Sentenza del 06/02/2020 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Tributi locali (Comunali, Provinciali, Regionali) - IMU - Determinazione della base imponibile - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - Mancata approvazione da parte della Regione - Mancata adozione degli strumenti di attuazione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnano avvisi di accertamento IMU (anni 2013 e 2015) e TASI (2015) con cui il Comune ha richiesto maggiori somme ritenendo i terreni edificabili in base agli strumenti urbanistici comunali (destinazione "artigianato e piccola industria"). I ricorrenti contestano il maggior valore attribuito, chiedendo di assumere come riferimento un valore inferiore adottato dal Comune per anni successivi (2016/2017) e sostenendo che parte della particella fosse destinata a verde e quindi esclusa dal calcolo; deducono inoltre che la qualificazione reale dei terreni (vocazione rurale e mancata effettiva attività artigianale) non giustifichi l'aumento dell'imponibile.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha confermato che, ai fini IMU, l'edificabilità si desume dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi; l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far aumentare il valore venale e le variazioni del valore possono incidere solo sui singoli periodi d'imposta senza dar diritto a rimborsi per anni precedenti salvo che il Comune non li riconosca. Le questioni sulla correttezza del calcolo puntuale del valore (e sulla destinazione a verde) esulavano dal petitum come prospettato in primo grado, pertanto l'appello è infondato. Nessuna condanna delle spese in favore dei ricorrenti.
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
art. 59, comma primo, lettera f)
Prevede la possibilità che l'ente impositore riconosca rimborsi per gli anni pregressi; nel contesto è richiamata per spiegare che la mancata retroazione dell'aumento di valore non impedisce al Comune di riconoscere rimborsi solo se lo ritiene.
Giurisprudenza Corte di Cassazione
Sez. U., n. 25506 del 30/11/2016; Sez. 5, n. 16714 del 27/07/2007; Sez. 5, n. 20137 del 16/11/2012
Principio consolidato secondo cui l'edificabilità per finalità IMU si desume dal piano regolatore generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione regionale o dagli strumenti attuativi; l'inizio del procedimento urbanistico è idoneo ad aumentare il valore venale e le variazioni incidono sui singoli periodi d'imposta.
Massime di principio
- Ai fini IMU la destinazione edificabile va valutata in base al piano regolatore comunale adottato: l'adozione comunale è sufficiente anche se manca l'approvazione regionale o gli strumenti attuativi.
- L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica può aumentare il valore venale dell'area anche prima della completa attuazione del piano; tali incrementi rilevano per le annualità successive.
- Variazioni del valore dovute al mercato o allo stato di attuazione degli strumenti urbanistici incidono sui singoli periodi d'imposta e non danno automaticamente diritto a rimborsi per anni pregressi, salvo che il Comune non li riconosca espressamente (art. 59 d.lgs. 446/1997 richiamato).
- Il contribuente può contestare la valutazione comunale, ma deve formulare nel petitum le doglianze concrete (es. errori nel calcolo, classificazione come area a verde) e produrre prove specifiche relative all'anno che si discute; questioni sollevate per la prima volta in sede di appello possono essere ritenute inammissibili se esulano dal petitum originario.
- Se parte della particella è documentalmente qualificata come area a verde e tale qualificazione risulta dagli atti pertinenti per l'anno impugnato, quella porzione va esclusa dal calcolo del valore venale; la mera situazione fattuale (uso agricolo) non prevale sulla destinazione urbanistica risultante dagli strumenti comunali adottati.
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