Circolare numero 71 del 18-5-2006
L’Istituto assume il servizio di esazione del contributo di assistenza sanitaria supplementare che i datori di lavoro degli Studi professionali verseranno alla Cassa di assistenza sanitaria supplementare tramite il modello F24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e CA.DI.PROF. per la riscossione, tramite modello F24, del contributo di assistenza sanitaria supplementare dovuto dai datori di lavoro degli Studi professionali. Vengono definite le modalità di versamento, il codice causale "ASSP", le regole per la gestione degli arretrati e del contributo una tantum iniziale, nonché i limiti di responsabilità dell’Istituto e le modalità di riversamento mensile alla Cassa. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili, i conti di nuova istituzione e il rimborso spese dovuto all’INPS per ciascun F24 lavorato.
Convenzione INPS-CA.DI.PROF. per la riscossione del contributo di assistenza sanitaria supplementare tramite modello F24
Convenzione INPS-CA.DI.PROF. per la riscossione del contributo di assistenza sanitaria supplementare
La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e CA.DI.PROF. per la riscossione del contributo di assistenza sanitaria supplementare dovuto dai datori di lavoro degli Studi professionali. Vengono definite le modalità operative di versamento tramite modello F24, la decorrenza del servizio, la gestione degli arretrati, i limiti di responsabilità dell’Istituto e le istruzioni contabili connesse.
Oggetto della convenzione e soggetti interessati
Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311, la CA.DI.PROF. affida all’INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, del contributo di assistenza sanitaria supplementare dovuto dai datori di lavoro degli Studi professionali. Il contributo è indicato dai datori di lavoro e versato all’INPS tramite modello F24.
La convenzione è stata sottoscritta il 27 dicembre 2005 dal Presidente dell’Istituto. La Cassa ha sede in Roma, Viale Pasteur 65, codice fiscale 97326840580; il responsabile è il Presidente e legale rappresentante pro tempore, indicato nella circolare nel Dr. Gaetano Stella.
Modalità di versamento e codice causale
Per consentire il versamento tramite F24, l’INPS ha richiesto e ottenuto dall’Agenzia delle Entrate il codice causale "ASSP" – Contributi di Assistenza Sanitaria Supplementare.
Il datore di lavoro deve compilare la sezione INPS del modello F24, distintamente dai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, indicando:
- il codice sede della Direzione Provinciale, Subprovinciale o Agenzia INPS territorialmente competente;
- la causale contributo "ASSP";
- la matricola INPS del datore di lavoro;
- l’importo del contributo.
Per la causale "ASSP" la data di inizio riferimento deve essere inferiore o uguale alla data di riscossione; per i versamenti correnti la data di fine riferimento non deve essere indicata.
Decorrenza del servizio, arretrati e prima applicazione
La riscossione del contributo decorre da luglio 2006.
Per il pagamento degli arretrati i datori di lavoro degli Studi professionali devono utilizzare un secondo rigo del modello F24, indicando la data iniziale e finale del periodo cui gli arretrati si riferiscono.
In prima applicazione, il secondo rigo è utilizzato per il versamento del contributo una tantum dovuto a copertura del contributo di assistenza sanitaria supplementare per i dipendenti in forza al 31.12.2005. In tale caso i datori di lavoro appongono come sola data di inizio riferimento convenzionale quella di marzo 2006.
Informazioni operative e trattamento dei dati
La CA.DI.PROF. provvederà a comunicare ai datori di lavoro degli Studi professionali, anche tramite il sito www.cadiprof.it, le modalità concrete di attuazione delle procedure di versamento.
La Cassa porterà inoltre a conoscenza dei datori di lavoro che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
Limiti della funzione INPS e rapporti con i soggetti interessati
L’INPS considera versato solo l’importo che, a quello specifico titolo, viene indicato dai datori di lavoro sul modello F24.
È escluso per l’Istituto:
- qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi di assistenza sanitaria supplementare;
- ogni intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente a tali versamenti.
È inoltre esclusa ogni responsabilità dell’Istituto nell’applicazione della convenzione, sia verso i datori di lavoro degli Studi professionali, sia verso i lavoratori, sia verso terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresa l’eventuale restituzione ai datori di lavoro delle somme versate, devono essere instaurati direttamente tra CA.DI.PROF. e i lavoratori interessati.
Rimborso spese, riversamento delle somme e durata
La CA.DI.PROF. deve rimborsare all’INPS la spesa per l’espletamento del servizio nella misura di € 0,10 per singolo modello F24, secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5.02.2002. Se vengono utilizzate più righe del modello, l’importo di € 0,10 è dovuto per ogni rigo utilizzato.
Le strutture dell’Istituto deputate alla riscossione devono versare entro la fine di ciascun mese, senza interessi e al netto del rimborso spese dovuto, le somme pari agli importi riscossi e contabilizzati nel mese precedente. Le rimesse devono essere effettuate sul conto corrente della Cassa presso l’istituto di credito, che sarà comunicato con successivo messaggio.
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2006 e si intende rinnovata di biennio in biennio, previa espressa richiesta almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza, o in caso di disdetta, questa deve comunque pervenire entro il medesimo termine di sei mesi.
Istruzioni contabili
I contributi di assistenza sanitaria supplementare evidenziati nel modello F24 con causale "ASSP" sono imputati al conto GPA 25/157.
Contestualmente deve essere predisposto un biglietto contabile modello SC3 con la scrittura in partita doppia:
- GPA 35/157 a GPA 11/157
L’importo deve essere pari a quello rilevato in avere del conto GPA 25/157. I saldi dei conti GPA 25/157 e GPA 35/157 devono concordare costantemente.
Il versamento alla Cassa, al netto del rimborso spese e dell’IVA relativa, deve essere effettuato secondo modalità che saranno specificate con successivo messaggio. L’avvenuto versamento, da imputare in dare del conto GPA 11/157, deve essere comunicato alla sede legale della Cassa.
Il rimborso spese e la relativa IVA devono essere rilevati in dare del conto GPA 11/157 e in avere, rispettivamente, dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per determinare il rimborso spese occorre moltiplicare il costo di ogni rigo utilizzato del modello F24 per il numero delle operazioni risultante dalla colonna specifica della lista del movimento mensile del conto GPA 25/157, ottenibile dal percorso di contabilità indicato nella circolare.
L’eventuale saldo del conto GPA 11/157 a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Sono inoltre istituiti i conti GPA 11/157, GPA 25/157 e GPA 35/157.
Punti principali
Convenzione e soggetti coinvolti
Il Presidente dell’Istituto ha sottoscritto il 27 dicembre 2005 una convenzione con la CA.DI.PROF. per la riscossione, in nome e per conto della Cassa, del contributo di assistenza sanitaria supplementare dovuto dai datori di lavoro degli Studi professionali. La CA.DI.PROF. affida quindi all’INPS la gestione della riscossione tramite F24.
Modalità di versamento e codice causale
Per il versamento è stato autorizzato dall’Agenzia delle Entrate il codice causale "ASSP" (Contributi di Assistenza Sanitaria Supplementare). Il datore di lavoro deve compilare la sezione INPS del modello F24 indicando il codice sede della struttura INPS competente, la causale "ASSP", la matricola INPS del datore di lavoro e l’importo. Per i versamenti correnti la data di fine riferimento non deve essere indicata; la data di inizio deve essere uguale o antecedente alla data di riscossione.
Decorrenza, arretrati e contribuzione iniziale
La riscossione diventa operativa da luglio 2006. Per il pagamento degli arretrati occorre utilizzare un secondo rigo del modello F24, indicando l’intervallo temporale di riferimento. In prima applicazione, un secondo rigo è utilizzato per il contributo una tantum dovuto per i dipendenti in forza al 31.12.2005, con sola data iniziale convenzionale fissata a marzo 2006.
Ruolo informativo della CA.DI.PROF. e trattamento dati
La CA.DI.PROF. comunicherà ai datori di lavoro, anche tramite il sito www.cadiprof.it, le modalità operative per il versamento. Inoltre informerà che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità istituzionali dell’Istituto.
Limiti di intervento e responsabilità dell’INPS
L’INPS considera versato solo l’importo indicato dal datore di lavoro a tale specifico titolo sul modello F24. È escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva o di controllo diretto nei confronti dei datori di lavoro. È altresì esclusa ogni responsabilità dell’Istituto verso datori di lavoro, lavoratori o terzi; i rapporti, compresa l’eventuale restituzione di somme, devono essere gestiti direttamente tra CA.DI.PROF. e lavoratori interessati.
Rimborso spese e riversamento delle somme
La CA.DI.PROF. deve rimborsare all’INPS € 0,10 per ciascun modello F24 lavorato; se vengono utilizzati più righi del modello, l’importo è dovuto per ogni rigo. Le strutture INPS versano entro la fine di ciascun mese, senza interessi e al netto del rimborso spese, le somme riscosse e contabilizzate nel mese precedente sul conto corrente della Cassa, che sarà comunicato con successivo messaggio.
Durata della convenzione
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2006 e si rinnova tacitamente di biennio in biennio, salvo richiesta espressa di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza oppure disdetta da far pervenire entro lo stesso termine.
Istruzioni contabili
I contributi contraddistinti dal codice causale "ASSP" sono imputati al conto GPA 25/157. Contestualmente deve essere predisposto un biglietto contabile SC3 con scrittura in partita doppia GPA 35/157 a GPA 11/157 per importo pari a quanto rilevato in avere sul GPA 25/157. I saldi dei conti GPA 25/157 e GPA 35/157 devono concordare costantemente. Il versamento alla Cassa, al netto del rimborso spese e dell’IVA, va imputato in dare del conto GPA 11/157. Il rimborso spese e la relativa IVA vanno rilevati in dare del GPA 11/157 e in avere, rispettivamente, dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Il rimborso spese si determina moltiplicando il costo di ogni rigo F24 per il numero delle operazioni risultanti dalla lista dei movimenti mensili del conto GPA 25/157, ottenibile dal percorso di contabilità indicato nella circolare. L’eventuale saldo del conto GPA 11/157 a fine esercizio va riportato nel nuovo esercizio. Sono istituiti i conti GPA 11/157, GPA 25/157 e GPA 35/157.
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