalare impedimenti validi, e sollevare in sede di merito eventuali questioni giuridiche rilevabili (non solo contestazioni fattuali).

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