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Circolare

Circolare numero 74 del 19-5-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna e integra le istruzioni già fornite sui contratti di inserimento/reinserimento, alla luce delle modifiche normative e del decreto ministeriale 17 novembre 2005 sulle donne residenti in particolari aree geografiche. Vengono chiariti i soggetti ammessi, la misura delle agevolazioni contributive, le condizioni per fruire degli incentivi oltre il 25%, la disciplina del sottoinquadramento per le lavoratrici, le sanzioni in caso di inadempienze e le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi. Sono inoltre fornite istruzioni operative per le Sedi e variazioni al piano dei conti per la rilevazione dei recuperi.

Contratto di inserimento: chiarimenti su agevolazioni contributive, condizioni di accesso e istruzioni contabili

Contratto di inserimento: chiarimenti su agevolazioni contributive, soggetti ammessi e istruzioni contabili

La circolare integra le precedenti indicazioni dell'Istituto in materia di contratto di inserimento e reinserimento, aggiornando il quadro applicativo alla luce delle modifiche normative intervenute e del decreto ministeriale 17 novembre 2005. L'intervento ha l'obiettivo di chiarire quando spettino le agevolazioni contributive, in quale misura, con quali limiti comunitari e quali adempimenti debbano essere seguiti in caso di utilizzo non conforme.

Quadro normativo di riferimento

Il contratto di inserimento, previsto dagli articoli 54-59 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è stato già oggetto di prime istruzioni con la circolare n. 51 del 16 marzo 2004. Successivamente sono intervenuti:

  • la circolare ministeriale n. 31 del 21 luglio 2004, richiamata per i profili di diritto del lavoro;
  • il d.lgs. n. 251 del 6 ottobre 2004, che ha subordinato la fruizione di agevolazioni superiori al 25% anche al rispetto del regolamento CE n. 2204/2002 sugli aiuti di Stato all'occupazione;
  • il d.l. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005;
  • il decreto ministeriale 17 novembre 2005, pubblicato il 31 gennaio 2006, che individua le aree geografiche rilevanti per le assunzioni di donne ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. e).

Donne residenti in particolari aree geografiche

La circolare chiarisce che le donne residenti in aree caratterizzate da particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile possono essere assunte con contratto di inserimento. Il decreto ministeriale del 17 novembre 2005 ha stabilito che, per gli anni 2004, 2005 e 2006, le aree di cui all'art. 54, comma 1, lett. e) coincidono con tutte le Regioni e Province autonome.

Da ciò deriva che il contratto con donne è legittimo su tutto il territorio nazionale; tuttavia l'agevolazione contributiva superiore al 25% spetta solo se la prestazione lavorativa si svolge nei territori individuati dall'art. 2 del decreto ministeriale, cioè:

  • Lazio, limitatamente alle province di Latina e Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale e ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina;
  • Molise;
  • Campania;
  • Puglia;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Sicilia;
  • Sardegna.

Per il Lazio, la circolare precisa che restano salve le diverse misure previste per imprese artigiane e per imprese commerciali e turistiche con meno di quindici dipendenti.

Misura delle agevolazioni contributive

Per i contratti stipulati con i soggetti di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), c), d), e), f), è sempre applicabile la riduzione dell'onere contributivo nella misura del 25%. Tale riduzione è considerata misura generale e uniforme e non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE.

Le agevolazioni in misura superiore al 25% possono essere riconosciute solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 5 del regolamento CE n. 2204/2002. In particolare:

  • l'importo del beneficio, per il singolo rapporto, non deve superare il 50% del costo salariale annuo del lavoratore assunto, ovvero il 60% in caso di assunzione di soggetti disabili;
  • l'assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato, oppure, se tale incremento non si verifica, i posti devono essersi resi vacanti per dimissioni volontarie, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell'orario o licenziamento per giusta causa, e non per riduzione del personale;
  • il contratto deve avere durata almeno pari a 12 mesi.

La circolare specifica che l'incremento va verificato rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione e con riferimento alla singola unità operativa interessata. Ai fini del conteggio si considerano le unità di lavoro-anno (ULA), quindi il part-time e il lavoro stagionale vengono calcolati come frazioni di ULA.

Quanto alla durata minima, l'agevolazione non è esclusa se il rapporto si interrompe prima dei 12 mesi per giusta causa.

Soggetti destinatari dei benefici

La circolare ribadisce che danno titolo alle agevolazioni i contratti di inserimento/reinserimento stipulati con:

  • disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
  • lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
  • lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e non abbiano lavorato per almeno due anni;
  • donne residenti in aree geografiche ad elevato tasso di disoccupazione femminile, come individuate dal decreto ministeriale;
  • persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.

Viene precisato che il requisito anagrafico "da ventinove fino a trentadue anni" si interpreta come periodo che va dal giorno del compimento del 29° anno al giorno antecedente il compimento del 33° anno.

La nozione di grave handicap trova riferimento nella legge n. 104/1992, nel D.P.C.M. 13 gennaio 2000 e nella legge n. 68/1999. In tale ambito è ammesso il cumulo con l'agevolazione ex art. 13 della legge n. 68/1999, entro il limite massimo complessivo del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

La circolare precisa inoltre che l'agevolazione può spettare anche a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni qualora rientrino in una delle altre categorie soggettive previste dall'art. 54, comma 1. È altresì affermato che il contratto può essere stipulato anche con lavoratori extracomunitari, purché ricorrano i requisiti previsti.

Datori di lavoro ammessi

Il Ministero ha confermato l'elencazione dei datori di lavoro che possono stipulare contratti di inserimento, includendo:

  • enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
  • gruppi di imprese;
  • associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
  • fondazioni;
  • enti di ricerca, pubblici e privati;
  • organizzazioni e associazioni di categoria.

Viene però ribadita l'esclusione degli studi professionali, anche se costituiti in forma associata, poiché non rientrano nella nozione di associazione professionale richiamata dal decreto legislativo.

Regime del sottoinquadramento

La circolare richiama la modifica introdotta dall'art. 1-bis, comma 1, lett. c), del d.l. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, secondo cui per le lavoratrici non trova applicazione il sottoinquadramento, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Ne consegue che, in assenza di previsione contrattuale, dal 15 maggio 2005 non è più legittimo inserire nel contratto individuale il sottoinquadramento delle donne assunte con contratto di inserimento. Restano validi gli effetti dei sottoinquadramenti pattuiti prima di tale data. I datori di lavoro che abbiano applicato il sottoinquadramento dopo il 15 maggio 2005 devono versare la maggiore contribuzione dovuta.

Disciplina sanzionatoria

L'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dal d.lgs. n. 251/2004, prevede una sanzione specifica in caso di gravi inadempienze del progetto individuale di inserimento imputabili esclusivamente al datore di lavoro e tali da impedire la realizzazione della finalità del contratto.

In tale ipotesi il datore di lavoro deve:

  • versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta senza riduzione contributiva;
  • calcolare la differenza con riferimento al livello di inquadramento che il lavoratore avrebbe raggiunto al termine del periodo di inserimento;
  • aumentare tale importo del 100%.

La maggiorazione esclude l'applicazione di ulteriori sanzioni previste per l'omessa contribuzione. La circolare precisa inoltre che non opera, in caso di inadempienza grave, la conversione automatica del contratto in tempo indeterminato.

Regolarizzazione delle posizioni pregresse

I datori di lavoro che abbiano fruito indebitamente delle agevolazioni in misura superiore al 25% senza rispettare le condizioni indicate possono regolarizzare la posizione. Devono:

  • determinare l'ammontare complessivo delle somme da restituire;
  • indicare l'importo nel quadro B-C del modello DM10/2, usando il codice di nuova istituzione M109, con significato "rest. agevol. inserimento";
  • non compilare le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

La regolarizzazione può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare, senza aggravio di oneri accessori. Per i casi di illegittimo sottoinquadramento delle lavoratrici, la regolarizzazione deve avvenire tramite procedura DM10/V.

Adempimenti delle Sedi e istruzioni contabili

Le Sedi devono, non appena aggiornate le procedure, riproporre al calcolo le note di rettifica contenenti i codici tipo contribuzione E1, E2, E3 ed E4. Le ulteriori istruzioni saranno fornite successivamente.

Le somme recuperate dai datori di lavoro che hanno fruito indebitamente delle agevolazioni devono essere imputate al conto GAW 24/106 di nuova istituzione, denominato "Entrate varie – Recuperi e reintroiti delle agevolazioni contributive derivanti dalle assunzioni con contratti di inserimento e di reinserimento". L'onere delle agevolazioni resta a carico della GIAS, che rifonde le gestioni previdenziali interessate del mancato gettito contributivo.

Contenuti essenziali della disciplina del contratto di inserimento

La circolare, richiamando la precedente circolare ministeriale n. 31/2004, ribadisce che il contratto di inserimento è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di soggetti. Presuppone la predisposizione di un progetto individuale di inserimento, concordato tra le parti e definito in coerenza con l'autonomia collettiva a vari livelli.

Il contratto:

  • ha durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi;
  • può arrivare fino a 36 mesi per persone con grave handicap;
  • può essere prorogato più volte entro i limiti legali;
  • non è rinnovabile tra le stesse parti;
  • se compatibile con il progetto, può essere a tempo parziale.

In caso di assenza di progetto o di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto.

Benefici economici e computo del personale

Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, ai fini retributivi, di più di due livelli rispetto a quella prevista dal contratto collettivo per mansioni corrispondenti al progetto. I lavoratori assunti con contratto di inserimento non si computano nell'organico aziendale ai fini di legge e di contratto collettivo, salvo diversa previsione dell'autonomia collettiva.

Per alcune categorie continua ad applicarsi il regime di agevolazioni contributive previsto per i contratti di formazione e lavoro, limitatamente ai contratti stipulati con:

  • disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
  • over 50 senza posto di lavoro;
  • lavoratori che intendono riprendere l'attività dopo almeno due anni di inattività;
  • persone con grave handicap.

In tali casi l'agevolazione opera durante il periodo di inserimento e nei limiti del regolamento CE n. 2204/2002. Sono inoltre richiamate le categorie di lavoratori svantaggiati per le quali gli aiuti possono essere concessi immediatamente nel rispetto delle condizioni comunitarie, tra cui lavoratori extracomunitari, disoccupati da oltre due anni senza formazione, soggetti che vivono soli con figli a carico, soggetti privi di titolo di studio secondario superiore, disoccupati di lungo periodo e determinate donne residenti in specifiche aree NUTS 2.

Allegati e tabella delle misure territoriali

La circolare è accompagnata da:

  • il testo della circolare ministeriale n. 31 del 21 luglio 2004;
  • il decreto ministeriale 17 novembre 2005;
  • la tabella delle misure contributive per le donne nelle aree individuate, con differenziazione tra datori di lavoro non imprenditori, imprese non artigiane, imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti e imprese artigiane;
  • le variazioni al piano dei conti con l'istituzione del conto GAW 24/106.

Punti principali

Ambito soggettivo e territoriale delle agevolazioni

La circolare chiarisce che le donne residenti in tutte le Regioni e Province autonome possono essere assunte con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. e), ma l'agevolazione contributiva superiore al 25% spetta solo se l'attività si svolge nei territori individuati dal decreto ministeriale come aree svantaggiate (Lazio limitatamente ad alcune province e comuni; Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Vengono inoltre confermati i soggetti destinatari dei benefici: disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, over 50 privi di impiego, lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni, donne residenti nelle aree individuate e persone con grave handicap. Sono ammessi anche lavoratori extracomunitari, purché ricorrano i requisiti soggettivi previsti.

Misura delle agevolazioni e limiti comunitari

Per i contratti legittimamente stipulati con i soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 54 è sempre applicabile la riduzione contributiva del 25%, che non costituisce aiuto di Stato. Le misure superiori al 25% sono invece ammesse solo nel rispetto del regolamento CE n. 2204/2002: l'aiuto non deve superare il 50% del costo salariale annuo, elevato al 60% per i disabili; deve determinare un incremento netto dell'occupazione o, in alternativa, riguardare posti resi vacanti per cause tipizzate; il contratto deve durare almeno 12 mesi. Per i settori della costruzione navale e dell'industria carboniera permane l'obbligo di notifica preventiva e non sono applicabili le misure superiori al 25%.

Sottoinquadramento delle lavoratrici e regolarizzazioni

La circolare precisa che, in mancanza di diversa previsione della contrattazione collettiva, dal 15 maggio 2005 non è più legittimo inserire nel contratto individuale il sottoinquadramento delle donne assunte con contratto di inserimento. Rimangono validi gli effetti dei sottoinquadramenti pattuiti prima di tale data. I datori di lavoro che hanno applicato illegittimamente il sottoinquadramento o fruito delle agevolazioni oltre il 25% senza rispettare le condizioni previste possono regolarizzare la posizione versando la maggiore contribuzione e utilizzando il codice M109 nel DM10/2, entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare e senza oneri accessori.

Disciplina sanzionatoria, modalità operative e piano dei conti

In caso di gravi inadempienze nel progetto individuale imputabili esclusivamente al datore di lavoro, questi deve versare la differenza tra contribuzione versata e dovuta, senza riduzioni, aumentata del 100%, con esclusione di altre sanzioni per omessa contribuzione. Le Sedi devono riproporre al calcolo le note di rettifica con codici E1, E2, E3, E4 non appena aggiornate le procedure. Le somme da recuperare devono essere imputate al nuovo conto GAW 24/106, in quanto l'onere delle agevolazioni è a carico della GIAS.

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