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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00412/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un dipendente dell'I.P.I. nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del d.l. n. 78/2010. Il lavoratore chiedeva: 1) il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'I.P.I.; 2) l'inclusione nell'assegno personale riassorbibile di varie voci percepite in precedenza, tra cui il 50% del premio di produttività, i contributi versati dal datore di lavoro al fondo Previgen, i versamenti alla cassa di assistenza Asfalisis e il controvalore di polizze assicurative per morte e infortuni professionali ed extralavorativi. La Corte d'appello aveva respinto tutte le domande, ritenendo applicabile la disciplina speciale dell'art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, limitata alle voci fisse e continuative del trattamento fondamentale e accessorio. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: violazione dell'art. 7 d.l. n. 78/2010 e di altre norme sul trasferimento del rapporto e sull'art. 2112 c.c.; errata interpretazione restrittiva della nozione di 'voci fisse e continuative'; omesso esame e falsa applicazione delle norme in punto di natura retributiva/previdenziale/assistenziale delle somme versate a Previgen e Asfalisis e delle polizze; mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio quale garanzia connaturata alla continuità del rapporto; e, infine, violazione della contrattazione collettiva aziendale e omesso esame dei contratti e dei cedolini paga.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che l'art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010 è norma speciale rispetto all'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e consente la conservazione solo del trattamento economico fondamentale e accessorio che abbia natura retributiva in senso stretto, con caratteri di fissità e continuatività/certenza nel quantum. Ha ritenuto corretta la sentenza di merito nel non includere nell'assegno personale: il premio di produttività, perché variabile e non fisso; i contributi a Previgen, perché previdenziali e non retributivi; i versamenti ad Asfalisis e le polizze assicurative, perché assistenziali e non componenti della retribuzione. Quanto all'anzianità di servizio, ha ribadito che non è un diritto autonomamente azionabile verso il nuovo datore di lavoro, salvo che il suo mancato riconoscimento determini un peggioramento del trattamento economico già in godimento; non può essere invocata per ricostruzioni di carriera basate sulla disciplina del cessionario. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze fondate sulla violazione della contrattazione collettiva aziendale, perché in cassazione il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. riguarda i contratti collettivi nazionali e non quelli aziendali, salvo specifiche censure sui canoni ermeneutici. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010

    Norma speciale che, nel trasferimento dei dipendenti dell'I.P.I. nei ruoli ministeriali, garantisce la conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio solo per le voci fisse e continuative, intese come componenti retributive in senso stretto.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come disciplina generale del trasferimento di personale, ma ritenuto non applicabile in via prevalente rispetto alla norma speciale dell'art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010.

  • art. 2112 c.c.

    Invocato dal ricorrente come indice di continuità del rapporto; la Corte ne esclude l'applicazione diretta alla fattispecie nei termini prospettati e ribadisce che non comporta, di per sé, il riconoscimento di ogni pregressa anzianità o aspettativa di carriera.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Usato dalla Corte per chiarire la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla natura retributiva degli emolumenti; la Corte conferma che occorre verificare se le voci siano effettivamente retributive e non previdenziali o assistenziali.

  • art. 51 TUIR

    Citato dal ricorrente, ma non assume rilievo decisivo: la Corte non riconduce la natura retributiva al solo regime fiscale dell'emolumento.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per denunciare l'omesso esame dei documenti, ma la Corte esclude il vizio nei termini prospettati.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    È il parametro dei motivi di ricorso; la Corte qualifica alcune censure come infondate e quelle sulla contrattazione aziendale come inammissibili.

  • art. 48 del contratto collettivo aziendale per il personale dipendente dell'IPI

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura obbligatoria e continuativa del premio di produttività; la Corte non ne ammette la censura come violazione di legge in cassazione.

  • art. 50 del contratto collettivo aziendale per il personale dipendente dell'IPI

    Citato con analoga funzione, ma non viene ritenuto idoneo a fondare un motivo ammissibile ex art. 360 n. 3 c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di passaggio di personale da un ente soppresso ad altra amministrazione, la disciplina speciale può prevalere sulla disciplina generale del trasferimento del rapporto; la conservazione del trattamento economico va verificata secondo la norma speciale applicabile.
  • La formula 'voci fisse e continuative' non coincide con qualunque emolumento corrisposto con regolarità: occorre verificare la natura retributiva in senso stretto della voce, la sua certezza e il suo inserimento nel trattamento fondamentale o accessorio previsto dall'ordinamento.
  • Non sono computabili nell'assegno personale o nel trattamento conservato i versamenti aventi natura previdenziale o assistenziale, perché non costituiscono retribuzione, anche se sono stati sostenuti dal datore di lavoro in modo obbligatorio o ripetuto.
  • Il premio di produttività, se legato a risultati o fattori variabili, non ha carattere fisso e continuativo e non può essere automaticamente incluso nel trattamento da conservare.
  • L'anzianità di servizio pregressa non è un diritto autonomamente azionabile verso il nuovo datore di lavoro; rileva solo se il suo mancato riconoscimento incide in concreto su diritti economici già entrati nel patrimonio del lavoratore.
  • Nel giudizio di cassazione la violazione di contratti collettivi aziendali non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. nei medesimi termini previsti per i contratti collettivi nazionali; la censura deve investire specificamente i canoni ermeneutici o i vizi motivazionali nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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