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Sentenza

Sentenza del 06/02/2020 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Tributi locali (Comunali, Provinciali, Regionali) - IMU - Determinazione della base imponibile - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - Mancata approvazione da parte della Regione - Mancata adozione degli strumenti di attuazione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnano avvisi di accertamento IMU (anni 2013 e 2015) e TASI (2015) con cui il Comune ha richiesto maggiori somme ritenendo i terreni edificabili in base agli strumenti urbanistici comunali (destinazione "artigianato e piccola industria"). I ricorrenti contestano il maggior valore attribuito, chiedendo di assumere come riferimento un valore inferiore adottato dal Comune per anni successivi (2016/2017) e sostenendo che parte della particella fosse destinata a verde e quindi esclusa dal calcolo; deducono inoltre che la qualificazione reale dei terreni (vocazione rurale e mancata effettiva attività artigianale) non giustifichi l'aumento dell'imponibile.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione ha confermato che, ai fini IMU, l'edificabilità si desume dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi; l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far aumentare il valore venale e le variazioni del valore possono incidere solo sui singoli periodi d'imposta senza dar diritto a rimborsi per anni precedenti salvo che il Comune non li riconosca. Le questioni sulla correttezza del calcolo puntuale del valore (e sulla destinazione a verde) esulavano dal petitum come prospettato in primo grado, pertanto l'appello è infondato. Nessuna condanna delle spese in favore dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    art. 59, comma primo, lettera f)

    Prevede la possibilità che l'ente impositore riconosca rimborsi per gli anni pregressi; nel contesto è richiamata per spiegare che la mancata retroazione dell'aumento di valore non impedisce al Comune di riconoscere rimborsi solo se lo ritiene.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Sez. U., n. 25506 del 30/11/2016; Sez. 5, n. 16714 del 27/07/2007; Sez. 5, n. 20137 del 16/11/2012

    Principio consolidato secondo cui l'edificabilità per finalità IMU si desume dal piano regolatore generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione regionale o dagli strumenti attuativi; l'inizio del procedimento urbanistico è idoneo ad aumentare il valore venale e le variazioni incidono sui singoli periodi d'imposta.

Massime di principio

  • Ai fini IMU la destinazione edificabile va valutata in base al piano regolatore comunale adottato: l'adozione comunale è sufficiente anche se manca l'approvazione regionale o gli strumenti attuativi.
  • L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica può aumentare il valore venale dell'area anche prima della completa attuazione del piano; tali incrementi rilevano per le annualità successive.
  • Variazioni del valore dovute al mercato o allo stato di attuazione degli strumenti urbanistici incidono sui singoli periodi d'imposta e non danno automaticamente diritto a rimborsi per anni pregressi, salvo che il Comune non li riconosca espressamente (art. 59 d.lgs. 446/1997 richiamato).
  • Il contribuente può contestare la valutazione comunale, ma deve formulare nel petitum le doglianze concrete (es. errori nel calcolo, classificazione come area a verde) e produrre prove specifiche relative all'anno che si discute; questioni sollevate per la prima volta in sede di appello possono essere ritenute inammissibili se esulano dal petitum originario.
  • Se parte della particella è documentalmente qualificata come area a verde e tale qualificazione risulta dagli atti pertinenti per l'anno impugnato, quella porzione va esclusa dal calcolo del valore venale; la mera situazione fattuale (uso agricolo) non prevale sulla destinazione urbanistica risultante dagli strumenti comunali adottati.

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