Circolare numero 73 del 19-5-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito soggettivo della riduzione contributiva prevista dalla finanziaria 2006, correggendo in parte le indicazioni della precedente circolare n. 3/2006. Viene precisato che il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro tenuti alla contribuzione verso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti; nei casi in cui l’aliquota CUAF sia inferiore a un punto percentuale, la riduzione può essere applicata anche ad altri contributi sociali dovuti alla medesima gestione, con alcuni limiti. Sono inoltre fornite istruzioni operative per la compilazione del DM10/2, per il recupero delle somme non fruite e per la rilevazione contabile.
Riduzione contributiva di un punto percentuale ex legge 266/2005: precisazioni e istruzioni contabili
Legge 23 dicembre 2005 n. 266, commi 361 e 362, riduzione contributiva di un punto percentuale
La circolare interviene a precisare l’ambito soggettivo e le modalità applicative dell’esonero contributivo introdotto dalla legge finanziaria 2006, nonché i connessi profili di compilazione del DM10/2, recupero delle somme non fruite e rilevazione contabile. Le indicazioni modificano in parte quanto già affermato con la circolare n. 3/2006.
Premessa e chiarimento interpretativo
La legge n. 266/2005 ha previsto, dal 1° gennaio 2006, una riduzione fino a un punto percentuale dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989. In seguito ad approfondimenti con i Ministeri del Welfare e dell’Economia e delle Finanze, viene adottata un’interpretazione sistematica dei commi 361 e 362 che amplia e chiarisce i soggetti ammessi al beneficio.
Soggetti beneficiari
Il beneficio contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989. La circolare precisa che vi rientrano anche i datori di lavoro appartenenti a settori disciplinati CUAF che sono esonerati dal versamento della relativa contribuzione perché provvedono direttamente ai trattamenti di famiglia ai propri dipendenti, purché l’erogazione non sia inferiore ai minimi di legge. Sono espressamente richiamati:
- ONLUS;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- partiti politici;
- aziende operanti all’estero in Paesi con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale.
Sono inoltre ammessi all’esonero i giornalisti iscritti all’INPGI e i titolari di un rapporto di lavoro artistico non dipendente, per i quali all’INPS è dovuta la sola contribuzione destinata al finanziamento dell’indennità economica di maternità. Per tali soggetti, la riduzione opera limitatamente a detta contribuzione e la azzera. Restano invece esclusi, in via generale, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non soggetti alla disciplina CUAF, con le eccezioni richiamate nelle note alla circolare.
Estensione della riduzione ad altri contributi sociali
Nei settori in cui l’aliquota per assegni al nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a un punto percentuale, la riduzione può essere imputata anche ad altri contributi sociali dovuti alla medesima gestione. La priorità va ai contributi per maternità e per disoccupazione, fermo restando che non possono essere ridotti:
- il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982;
- il contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978.
Compilazione del DM10/2
Per la fruizione ordinaria del beneficio si conferma la modalità della “nettizzazione” dei contributi già indicata nella circolare n. 115/2005: il datore di lavoro espone direttamente la contribuzione dovuta già al netto della riduzione spettante.
Nei casi in cui la riduzione determini un azzeramento della contribuzione, il DM10/2 deve comunque essere presentato, indicando zero nel campo “somme a debito del datore di lavoro” e compilando gli altri campi secondo la normale prassi.
Recupero dell’esonero non fruito
I datori di lavoro che in precedenza erano stati esclusi dal beneficio possono recuperare l’agevolazione. Ai fini del recupero devono:
- determinare l’ammontare della riduzione di competenza, senza riferirla a periodi anteriori a gennaio 2006;
- esporre l’importo nel quadro D del DM10/2;
- precedere l’importo con la dicitura “rec. agev. Legge 266/2005”;
- utilizzare il codice di nuova istituzione “L214”.
Il recupero è ammesso entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Adempimenti delle Sedi e contabilità
Le eventuali note di rettifica generate dalla procedura di controllo delle denunce contributive devono essere definite dalle Sedi tenendo conto dei nuovi chiarimenti interpretativi.
Sul piano contabile, le somme esposte nel DM10/2 con il codice L214 vanno imputate ai conti:
- GAW 37/178, per la competenza dell’anno in corso;
- GAW 37/118, per la competenza di anni precedenti.
Tali conti risultano già istituiti con il messaggio n. 6822 del 6 marzo 2006.
Precisazioni finali richiamate nelle note
La circolare ribadisce, con riferimento ai titolari di rapporto di lavoro artistico non dipendente, che la contribuzione INPS deve essere assolta su un’apposita posizione contributiva contraddistinta dal c.a. “1M”. Inoltre, per alcune fattispecie specifiche, sono richiamate eccezioni già previste nella disciplina CUAF, tra cui le Aziende speciali ex lege n. 142/1990 e il Ministero di Grazia e Giustizia per detenuti ed internati.
Punti principali
Ambito di applicazione della riduzione
La riduzione contributiva, introdotta dalla legge n. 266/2005 dal 1° gennaio 2006, consiste in un esonero fino a un punto percentuale dei contributi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. La circolare precisa che il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro tenuti al versamento di tali contributi, superando la precedente limitazione che escludeva i datori di lavoro non tenuti alla contribuzione per assegni al nucleo familiare.
Casi in cui la riduzione si estende ad altri contributi
Per i datori di lavoro operanti in settori in cui l’aliquota CUAF è inferiore a un punto percentuale, la riduzione si applica anche ad altri contributi sociali dovuti alla stessa gestione. In via prioritaria, tali contributi sono quelli per maternità e per disoccupazione; restano comunque esclusi il contributo al Fondo di garanzia per il TFR e il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978.
Soggetti specificamente ricompresi ed esclusi
La circolare include tra i destinatari del beneficio anche i datori di lavoro esonerati dal versamento CUAF perché erogano direttamente i trattamenti di famiglia, come ONLUS, associazioni sindacali, associazioni di categoria e partiti politici, nonché le aziende operanti all’estero in Paesi senza accordi di sicurezza sociale. Sono inoltre ammessi i giornalisti iscritti all’INPGI e i titolari di rapporto di lavoro artistico non dipendente, per i quali la riduzione si applica alla sola contribuzione maternità versata all’INPS, portandola di fatto ad azzeramento. Restano esclusi le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici normalmente non soggetti alla disciplina CUAF, salve le eccezioni indicate nelle note.
Compilazione del DM10/2
Per la fruizione ordinaria della riduzione si conferma l’uso della modalità già indicata nella circolare n. 115/2005, basata sulla nettizzazione dei contributi. Il datore di lavoro deve quindi esporre direttamente l’importo dei contributi dovuti già al netto della riduzione spettante. Nei casi in cui l’esonero comporti assenza totale di contribuzione, il DM10/2 va comunque compilato indicando zero nel campo "somme a debito del datore di lavoro" e valorizzando gli altri campi secondo la prassi ordinaria.
Recupero della contribuzione non fruita
I datori di lavoro inizialmente esclusi dal beneficio possono recuperare l’esonero spettante. Devono determinare l’importo della riduzione di competenza, senza riferirlo a periodi precedenti gennaio 2006, e riportarlo nel quadro D del DM10/2 con la dicitura "rec. agev. Legge 266/2005" e il nuovo codice "L214". Il recupero può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.
Adempimenti delle sedi e istruzioni contabili
Le eventuali note di rettifica generate dalla procedura di controllo delle denunce contributive devono essere definite dalle Sedi alla luce dei nuovi chiarimenti. Dal punto di vista contabile, le somme recuperate con il codice L214 vanno imputate ai conti GAW 37/178 per la competenza dell’anno in corso e GAW 37/118 per le competenze di anni precedenti, già istituiti con il messaggio n. 6822 del 6 marzo 2006.
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