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Circolare

Circolare numero 77 del 25-5-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le agevolazioni contributive previste dalla legge n. 223/1991 e dalla legge n. 407/1990 possono applicarsi anche ai soci lavoratori di cooperative, se instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato e ricorrono tutti i requisiti di legge. Vengono indicate le condizioni di accesso, le modalità operative per le Sedi e per la compilazione del DM10/2, i codici di contribuzione da usare per le diverse fattispecie e le regole per la regolarizzazione dei periodi pregressi. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di nuovi conti GAW 37/106, GAW 37/107 e GAW 37/108.

Agevolazioni contributive per soci di cooperative di lavoro con rapporto subordinato; istruzioni DM10 e contabili

Soci di cooperative di lavoro con rapporto subordinato: agevolazioni contributive e istruzioni operative

La circolare interviene sulla possibilità di applicare ai soci lavoratori di cooperative, quando instaurino con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, le agevolazioni contributive previste da alcune norme in materia di assunzioni agevolate. Vengono inoltre definite le modalità di esposizione nel DM10/2, le regole per la regolarizzazione dei periodi pregressi e le conseguenti istruzioni contabili.

Quadro normativo e cambio di orientamento

L’INPS rileva che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso favorevolmente all’applicazione, anche ai soci lavoratori di cooperativa, dei benefici previsti:

  • dall’art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 223/1991;
  • dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991;
  • dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

L’Istituto supera il precedente orientamento negativo, fondato sull’idea che la prestazione del socio in cooperativa costituisse solo adempimento del patto sociale. Tale impostazione viene rivista alla luce della legge n. 142/2001, la quale prevede che il socio lavoratore possa instaurare, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, subordinato o in altra forma, con effetti fiscali, previdenziali e giuridici connessi. La circolare richiama anche l’obbligo per le cooperative di adottare un regolamento, da depositare entro trenta giorni dall’approvazione assembleare presso la competente Direzione provinciale del lavoro, relativo alla tipologia dei rapporti di lavoro con i soci lavoratori.

Ambito di applicazione delle agevolazioni

La circolare chiarisce che i benefici contributivi trovano applicazione solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato e nel rispetto di tutte le condizioni previste dalle singole discipline agevolative. Viene precisato che, per i soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il Ministero si è riferito alle assunzioni a termine e alla successiva trasformazione a tempo indeterminato, fermo restando che il rapporto associativo non è soggetto a termine.

In particolare:

  • per i soci iscritti nelle liste di mobilità assunti a tempo indeterminato, si applica l’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991;
  • per i soci iscritti nelle liste di mobilità assunti a termine o trasformati successivamente a tempo indeterminato, si applicano l’art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 223/1991;
  • per i soci lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, si applica l’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990;
  • per i soci lavoratori in CIGS ex art. 4 della legge n. 236/1993, la circolare interviene solo sulle modalità di esposizione.

Condizioni di accesso e gestione da parte delle Sedi

Per l’accesso alle agevolazioni contributive la circolare rinvia integralmente alle disposizioni vigenti previste dalle singole normative di riferimento. Le cooperative ammesse ai benefici devono essere identificate con i codici di autorizzazione già in uso:

  • "5Q";
  • "5N".

Le Sedi devono acquisire agli atti la documentazione ordinariamente richiesta per l’accesso ai benefici. Nei territori coperti da specifiche convenzioni, la documentazione può essere acquisita anche attraverso gli archivi informatizzati condivisi con Regione e/o Provincia.

Modalità di compilazione del DM10/2

La circolare fornisce le istruzioni dettagliate per l’esposizione dei lavoratori nel quadro "B-C" del DM10/2, distinguendo le varie fattispecie e i relativi codici tipo contribuzione. In tutti i casi, il codice va preceduto dall’apposito codice qualifica (1, 2, O, Y), e devono essere compilate le caselle relative a:

  • numero dei dipendenti;
  • numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
  • retribuzioni complessive spettanti;
  • somme a debito del datore di lavoro.

Per la contribuzione in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti, la circolare richiama, a seconda dei casi, i codici "S165" o "S169".

Soci iscritti nelle liste di mobilità

Per i soci iscritti nelle liste di mobilità assunti a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, legge n. 223/1991:

  • codice tipo contribuzione: "S5";
  • durata del beneficio: 18 mesi;
  • contribuzione datoriale: misura fissa pari a quella degli apprendisti;
  • contribuzione del lavoratore: resta dovuta nella misura ordinaria;
  • codice per la contribuzione fissa: "S165".

Per il recupero del contributo mensile ex art. 8, comma 4, legge n. 223/1991, ove spettante:

  • "L400" per il recupero del beneficio del 50% dell’indennità di mobilità;
  • "L401" per il recupero degli arretrati del 50% dell’indennità di mobilità.

Soci assunti a termine e successiva trasformazione

Per i soci iscritti nelle liste di mobilità assunti a termine ex art. 8, comma 2, legge n. 223/1991:

  • codice tipo contribuzione: "S6";
  • durata del beneficio: per tutta la durata del contratto, non superiore a 12 mesi;
  • contribuzione datoriale: misura fissa pari a quella degli apprendisti;
  • codice per la contribuzione fissa: "S165".

In caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine:

  • codice tipo contribuzione: "S7";
  • durata del beneficio: ulteriori 12 mesi;
  • codice per la contribuzione fissa: "S165";
  • per il recupero del beneficio mensile ex art. 8, comma 4, si usano i codici "L400" e "L401".

Soci iscritti nelle liste di mobilità ex legge n. 52/1998

Per i soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 52/1998, assunti a tempo indeterminato:

  • codice tipo contribuzione: "S1";
  • codice per la contribuzione fissa: "S169".

Per gli stessi soci assunti a termine:

  • codice tipo contribuzione: "S2";
  • codice per la contribuzione fissa: "S169".

In caso di trasformazione del rapporto a termine in tempo indeterminato:

  • codice tipo contribuzione: "S3";
  • codice per la contribuzione fissa: "S169".

Soci disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi

Per le cooperative operanti nel Centro-Nord, l’assunzione di soci lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi dà diritto alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi. Il codice da usare è "S8". La quota a carico del lavoratore resta dovuta secondo misura ordinaria.

Per le cooperative operanti nel Mezzogiorno, la riduzione è totale per 36 mesi. Il codice da usare è "S9". In questo caso resta dovuta soltanto la contribuzione a carico del lavoratore.

La circolare precisa inoltre che, nel quadro D del DM10/2, il beneficio deve essere esposto già ridotto del 50% e al netto di eventuali ulteriori riduzioni contributive previste dalle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005.

Soci lavoratori in CIGS ex art. 4 legge n. 236/1993

Per i soci lavoratori in CIGS assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993:

  • codice tipo contribuzione: "S4";
  • il nuovo codice sostituisce, per i soci di cooperativa, il codice "86", che continua a essere usato per i dipendenti.

Per il recupero del contributo mensile ex art. 8, comma 4, legge n. 223/1991:

  • "L600" per il recupero del beneficio del 50% dell’indennità di mobilità;
  • "L601" per il recupero degli arretrati del 50% dell’indennità di mobilità.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per la sistemazione delle situazioni già in essere, la circolare distingue tra rettifiche ancora non definite e recuperi relativi a periodi pregressi.

Le note di rettifica emesse per il disconoscimento dei benefici ai soci lavoratori, se non ancora definite, devono essere ricalcolate usando i nuovi codici tipo contribuzione introdotti dalla circolare. Tuttavia, fino alla denuncia relativa al periodo di paga "dicembre 2005", continuano a essere utilizzati i codici del quadro D del DM10/2 già in vigore:

  • "L180";
  • "L460";
  • "L174";
  • "L175".

Per i benefici riferiti a periodi pregressi, le cooperative devono presentare apposita domanda di rimborso con gli elementi necessari alla quantificazione del credito e devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva.

Codici DM10/V per i periodi fino a dicembre 2005

Per i periodi fino a dicembre 2005, nel quadro D del DM10/V vanno usati i seguenti codici importo:

  • "L180" per agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità;
  • "L460" per agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della legge n. 52/1998;
  • "L174" per agevolazione del 50% dei contributi a carico datore di lavoro per soci lavoratori assunti ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990;
  • "L175" per agevolazione del 100% dei contributi a carico datore di lavoro per soci lavoratori assunti ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990.

La circolare evidenzia che il recupero dell’agevolazione deve essere indicato al netto della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e dell’eventuale contribuzione in misura fissa.

Codici DM10/V per i periodi da gennaio 2006

Per i periodi da gennaio 2006, in applicazione della nuova modalità di esposizione della contribuzione definita come "nettizzazione dei contributi", il recupero delle agevolazioni deve avvenire con i seguenti codici di nuova istituzione, da usare esclusivamente nel quadro D del DM10/V:

  • "DQ99" per assunzione dalle liste di mobilità;
  • "DQ90" per assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della legge n. 52/1998;
  • "DQ83" per agevolazione del 50% dei contributi a carico datore di lavoro per soci lavoratori ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990;
  • "DQ84" per agevolazione del 100% dei contributi a carico datore di lavoro per soci lavoratori ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990.

Istruzioni contabili

Per le agevolazioni riferite a periodi correnti, la circolare rinvia alla circolare n. 115 del 10 novembre 2005. Per le agevolazioni riferite a periodi pregressi, la rilevazione contabile dipende dall’anno di competenza.

Per i periodi di paga fino a dicembre 2005, la contabilizzazione avviene secondo le modalità vigenti fino al 31 dicembre 2005.

A partire dal periodo di paga di gennaio 2006, le agevolazioni registrate con i nuovi codici DM10/V devono essere imputate ai seguenti conti della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali:

  • "GAW 37/106" per le agevolazioni di cui agli artt. 8 e 25 della legge n. 223/1991, corrispondente al codice "DQ99";
  • "GAW 37/107" per le agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 52/1998, corrispondente al codice "DQ90";
  • "GAW 37/108" per le agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, corrispondente ai codici "DQ83" e "DQ84".

L’allegato alla circolare riporta le variazioni al piano dei conti e le denominazioni complete e abbreviate dei nuovi conti istituiti.

Punti principali

Applicabilità delle agevolazioni ai soci lavoratori

Il Ministero del Lavoro ha riconosciuto che, alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 142/2001, le agevolazioni contributive possono essere riconosciute anche ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato. L’INPS supera così il precedente orientamento negativo, fondato sulla natura del rapporto associativo, considerato oggi compatibile con un ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Condizioni di accesso e adempimenti delle Sedi

Per accedere ai benefici continuano a valere le disposizioni specifiche delle singole norme agevolative. Le posizioni contributive delle cooperative ammesse ai benefici devono essere contraddistinte dai codici di autorizzazione già previsti "5Q" e/o "5N". Le Sedi devono acquisire la documentazione ordinariamente richiesta, anche tramite gli archivi informatizzati condivisi nei territori dove esistono apposite convenzioni.

Modalità di esposizione nel DM10/2 per i soci in mobilità

Per i soci iscritti nelle liste di mobilità assunti a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, legge n. 223/1991, la cooperativa beneficia per 18 mesi della contribuzione datoriale in misura fissa pari a quella degli apprendisti; si usa il codice "S5" e, per il versamento della contribuzione fissa, il codice "S165". Per il recupero del beneficio mensile ex art. 8, comma 4, si usano i codici "L400" e "L401". Per i soci assunti a termine ex art. 8, comma 2, si usa il codice "S6" e il codice "S165". In caso di trasformazione a tempo indeterminato, si usa il codice "S7" e, per il recupero del beneficio mensile, i codici "L400" e "L401".

Codici per i soci ex legge n. 52/1998

Per i soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge n. 52/1998, assunti a tempo indeterminato si usa il codice "S1" e, per la contribuzione fissa, il codice "S169". Per le assunzioni a termine si usa il codice "S2" e sempre il codice "S169". In caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine, si usa il codice "S3" e ancora il codice "S169".

Codici per soci disoccupati o in CIGS da oltre 24 mesi

Per le cooperative del Centro-Nord che assumono soci lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, la riduzione è del 50% dei contributi a carico del datore per 36 mesi; si usa il codice "S8" e, nel quadro D, il beneficio va indicato già ridotto del 50% al netto di eventuali ulteriori riduzioni ex legge n. 388/2000 o n. 266/2005. Per le cooperative del Mezzogiorno, la riduzione è totale per 36 mesi; si usa il codice "S9" e resta dovuta solo la contribuzione a carico del lavoratore.

Soci in CIGS ex art. 4 legge n. 236/1993

Per i soci lavoratori in CIGS assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993, si usa il codice "S4". La circolare precisa che il beneficio era già previsto dalla legge e che vengono modificate soltanto le modalità di compilazione del DM10; il nuovo codice opera dalla data di emanazione della circolare. Per il recupero del contributo mensile ex art. 8, comma 4, legge n. 223/1991, si usano i codici "L600" e "L601".

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per i periodi già trascorsi, le note di rettifica non definite vanno ricalcolate usando i nuovi codici tipo contribuzione introdotti dalla circolare. Fino alla denuncia del periodo di paga "dicembre 2005" restano in uso i vecchi codici del quadro D del DM10/2 (L180, L460, L174, L175). Per i periodi pregressi le cooperative devono presentare apposita domanda di rimborso con gli elementi necessari alla quantificazione del credito, tramite la procedura di regolarizzazione contributiva.

Nuovi codici per il DM10/V dal 2006

Per i periodi fino a dicembre 2005, nel DM10/V si usano i codici storici. Per i periodi da gennaio 2006, il recupero delle agevolazioni nel quadro D deve avvenire con i nuovi codici: "DQ99" per le assunzioni da mobilità ex legge n. 223/1991, "DQ90" per la legge n. 52/1998, "DQ83" per la riduzione del 50% ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990 e "DQ84" per la riduzione totale ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per le agevolazioni relative ai periodi correnti si applicano le regole della circolare n. 115 del 10 novembre 2005. Per i periodi pregressi, la contabilizzazione dipende dalla competenza temporale: fino a dicembre 2005 si seguono le regole vigenti al 31 dicembre 2005; da gennaio 2006 gli importi rilevati con i nuovi codici DM10/V confluiscono nei conti GAW 37/106, GAW 37/107 e GAW 37/108, rispettivamente per le agevolazioni ex artt. 8 e 25 della legge n. 223/1991, ex art. 1, comma 1, legge n. 52/1998, e ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990.

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