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Circolare

Circolare numero 75 del 23-5-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina termini, modalità di versamento e regole operative per i contributi 2006 dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale. Precisa le scadenze del saldo 2005 e degli acconti 2006, la possibilità di differimento con maggiorazione dello 0,40%, i criteri di determinazione del reddito imponibile, la rateizzazione, la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2006 e le modalità di compensazione nel modello F24. Segnala inoltre una correzione di importo contenuta nelle avvertenze dei modelli F24 relativi all’aumento di aliquota di un punto percentuale.

Riscossione 2006 dei contributi artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale

Riscossione 2006 dei contributi artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale

La circolare fornisce le istruzioni operative per il versamento, la rateizzazione, la compilazione del modello UNICO 2006 e la compensazione dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale. Richiama inoltre una correzione relativa al limite di reddito per l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Termini e modalità di versamento

I contributi afferenti la quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi, in applicazione del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Per il 2006 le scadenze indicate sono:

  • 20 giugno 2006: saldo 2005 e primo acconto 2006;
  • 30 novembre 2006: secondo acconto 2006.

È inoltre previsto che il versamento del solo saldo 2005 e del solo primo acconto 2006 possa essere eseguito entro il 20 luglio 2006, con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti e la relativa codeline INPS.

Reddito imponibile contributivo

Per la determinazione della base imponibile si deve considerare il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2005, al netto di eventuali perdite di periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è costituita:

  • dalla quota di reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla partecipazione agli utili;
  • oppure dalla quota di reddito attribuita al socio nelle società partecipate in regime di trasparenza.

La circolare richiama inoltre la formula di determinazione della base imponibile, articolata sui dati del quadro dichiarativo, e precisa che i redditi rilevanti devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. Restano quindi esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se ancora esposti a debito nel quadro RR del modello UNICO 2006 per mancato o parziale versamento in sede di compilazione della dichiarazione.

Le regole operative indicate sono le seguenti:

  • la prima rata va versata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto, anche se il pagamento è differito;
  • le rate successive scadono il giorno 16 di ogni mese per i titolari di partita IVA;
  • per gli altri contribuenti le rate successive scadono alla fine di ciascun mese;
  • il pagamento rateale deve comunque concludersi entro il mese di novembre.

L’importo di ogni rata si ottiene sommando alla sorte capitale l’eventuale maggiorazione dello 0,40% per differimento, e dividendo il totale per il numero delle rate, con aggiunta degli interessi relativi alla singola rata calcolati al tasso dello 0,5% mensile. Gli interessi decorrono dal termine ordinario di versamento dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di pagamento della prima rata.

Compilazione del modello F24 in caso di rateazione

Per il modello F24 la circolare precisa che:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • le causali CP, CPR, AP e APR devono riguardare solo contributi;
  • la rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se il primo versamento avviene tra il 21 giugno e il 20 luglio.

La quota parte relativa alla maggiorazione deve essere inclusa nella causale CPI o API, insieme agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.

Quadro RR del modello UNICO 2006

Anche per il 2006 il quadro RR del modello UNICO 2006 persone fisiche deve essere compilato ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2005 dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per la compilazione si rinvia alle istruzioni del modello UNICO 2006. La circolare evidenzia, in particolare, che se dal quadro RR emergono debiti per contributi dovuti sul minimale e il contribuente intende regolarizzare la posizione tramite F24, va utilizzata la codeline relativa ai contributi sul minimale del titolare. Se gli importi da corrispondere sono diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri richiamati dalla circolare. Se l’importo si riferisce a più di una rata, deve essere indicato il numero rata "0".

Compensazione di eventuali crediti

L’eventuale importo a credito risultante dal quadro RR del modello UNICO 2006 può essere portato in compensazione nel modello F24.

Per effettuare la compensazione il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando:

  • la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti;
  • il codice sede;
  • il codice INPS di 17 caratteri relativo alla riscossione dell’anno 2004, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del quadro RR, oppure relativo all’anno 2005 se il credito emerge dalla dichiarazione 2006;
  • il periodo di riferimento;
  • l’importo da compensare.

Se si compensa soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS di 17 caratteri deve essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine può essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline disponibile nel sito INPS.

Rettifica del limite di reddito per l’aumento dell’aliquota

La circolare segnala infine che nelle avvertenze allegate ai modelli F24 inviati per il pagamento dei contributi dell’anno corrente è stato riportato per errore, quale limite di reddito oltre il quale si applica l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, l’importo di euro 39.247,00 invece di euro 39.297,00, importo corretto già indicato nella circolare n. 24 del 15 febbraio 2006.

Punti principali

Termini di versamento dei contributi

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per le imposte sui redditi. Per l’anno 2006 le scadenze indicate sono il 20 giugno 2006 per il saldo 2005 e il primo acconto 2006, e il 30 novembre 2006 per il secondo acconto 2006.

Differimento del versamento con maggiorazione dello 0,40%

Il versamento del solo saldo 2005 e del primo acconto 2006 può essere effettuato entro il 20 luglio 2006, invece che entro il 20 giugno 2006, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. La maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, con causale "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti e con la relativa codeline INPS.

Determinazione del reddito imponibile

Ai fini contributivi va considerato il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2005, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è costituita dalla quota di reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla partecipazione agli utili, oppure dalla quota di reddito attribuita al socio nelle società in trasparenza. La circolare indica anche la formula di calcolo della base imponibile e ricorda che i redditi devono essere integrati con quelli eventualmente derivanti da partecipazioni a S.r.l.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, con esclusione dei contributi dovuti sul minimale anche se ancora esposti a debito nel quadro RR del modello UNICO 2006. La prima rata va versata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto, anche se differita; le rate successive scadono il giorno 16 di ogni mese per i titolari di partita IVA e alla fine di ogni mese per gli altri contribuenti. In ogni caso il piano rateale deve concludersi entro novembre. Gli interessi sono calcolati al tasso dello 0,5% mensile e devono essere esposti separatamente dai contributi nel modello F24.

Compilazione del modello F24 in caso di rateazione

Nella compilazione del modello F24 gli interessi devono essere indicati separatamente dai contributi; le causali CP, CPR, AP e APR riguardano solo i contributi. La rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se il primo versamento è effettuato tra il 21 giugno e il 20 luglio. La quota relativa alla maggiorazione va comunque ricompresa nella causale CPI o API, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.

Quadro RR del modello UNICO 2006

Il quadro RR del modello UNICO 2006 persone fisiche va compilato, per la determinazione dei contributi dovuti per il 2005, dai soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e, nella sezione II, dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. Se dal quadro RR emergono debiti per contributi sul minimale e il contribuente intende regolarizzare la posizione con F24, va utilizzata la codeline riferita ai contributi sul minimale del titolare; se gli importi sono diversi da quelli originari, la codeline va rideterminata secondo le regole richiamate dalla circolare.

Compensazione di eventuali crediti

L’eventuale credito risultante dal quadro RR del modello UNICO 2006 può essere compensato nel modello F24. La compensazione si effettua con causale AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti, indicando il codice sede, il codice INPS di 17 caratteri relativo all’anno 2004 o 2005 secondo l’origine del credito, il periodo di riferimento e l’importo da compensare. Se si compensa solo una parte della contribuzione originariamente versata in una delle quattro rate del minimale, la codeline va rideterminata secondo i criteri della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.

Correzione dell’importo nelle avvertenze F24

La circolare segnala un errore nelle avvertenze allegate ai modelli F24 inviati per il pagamento dei contributi dell’anno corrente: il limite di reddito oltre il quale si applica l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota, ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, è pari a euro 39.297,00 e non a euro 39.247,00.

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