Sentenza del 29/02/2016 n. 1844 - Comm. Trib. Prov. Milano
Esecuzione esattoriale - Prova della regolare esecuzione della notifica - Preclusione deduzione di vizi non tempestivamente opposti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata: la prova della regolare notificazione rende non più contestabile, tardivamente, la validità della cartella per vizi diversi da quelli tempestivamente dedotti. L'agente della riscossione non aveva l'onere di depositare la copia integrale della cartella, essendo sufficiente la prova della sua regolare notifica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione della cartella di pagamento e le conseguenze della sua contestazione. Il destinatario si è limitato a negare di aver ricevuto la cartella, mentre l'agente della riscossione ha fornito la prova della notifica effettuata secondo le forme previste dalla legge, mediante le modalità ordinarie, tramite messo notificatore oppure con raccomandata con avviso di ricevimento. In tale situazione, non è necessario che l'agente produca in giudizio anche la copia integrale della cartella. Inoltre, non possono essere dedotti successivamente vizi propri della cartella che non siano stati contestati tempestivamente.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta soltanto di non aver ricevuto una cartella, l'agente della riscossione può superare la contestazione dimostrando la regolarità della notificazione con le modalità previste dalla legge.
- Una volta provata la regolare notifica, il contribuente non può introdurre tardivamente contestazioni relative a vizi della cartella che avrebbe dovuto dedurre tempestivamente.
- La prova della notificazione non richiede necessariamente il deposito della copia integrale della cartella: è sufficiente dimostrare che l'atto è stato regolarmente notificato.
- Chi riceve o risulta aver ricevuto regolarmente un atto esattoriale deve contestarne tempestivamente sia la notifica sia eventuali vizi propri dell'atto, evitando di limitarsi a una generica negazione della ricezione.
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