Circolare numero 76 del 23-5-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’estensione, dal 1° aprile 2006, della tutela previdenziale di maternità e paternità ai dirigenti del settore privato prevista dalla legge n. 104/2006. Indica le regole applicabili per indennità di maternità e paternità, congedo parentale e riposi giornalieri, specifica come presentare le domande nelle more dell’aggiornamento dei modelli, e definisce gli obblighi contributivi dei datori di lavoro privati e le relative istruzioni procedurali.
Tutela della maternità e paternità per i dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati
Tutela della maternità ai dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati
La circolare disciplina l’applicazione ai dirigenti del settore privato dell’estensione della tutela previdenziale di maternità e paternità introdotta dalla legge n. 104 del 24 febbraio 2006, in vigore dal 1° aprile 2006. L’intervento chiarisce sia gli aspetti prestazionali sia quelli contributivi e procedurali, con riferimento alle indennità, al congedo parentale, ai riposi giornalieri e alle modalità di presentazione delle domande.
Ambito di applicazione e decorrenza
L’art. 1 della legge n. 104/2006 estende ai lavoratori e alle lavoratrici con qualifica di dirigente, dipendenti da datori di lavoro privati, la tutela previdenziale in materia di maternità e paternità prevista dal D.Lgs. n. 151/2001. La decorrenza dell’estensione è fissata al 1° aprile 2006.
Indennità di maternità e paternità
Per l’erogazione dell’indennità di maternità e/o paternità si applicano i criteri e le modalità previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti dagli artt. 16 e seguenti del Testo Unico. L’INPS riconosce i trattamenti economici solo per i periodi di congedo che si collocano dal 1° aprile 2006, anche quando l’evento generatore del diritto, come il parto o l’ingresso del minore in famiglia, sia avvenuto prima di tale data.
Restano invece a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, i trattamenti economici a titolo retributivo dovuti per i periodi di astensione obbligatoria anteriori al 1° aprile 2006.
Congedo parentale e riposi giornalieri
Per il congedo parentale e i riposi giornalieri si applicano gli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001. La circolare precisa che, qualora la contrattazione individuale o collettiva non disciplini espressamente la durata della prestazione lavorativa del dirigente, ai fini della determinazione dei periodi di riposo giornalieri e della relativa indennità deve essere assunto come riferimento l’orario di lavoro in vigore per gli impiegati di massima categoria dell’azienda.
Anche in questo caso, i trattamenti economici dell’INPS sono riconoscibili per i periodi di congedo parentale e per le ore di riposo giornaliero fruite dal 1° aprile 2006. Le retribuzioni relative ai periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge restano, se previsto dai contratti collettivi, a carico del datore di lavoro.
Domanda di prestazione e modulistica
L’Istituto comunica di procedere quanto prima all’aggiornamento dei modelli "MOD MAT" e "MOD AST FAC", con loro inserimento anche nella sezione di "modulistica on line". In attesa dell’aggiornamento, i dirigenti del settore privato possono presentare le domande per le prestazioni di maternità obbligatoria e facoltativa utilizzando i modelli già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti, avendo cura di indicare la propria qualifica.
La circolare chiarisce inoltre che, ai fini della liquidazione, devono essere considerate anche le domande presentate prima del 1° aprile 2006, purché riferite anche solo parzialmente a periodi ricadenti nella tutela introdotta dalla legge n. 104/2006.
Obblighi contributivi dei datori di lavoro privati
A decorrere dal periodo di paga di aprile 2006, i datori di lavoro privati sono tenuti al versamento della contribuzione di maternità per i lavoratori con qualifica di dirigente, secondo le misure previste per i settori di appartenenza.
Le aliquote indicate sono le seguenti:
- industria e cooperazione ex L. 240/1984: 0,46%;
- credito, assicurazioni e tributi: 0,13%;
- commercio e terziario: 0,24%.
Per i dirigenti di aziende private iscritti all’INPDAP, l’aliquota della contribuzione di maternità è pari all’1,03% per le aziende che svolgono attività industriale e allo 0,81% per quelle che svolgono attività commerciale.
La circolare precisa che, per alcuni settori, tali aliquote possono risultare ridotte o azzerate per effetto dell’art. 120 della legge n. 388/2000 e della riduzione del costo del lavoro di cui all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005.
Istruzioni procedurali, conguagli e denunce
Per le prestazioni a conguaglio devono essere utilizzati i codici e le modalità già previsti per gli altri lavoratori. La procedura di controllo delle denunce sarà aggiornata per richiedere, a partire dal mese di aprile 2006, la contribuzione di maternità per i dirigenti.
Le eventuali note di rettifica emesse a tale titolo possono essere regolarizzate entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, senza aggravio di somme aggiuntive. Per la composizione del flusso EMens, i datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni previste per gli impiegati.
Esempio riportato nella nota
La nota finale fornisce un esempio applicativo: per un parto avvenuto il 20 marzo 2006, il trattamento economico previdenziale per maternità obbligatoria è erogabile dall’INPS solo per il periodo dal 1° aprile al 20 giugno. Il periodo di astensione precedente al 1° aprile resta invece a carico del datore di lavoro, se dovuto secondo la contrattazione collettiva.
Punti principali
Estensione della tutela ai dirigenti privati
L’art. 1 della legge n. 104 del 24 febbraio 2006, in vigore dal 1° aprile 2006, estende ai lavoratori e alle lavoratrici con qualifica di dirigente alle dipendenze di datori di lavoro privati la tutela previdenziale in materia di maternità e paternità prevista dal D.Lgs. n. 151/2001.
Indennità di maternità e paternità
Per l’erogazione dell’indennità di maternità e/o paternità si applicano i criteri e le modalità del Testo Unico per la generalità dei dipendenti. L’INPS corrisponde i trattamenti economici solo per i periodi di congedo che si collocano dal 1° aprile 2006, anche se riferiti a eventi (parto o ingresso del minore in famiglia) anteriori a tale data. Restano a carico del datore di lavoro, se previsti dai contratti collettivi, i trattamenti retributivi per i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge.
Congedo parentale e riposi giornalieri
Per congedo parentale e riposi giornalieri si applicano gli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001. Se la contrattazione individuale o collettiva non indica la durata della prestazione del dirigente, ai fini dei riposi giornalieri e della relativa indennità si assume come riferimento l’orario degli impiegati di massima categoria dell’azienda. I trattamenti economici sono erogabili dall’INPS per i periodi fruiti dal 1° aprile 2006; quelli anteriori restano, ove previsto, a carico del datore di lavoro.
Domande di prestazione
L’Istituto annuncia l’aggiornamento dei modelli "MOD MAT" e "MOD AST FAC" e la loro pubblicazione anche su "modulistica on line". Fino ad allora, i dirigenti del settore privato possono usare i modelli già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti, indicando la propria qualifica. Devono essere considerate anche le domande presentate prima del 1° aprile 2006, se riferite anche solo in parte a periodi compresi nella tutela introdotta dalla legge n. 104/2006.
Obblighi contributivi e aliquote
Dal periodo di paga aprile 2006 i datori di lavoro privati devono versare la contribuzione di maternità per i dirigenti secondo le aliquote previste per settore: industria e cooperative 0,46%; credito, assicurazioni e tributi 0,13%; commercio e terziario 0,24%. Per i dirigenti di aziende private iscritti all’INPDAP l’aliquota è pari all’1,03% per le attività industriali e allo 0,81% per le attività commerciali. La circolare precisa che per alcuni settori le aliquote possono essere ridotte o azzerate per effetto dell’art. 120 della legge n. 388/2000 e della riduzione del costo del lavoro di cui all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005.
Conguagli, denunce e flusso EMens
Per le prestazioni a conguaglio si utilizzano i codici e le modalità già previste per gli altri lavoratori. La procedura di controllo delle denunce viene aggiornata per richiedere, da aprile 2006, la contribuzione di maternità per i dirigenti. Eventuali note di rettifica possono essere regolarizzate entro il terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, senza aggravio di somme aggiuntive. Per il flusso EMens i datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni previste per gli impiegati.
Esempio applicativo
La nota esplicativa mostra il caso di un parto avvenuto il 20 marzo 2006: l’indennità previdenziale di maternità obbligatoria è erogabile dall’INPS solo per il periodo dal 1° aprile al 20 giugno, mentre resta a carico del datore di lavoro l’eventuale trattamento relativo al periodo di astensione precedente al 1° aprile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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