Sentenza n. 8665/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento della Delibera ANAC n. 280 del 09.07.2025, notificata il 16.7.2025 recante irrogazione della sanzione di € 800,00 a carico della ricorrente; di ogni altro provvedimento propedeutico o connesso alla presente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera ANAC n. 280 del 9 luglio 2025, recante sanzione pecuniaria di 800 euro e sanzione interdittiva di sedici giorni per falsa dichiarazione sull’unicità dell’incarico del direttore tecnico
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera ANAC deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della disciplina dei contratti pubblici, del d.P.R. n. 445/2000 e della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere e sviamento, sostenendo che la dichiarazione non veritiera era stata resa personalmente dal direttore tecnico mediante dichiarazione sostitutiva e che l’impresa non avrebbe dovuto rispondere di un fatto non imputabile alla propria condotta. Ha inoltre dedotto l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, assumendo di essere stata tenuta soltanto ad acquisire e trasmettere alla SOA le autocertificazioni del direttore tecnico, senza ulteriori obblighi di verifica, e lamentando che ANAC non avesse indicato quali controlli fossero esigibili né valutato la complessiva condotta della società. Ha infine contestato la sussistenza della falsa dichiarazione, sostenendo che il direttore tecnico si era già dimesso dall’incarico ricoperto presso altra impresa prima della stipula del contratto con la ricorrente e che, pertanto, non vi sarebbe stata contemporaneità degli incarichi. La ricorrente ha anche sostenuto che l’utilizzo della funzionalità di ricerca predisposta da ANAC costituisse un mero ausilio e non un obbligo, sicché il suo mancato utilizzo non avrebbe potuto fondare una responsabilità oggettiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che un precedente orientamento giurisprudenziale aveva escluso la responsabilità dell’impresa quando la dichiarazione sull’unicità dell’incarico del direttore tecnico, quale soggetto terzo rispetto alla compagine societaria, non fosse concretamente verificabile dall’operatore economico. Tuttavia, dal 2021 ANAC ha reso disponibile sul proprio portale una funzione di ricerca, semplice, gratuita e accessibile, che consente di verificare, mediante il codice fiscale, se il direttore tecnico risulti già presente in attestazioni di qualificazione pubblicate nel Casellario. Tale sopravvenienza ha indotto il Collegio a rivedere il precedente orientamento: per un operatore economico professionalmente qualificato che richiede un’attestazione SOA è ragionevolmente esigibile l’esecuzione di tale controllo, non trattandosi di un’indagine complessa o inesigibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti infondati perché l’impresa avrebbe potuto agevolmente verificare la veridicità della dichiarazione e non ha neppure allegato di averlo fatto, avendo sostenuto di non esservi tenuta. La falsa dichiarazione può essere sanzionata anche in assenza di una condotta attiva o dolosa di condivisione, quando l’operatore ometta, nei limiti dell’esigibilità, di verificare la veridicità della dichiarazione. È stata esclusa anche la sproporzione della sanzione e il difetto di valutazione della condotta complessiva. Quanto al quarto motivo, il Collegio ha accertato che la dichiarazione sostitutiva del 31 ottobre 2024 attestava l’assenza di altro incarico, mentre il direttore tecnico figurava ancora quale responsabile tecnico di altra impresa. Le dimissioni erano state firmate e trasmesse via PEC soltanto il 4 novembre 2024, dopo l’avvio del contraddittorio con la SOA. Trattandosi di recesso da atto unilaterale recettizio, gli effetti si producono con la ricezione da parte del destinatario ai sensi dell’art. 1334 c.c.; alla data della dichiarazione, quindi, l’incarico presso l’altra impresa non era ancora cessato. Il TAR ha inoltre precisato che la questione decisiva riguardava la condotta materiale al momento della dichiarazione, quando il direttore tecnico risultava ancora formalmente titolare dell’altro incarico. Spese integralmente compensate per la presenza di precedenti di sezione fino ad allora favorevoli alla tesi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità sono richiamati nel contesto della verifica della correttezza e proporzionalità dell’azione sanzionatoria, ma non risultano violati.
d.P.R. 445/2000
La disciplina delle dichiarazioni sostitutive non esonera l’operatore economico dall’eseguire controlli ragionevolmente esigibili sulla veridicità delle dichiarazioni, quando siano disponibili strumenti semplici e accessibili di verifica.
d.lgs. 36/2023, Allegato II.12
La disciplina della qualificazione SOA impone il rispetto del requisito dell’unicità dell’incarico del direttore tecnico al momento della presentazione della domanda di attestazione.
art. 1334 c.c.
Gli atti unilaterali recettizi, quale il recesso, producono effetto quando pervengono a conoscenza del destinatario; pertanto le dimissioni trasmesse dopo la dichiarazione non eliminano la contemporanea sussistenza dell’incarico alla data della dichiarazione.
l. 241/1990
La disciplina generale del procedimento amministrativo è richiamata senza che il giudice ravvisi specifiche violazioni nel procedimento sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando un operatore economico presenta una domanda di qualificazione SOA e allega una dichiarazione sostitutiva del direttore tecnico sull’unicità dell’incarico, la disponibilità di una funzione pubblica, semplice e liberamente accessibile, che consenta di verificare l’eventuale presenza del professionista in altre attestazioni rende esigibile tale controllo da parte dell’impresa.
- L’omessa verifica della veridicità di una dichiarazione rilevante per la qualificazione può integrare l’elemento soggettivo della responsabilità sanzionatoria dell’operatore economico anche in assenza di una condotta attiva o dolosa di partecipazione alla falsità, purché il controllo omesso fosse concretamente esigibile secondo lo standard di diligenza professionale.
- Il precedente orientamento che escludeva la responsabilità dell’impresa per dichiarazioni rese da un direttore tecnico, in quanto non verificabili dal soggetto privato, non è applicabile quando siano sopravvenuti strumenti accessibili che consentano all’impresa di effettuare la verifica.
- Il requisito dell’unicità dell’incarico del direttore tecnico deve sussistere al momento della presentazione della domanda di attestazione; la cessazione dell’incarico precedente produce effetti, per il recesso da un rapporto contrattuale, con la ricezione della comunicazione da parte del destinatario ai sensi dell’art. 1334 c.c.
- La valutazione della falsità dichiarativa deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento della dichiarazione: dimissioni o recesso comunicati successivamente non eliminano la non veridicità della dichiarazione già resa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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