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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22331/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente addetta a mansioni di capo negozio. I fatti contestati riguardavano il rifiuto di ottemperare all'ordine di promuovere un modello di smartphone, la scarsa pulizia e incuria di reparti di cui la lavoratrice era responsabile e la mancata attivazione della chiamata al 118 per un dipendente colto da malore. La Corte d'appello aveva ritenuto legittimo il recesso, escludendo la tutela reintegratoria e applicando la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, sul presupposto che il contratto collettivo applicabile non tipizzasse specifiche condotte sanzionate in via conservativa, ma richiamasse clausole generali e criteri di graduazione discrezionali. La ricorrente ha dedotto con il primo motivo la violazione degli artt. 18 l. n. 300/1970, 12 l. n. 604/1966 e dell'art. 208 del CCNL applicabile, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare l'applicabilità del comma 4 dell'art. 18 e nel limitare tale tutela ai soli casi di perfetta coincidenza con fattispecie tipizzate dal CCNL. Con il secondo motivo, assorbito, ha contestato la quantificazione dell'indennità risarcitoria, fissata in quindici mensilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, non sarebbe applicabile quando il contratto collettivo utilizzi clausole generali o elastiche anziché un elenco chiuso di condotte tipizzate. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché verifichi se le condotte accertate siano sussumibili nelle previsioni del contratto collettivo applicabile anche quando formulate in termini generali o elastici. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché dipendente dalla corretta individuazione della tutela applicabile. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 18 l. n. 300/1970

    Per selezionare la tutela applicabile nel licenziamento disciplinare, il giudice può sussumere il fatto accertato nella previsione contrattuale che punisce l'illecito con sanzione conservativa anche se formulata mediante clausole generali o elastiche; la tutela reintegratoria non è limitata ai soli casi di tipizzazione perfetta.

  • art. 12 l. n. 604/1966

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione della disciplina del licenziamento; nel testo non è esplicitata una specifica ratio ulteriore autonoma rispetto al tema della tutela applicabile.

  • art. 208 CCNL per le cooperative di consumo del 22 dicembre 2011

    La norma collettiva è richiamata come fonte delle previsioni sanzionatorie; la Corte di cassazione afferma che la sussumibilità del fatto può avvenire anche rispetto a previsioni espresse in forma generale o elastica.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia ai precedenti di legittimità già esistenti senza ulteriori approfondimenti, richiamando l'orientamento consolidato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, ai fini della scelta tra tutela reintegratoria e tutela meramente indennitaria, il giudice deve verificare se il fatto accertato in giudizio sia sussumibile in una previsione del contratto collettivo che preveda una sanzione conservativa, anche quando tale previsione sia formulata con clausole generali o elastiche.
  • L'operazione di sussunzione del fatto concreto nella previsione contrattuale collettiva non coincide con un autonomo giudizio di proporzionalità della sanzione, perché il parametro proporzionale è già stato espresso dalle parti sociali nella disciplina collettiva.
  • L'applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 non richiede che il contratto collettivo elenchi in modo chiuso e puntuale la singola condotta addebitata, essendo sufficiente che la condotta concreta possa essere ricondotta, secondo interpretazione giudiziale, alla fattispecie contrattuale sanzionata conservativamente.
  • In sede di legittimità, la censura che investe soprattutto l'interpretazione della norma di legge non è necessariamente paralizzata dalla mancata produzione integrale del contratto collettivo, quando il nucleo del motivo riguarda la corretta portata dell'art. 18 St. lav.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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