Circolare numero 72 del 19-5-2006
Sospensione fino al 31 ottobre 2006, della riscossione dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti dagli allevatori avicoli, dalle imprese di macellazione e trasformazione carne avicola, nonché mangimistiche operanti nella filiera e dagli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole. PREMESSA Nel Supplemento Ordinario n. 58 alla G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006 è stata pubblicata la Legge n. 81 dell’11 marzo 2006, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa. La circolare contiene istruzioni in tema di sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali conseguente all’emergenza sanitaria denominata “influenza aviaria”. 1. SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA art. 1-bis, comma7: “A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)". La sospensione riguarda il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, dovuti dal 1 gennaio 2006 al 31 ottobre 2006. Eventuali versamenti effettuati non saranno rimborsati, né oggetto di compensazione. Nel silenzio della norma, si ritiene che, per le categorie dei soggetti contribuenti di seguito indicate, il recupero debba avvenire, in applicazione del sistema di riscossione unificata introdotto dal D.Lgs 241/1997, entro il 16 novembre 2006 in unica soluzione e senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. La volontà di beneficiare della sospensione deve essere manifestata espressamente con la presentazione di apposita istanza, da redigere secondo il modello allegato (all.1/2). La norma non dispone la sospensione dalla presentazione delle dichiarazioni, che pertanto devono essere trasmesse con le consuete modalità e scadenze. 1.a) AZIENDE Le imprese destinatarie delle disposizioni in argomento devono essere individuate nell’ambito di quelle inquadrate, ai fini del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, nei settori codificati come appresso specificato: CSC ATECO91 ATECO2002 1.01.06 01.24.1 01.24.0 1.01.06 01.24.2 01.24.0 1.04.08 15.12.1 15.12.0 1.04.08 15.12.2 15.12.0 1.04.20 15.71.0 15.71.0 4.01.05 01.24.2 01.24.0 4.04.08 15.12.1 15.12.0 4.04.08 15.12.2 15.12.0 4.04.20 15.71.0 15.71.0 4.16.01 74.82.1 74.82.1 5.01.02 01.24.1 01.24.0 5.01.02 01.24.2 01.24.0 7.01.01 51.21.2 51.21.2 7.01.01 51.23.1 51.23.0 7.07.08 01.24.2 01.24.0 7.07.08 74.82.1 74.82.1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la sospensione dei versamenti contributivi collegati all’emergenza influenza aviaria nel periodo 1 gennaio 2006-31 ottobre 2006, con effetti operativi distinti per datori di lavoro, artigiani e commercianti, committenti con collaboratori coordinati e continuativi e settore agricolo. Definisce le modalità di compilazione del DM10/2 e dell’F24, i codici da utilizzare, le scadenze per il versamento in unica soluzione entro il 16/11/2006 e le regole contabili di imputazione dei recuperi. Viene inoltre previsto l’obbligo di invio telematico anche in caso di saldo pari a zero o a credito e, per l’agricoltura, la presentazione del modello AVI/AGR per la convalida della sospensione.
Sospensione contributiva per influenza aviaria ex art. 1-bis L. 81/2006
Sospensione contributiva per influenza aviaria ex art. 1-bis L. 81/2006
La circolare disciplina le modalità applicative della sospensione dei versamenti contributivi connessi all’emergenza influenza aviaria. Le istruzioni riguardano l’ambito temporale della sospensione, gli adempimenti contributivi e dichiarativi, i codici da utilizzare nelle denunce e nei versamenti, nonché le registrazioni contabili per il successivo recupero delle somme sospese.
Ambito temporale della sospensione e identificazione delle posizioni
La sospensione opera nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2006 e il 31 ottobre 2006. Per le aziende che versano mediante modello DM, i mesi interessati corrispondono a dicembre 2005 e da gennaio a settembre 2006, secondo la logica di esposizione delle denunce. Alle posizioni contributive delle aziende beneficiarie deve essere attribuito il codice di autorizzazione "4N", identificativo delle aziende interessate alla sospensione contributiva per influenza aviaria di cui all’art. 1-bis della legge 81/2006.
Istruzioni per la compilazione del mod. DM10/2
Per i datori di lavoro che utilizzano il DM10/2, i quadri B/C devono essere compilati con le consuete modalità per tutti i lavoratori. Il quadro D deve essere compilato senza effettuare la sommatoria del totale B. L’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione deve essere determinato e confrontato con le eventuali agevolazioni contributive già esposte nel quadro D riferite agli stessi lavoratori. La differenza, che rappresenta i contributi sospesi, va esposta nel quadro D con il codice importo di nuova istituzione "N951", avente il significato di "contr. sosp. ex art. 1 bis l. 81/2006".
Successivamente occorre sommare le partite esposte nel quadro D e riportarle nel totale, per poi determinare la differenza tra i totali dei quadri B/C e del quadro D. Tale differenza va riportata come saldo a debito o a credito del datore di lavoro. Se non tutti i lavoratori sono interessati alla sospensione, può verificarsi un saldo a debito; in caso di saldo a credito INPS, il versamento va effettuato con le consuete modalità tramite F24.
Qualora il saldo risulti pari a zero o a credito, il modello deve essere comunque inviato telematicamente secondo le modalità vigenti. Per il pagamento deve essere utilizzato il modello F24 con codice contributo DSOS, istituito con circolare n. 98 del 28 maggio 2002, esponendo la matricola aziendale seguita dal codice utilizzato nel quadro D per la rilevazione del credito.
Artigiani e commercianti
La sospensione può riguardare anche la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. I versamenti sospesi comprendono le scadenze del 16 febbraio 2006, 16 maggio 2006, 20 giugno 2006 e 16 agosto 2006, relative rispettivamente ai contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il quarto trimestre 2005, per il primo trimestre 2006, sulla quota di reddito eccedente il minimale e sul minimale del secondo trimestre 2006.
Il versamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 16/11/2006. Possono essere utilizzati gli F24 originali; in mancanza, gli interessati possono richiedere la ristampa alla Sede competente, che provvede anche a fornire la codeline da utilizzare. Se nell’importo da versare è compresa la quota associativa, il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato utilizzando comunque i cinque modelli F24 in possesso dell’assicurato, uno per ciascuna delle rate sospese, al fine di consentire la regolare contabilizzazione della quota associativa.
Committenti con collaboratori coordinati e continuativi
Per i committenti che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi, la sospensione riguarda le denunce relative ai periodi da dicembre 2005 a settembre 2006. I versamenti sospesi devono essere eseguiti mediante modello F24 utilizzando le causali C10, per gli iscritti ad altra forma assicurativa pensionistica obbligatoria, e CXX, per i non iscritti, già impiegate per il pagamento dei contributi correnti. La compilazione deve tener conto che a ogni rigo corrisponde il mese cui si riferisce il pagamento sospeso.
Nella denuncia individuale Emens relativa ai periodi di sospensione deve essere riportato il valore codificato "06", corrispondente alla sospensione contributi L. 81/2006 influenza aviaria.
Contributi del settore agricolo
Per il settore agricolo la sospensione riguarda sia le aziende agricole assuntrici di manodopera sia le aziende autonome e i soggetti assimilati. In particolare, per le aziende agricole assuntrici di manodopera sono sospesi i versamenti relativi al 3° e 4° trimestre 2005 e al 1° trimestre 2006; per le aziende autonome (CD/CM/IAP) e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono sospese la IV rata 2005 e le I e II rate 2006.
La sospensione non incide sulla presentazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG e di quelle annuali ACC1/CFPC, CD1 e CD1var, che restano funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli interessati. Le aziende che intendono avvalersi della sospensione devono presentare il modello AVI/AGR, allegato alla circolare, per consentire l’acquisizione dei dati necessari alla convalida. Il modello è articolato in quattro riquadri: A dati anagrafici, A1 centro aziendale, B dati aziendali e C dichiarazione, tutti da compilare a cura del richiedente.
Anche per il settore agricolo, salvo diverse disposizioni, il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 16/11/2006.
Istruzioni contabili
Per i contributi sospesi dei datori di lavoro esposti nel DM10/2 con codice N951 è istituito il conto GPA 00/111, da assistire con apposito partitario contabile. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emette una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, in duplice copia; una copia deve essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilità, ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul partitario.
Il recupero dei contributi viene imputato in avere del conto GPA 00/111 mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni provvisorie effettuate al conto GPA 52/099. Per tali scritture e per l’aggiornamento del partitario si rinvia alle istruzioni del messaggio n. 39828 del 7 dicembre 2004. Le aziende che presentano mancato versamento delle somme dovute devono essere segnalate al competente Ufficio amministrativo per un’azione di recupero più incisiva. Al conto GPA 00/111 è abbinata la causale esistente del modello FL02 10106, poiché le riscossioni sono relative a contributi contenuti nelle denunce DM10/2.
Conti contabili per artigiani, commercianti, collaboratori e settore agricolo
I versamenti dei contributi degli artigiani devono essere imputati ai conti GPA 52/076 per i contributi entro il minimale e GPA 52/072 per quelli oltre il minimale. Per i commercianti i conti da utilizzare sono GPA 52/077 e GPA 52/073, rispettivamente per i contributi entro e oltre il minimale.
Il recupero dei contributi dovuti dai committenti che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi va imputato al conto PAR 52/010. Per il settore agricolo, il recupero dei contributi deve essere imputato ai conti GPA 54/031 per piccoli coloni e compartecipanti familiari, GPA 54/032 per lavoratori agricoli dipendenti OTI/OTD e GPA 54/033 per lavoratori autonomi CD/CM/IAP.
Nell’allegato n. 3 è riportato il conto GPA 00/111 di nuova istituzione.
Punti principali
Ambito temporale e codice di autorizzazione
La sospensione riguarda il periodo compreso tra il 1 gennaio 2006 e il 31 ottobre 2006. Per le aziende che versano con DM, i mesi interessati sono da dicembre 2005 a settembre 2006. Alla posizione contributiva delle aziende beneficiarie deve essere attribuito il codice di autorizzazione "4N", con il significato di azienda interessata alla sospensione contributiva per influenza aviaria di cui all’art. 1-bis della legge 81/2006.
Compilazione del mod. DM10/2 e versamento per i datori di lavoro
Per il DM10/2 occorre compilare i quadri B/C con le consuete modalità per tutti i lavoratori, compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B, determinare i contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione, calcolare la differenza rispetto ad eventuali agevolazioni già esposte nel quadro D e indicare tale differenza nel quadro D con il codice importo "N951". Dopo la sommatoria del quadro D, va calcolata la differenza tra i totali dei quadri B/C e D, riportandola come debito o credito del datore di lavoro. Il saldo a credito INPS va versato con F24; se non tutti i lavoratori sono interessati alla sospensione, il saldo può residuare a debito. Se il saldo è zero o a credito, il modello deve comunque essere inviato telematicamente. Per il pagamento si utilizza il codice contributo DSOS, con la matricola aziendale seguita dal codice usato nel quadro D per rilevare il credito.
Artigiani e commercianti
La sospensione riguarda anche i contributi dei lavoratori autonomi con scadenze ricadenti nel periodo sospeso. Sono indicati i versamenti del 16 febbraio 2006, 16 maggio 2006, 20 giugno 2006 e 16 agosto 2006, relativi rispettivamente al minimale del quarto trimestre 2005, al minimale del primo trimestre 2006, alla quota di reddito eccedente il minimale e al minimale del secondo trimestre 2006. Il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 16/11/2006, utilizzando gli F24 originali o richiedendone la ristampa alla Sede competente, che fornirà la codeline. Se nell’importo è compresa la quota associativa, devono essere utilizzati comunque i cinque modelli F24 in possesso dell’assicurato per consentire la corretta contabilizzazione della quota associativa.
Committenti con collaboratori coordinati e continuativi
Per questa categoria la sospensione si riferisce alle denunce dei periodi da dicembre 2005 a settembre 2006. I versamenti sospesi devono essere effettuati con F24 utilizzando le causali C10 per gli iscritti ad altra forma assicurativa pensionistica obbligatoria e CXX per i non iscritti, già in uso per i contributi correnti, facendo corrispondere a ogni rigo il mese di riferimento del pagamento sospeso. Nella denuncia individuale Emens relativa ai periodi sospesi deve essere indicato il valore codificato "06", con il significato di sospensione contributi L. 81/2006 influenza aviaria.
Contributi del settore agricolo
Per il settore agricolo la sospensione riguarda aziende agricole assuntrici di manodopera, aziende autonome (CD/CM/IAP), piccoli coloni e compartecipanti familiari. Sono sospesi, per le aziende agricole assuntrici di manodopera, i contributi del 3° e 4° trimestre 2005 e del 1° trimestre 2006; per le aziende autonome e per piccoli coloni/compartecipanti familiari, la IV rata 2005 e le I e II rate 2006. La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG e annuali ACC1/CFPC, CD1 e CD1var. Le aziende interessate devono presentare il modello AVI/AGR, articolato in quattro riquadri (A dati anagrafici, A1 centro aziendale, B dati aziendali, C dichiarazione), tutti da compilare a cura del richiedente. Anche per il settore agricolo, salvo diverse disposizioni, il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 16/11/2006.
Istruzioni contabili per il recupero dei contributi sospesi
Per i contributi sospesi dei datori di lavoro evidenziati nei DM10/2 con codice N951 è istituito il conto GPA 00/111, assistito da apposito partitario contabile. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emette in duplice copia una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, da trasmettere all’Ufficio competente per l’apertura e la gestione dei crediti sul partitario. Il recupero dei contributi è imputato in avere del conto GPA 00/111 mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni provvisorie al conto GPA 52/099, con rinvio alle istruzioni del messaggio n. 39828 del 7/12/2004. Le aziende con mancato versamento devono essere segnalate al competente Ufficio amministrativo. Al conto GPA 00/111 è abbinata la causale esistente del modello FL02 10106.
Conti contabili per artigiani, commercianti, collaboratori e settore agricolo
I versamenti degli artigiani vanno imputati ai conti GPA 52/076 per i contributi entro il minimale e GPA 52/072 per quelli oltre il minimale; quelli dei commercianti ai conti GPA 52/077 e GPA 52/073 rispettivamente. Il recupero dei contributi dovuti dai committenti che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi va imputato al conto PAR 52/010. Il recupero dei contributi del settore agricolo va imputato ai conti GPA 54/031 per piccoli coloni e compartecipanti familiari, GPA 54/032 per lavoratori agricoli dipendenti e GPA 54/033 per lavoratori autonomi CD/CM/IAP. Nell’allegato n. 3 è riportato il conto GPA 00/111 di nuova istituzione.
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