Cassazione Civile, Ordinanza n. 24837/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un docente universitario da un altro ateneo all’Università di Napoli Parthenope e dai successivi decreti rettorali relativi al suo regime di impegno. Il primo decreto di trasferimento del 2004 richiamava il regime a tempo definito; un decreto del 2005, invece, attestava che il docente aveva comunicato di optare per il tempo pieno; un successivo decreto del 2008 disponeva l’inquadramento a professore ordinario con regime a tempo pieno; infine un decreto del 2011 dava atto di una nuova opzione per il tempo definito, con efficacia differita. Il docente ha proposto querela di falso sostenendo che i decreti del 2005 e del 2008 fossero falsi nella parte in cui attribuivano una sua opzione per il tempo pieno, opzione che egli assumeva di non avere mai formulato. In cassazione ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse contraddittoriamente valorizzato una pretesa comunicazione di opzione per il tempo pieno pur in assenza di prova che essa fosse intervenuta tra il trasferimento e il decreto del 2005; 2) violazione dell’art. 11 d.P.R. 382/1980, assumendo che il decreto del 2004 attestasse un’opzione per il tempo definito vincolante per almeno un biennio e che ciò rendesse implausibile la ricostruzione accolta dai giudici di merito; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. per asserito contrasto con una sentenza della Corte dei conti, che avrebbe accertato l’esistenza dell’opzione per il tempo definito e la sua vincolatività; 4) violazione dell’art. 116 c.p.c. e delle regole di valutazione della prova, per non avere la Corte d’appello attribuito rilievo al ritardo con cui l’università aveva dato seguito alla nuova opzione per il tempo definito del 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato integralmente. Ha confermato la decisione di merito secondo cui il ricorrente non aveva assolto l’onere di dimostrare la non conformità al vero dei decreti impugnati. In particolare, i primi due motivi sono stati reputati inammissibili o comunque non idonei a scalfire la ratio decidendi, perché si limitavano a riproporre la versione fattuale del ricorrente senza confrontarsi con l’accertamento della Corte d’appello, la quale aveva valorizzato una comunicazione scritta del 13 gennaio 2005 che attestava l’opzione per il tempo pieno e aveva escluso che il decreto del 2004 contenesse una vera e propria manifestazione di volontà. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudizio contabile ha oggetto diverso da quello sulla falsità dei decreti e non produce giudicato esterno su tale profilo. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, non essendo il ritardo nell’efficacia dell’opzione del 2008 collegato alla dedotta falsità dei documenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 382/1980
"Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio."
La scelta del regime di impegno deve essere esercitata con domanda al rettore e vincola il docente per almeno un biennio; la Corte però ha escluso che il decreto del 2004 integrasse di per sé una manifestazione di volontà, trattandosi di mera registrazione del trasferimento e del regime economico-retributivo.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio della decisione impugnata.
art. 2700 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’efficacia probatoria dei decreti rettorali; la Corte di merito aveva però escluso che la falsità fosse dimostrata.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che le doglianze non incidevano specificamente sulla valutazione compiuta in appello.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere l’esistenza di un giudicato derivante dalla sentenza della Corte dei conti; la Corte ha escluso il giudicato esterno per diversità di oggetto e autonomia del giudizio contabile.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il presupposto del raddoppio del contributo unificato, senza ulteriore sviluppo argomentativo nel testo fornito.
art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012
Norma richiamata nel dispositivo in relazione all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di querela di falso, incombe sull’attore l’onere di dimostrare la non conformità al vero del contenuto dell’atto pubblico impugnato; la mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi che si limitano a riproporre la tesi già esaminata nel merito, senza aggredire specificamente la valutazione decisiva del giudice di appello, sono inidonei a ottenere la cassazione.
- Un documento amministrativo che si limiti a registrare il trasferimento o l’inquadramento di un docente non equivale necessariamente a una manifestazione di volontà del soggetto sul regime di impegno, se non risulta una domanda o comunicazione nelle forme richieste dalla disciplina di settore.
- La disciplina dell’opzione tra tempo pieno e tempo definito del docente universitario richiede una domanda al rettore e vincola la scelta per un periodo minimo; tuttavia, la contestazione sulla falsità di successivi decreti va valutata sulla base della prova dell’effettiva inesistenza della dichiarazione attestata.
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio non si estende automaticamente a una controversia avente oggetto diverso: l’accertamento di profili soggettivi o di responsabilità in sede contabile non vincola, di per sé, il giudizio sulla falsità di atti amministrativi se manca identità di oggetto e di accertamento.
- La censura di omessa valutazione di circostanze temporalmente successive o di ritardi amministrativi è irrilevante se non è logicamente e giuridicamente collegata al fatto decisivo controverso, cioè alla falsità del documento impugnato.
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