Sentenza del 30/01/2018 n. 408 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Transfer pricing - Valore normale - Metodo ros.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo riporta il principio secondo cui, nell'applicazione del metodo ROS, non è sufficiente utilizzare dati formalmente disponibili, ma occorre verificare la comparabilità effettiva delle società e dei mercati considerati. Tuttavia, non sono forniti gli estremi della sentenza né l'esito processuale concreto, per cui non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo ai fini della disciplina del transfer pricing, mediante il metodo ROS (Return on Sales). Il principio evidenziato è che la comparazione deve basarsi su dati omogenei e su società collocate in condizioni di mercato sostanzialmente analoghe, così da garantire un parametro concreto, effettivo e attendibile. Non sono indicati ulteriori dettagli sulle contestazioni specifiche o sull'accertamento.
Norme richiamate
Disciplina del transfer pricing e principio del valore normale
La determinazione del valore normale richiede un confronto fondato su condizioni economiche e di mercato comparabili. L'amministrazione finanziaria deve quindi utilizzare dati omogenei e idonei a rappresentare un effettivo parametro di riferimento.
Metodo ROS (Return on Sales)
Il metodo ROS può essere utilizzato per valutare la congruità della redditività di un'impresa rispetto a operatori comparabili, ma la sua attendibilità dipende dalla selezione di società realmente confrontabili per mercato, funzioni svolte, rischi assunti e condizioni operative.
Massime di principio
- Nelle verifiche di transfer pricing, la comparabilità economica dei dati è essenziale: non possono essere confrontate società operanti in mercati o condizioni significativamente diverse.
- L'utilizzo del metodo ROS deve essere motivato attraverso la selezione di un campione di imprese comparabili e la spiegazione dei criteri con cui il campione è stato individuato.
- Un accertamento fondato su dati non omogenei o su comparabili non adeguatamente verificati può risultare inattendibile e contestabile.
- La validità del confronto richiede di considerare non solo i risultati economici, ma anche funzioni svolte, beni o servizi trattati, rischi assunti, area geografica, dimensioni e condizioni di mercato.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la qualità del campione utilizzato dall'amministrazione e documentare eventuali differenze economiche che rendano il confronto non significativo.
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