Cassazione Penale, Sentenza n. 27376/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto misure cautelari (custodia in carcere per Cacciapuoti, Ferrara D., Ruocco e D'Altrui; arresti domiciliari per Ferrara F.) ritenendo sussistenti gravi indizi di tentata estorsione aggravata e violenza privata aggravata. Tutte le impugnazioni muovono dalla critica alla valutazione probatoria del Tribunale del riesame, che si era fondato prevalentemente sulle dichiarazioni del denunciante Giovanni Fasano ritenuto "persona offesa": i difensori hanno evidenziato l'assenza di riscontri individualizzanti, le incongruenze e l'interesse economico del Fasano (possibile concorso o utilità personale), nonché l'insufficienza motivazionale a giustificare il ribaltamento della decisione del GIP che aveva ritenuto le dichiarazioni del Fasano parzialmente inattendibili e aveva riconosciuto solo un'intimazione a interrompere i lavori, coerente con un veto storico sull'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. La Corte ha ritenuto fondati i motivi che censuravano la motivazione del provvedimento impugnato: il Tribunale del riesame non ha adeguatamente confrontato la propria valutazione con le ragioni del GIP né fornito una motivazione "rafforzata" capace di superare le criticità evidenziate dal giudice della prima istanza in relazione all'attendibilità del Fasano e alla mancanza di riscontri, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in caso di riforma in senso sfavorevole dell'originario provvedimento liberatorio.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato nel contesto del concorso di persone nei reati: la Corte non entra nel merito sostanziale dell'articolo ma la norma è evocata in relazione alla contestazione di concorso in estorsione.
art. 629 c.p.
Norma che disciplina l'estorsione; è la fattispecie penale centrale contestata (tentata estorsione). La decisione della Cassazione si è concentrata sulla valutazione degli indizi a supporto dell'accusa ai sensi di tale fattispecie.
art. 610 c.p.
Richiamato nel motivare la diversificazione tra possibili reati (es. intimidazione/violenza privata) e il quadro indiziario: il GIP aveva ritenuto i fatti più coerenti con un'intimazione finalizzata a interrompere i lavori.
art. 416‑bis c.p.
Aggravante per finalità mafiose; invocata nella qualificazione del metodo e della finalità dei reati. La Cassazione ha rilevato che l'accertamento di tale elemento richiede adeguata e motivata valutazione probatoria, che nel provvedimento impugnato risultava carente.
art. 192, comma 3 c.p.p.
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che, essendo il Fasano destinatario diretto della pretesa, le sue dichiarazioni non richiedessero riscontri esterni ex art. 192, comma 3; la Cassazione ha ricordato che, pur essendo possibile utilizzare le dichiarazioni della persona offesa, la loro attendibilità va valutata e, se il GIP le aveva ritenute inaffidabili, l'appello che le valorizza deve fornire una motivazione rafforzata e un confronto critico con le ragioni del primo giudice.
art. 273 c.p.p.
Norma procedurale richiamata dai ricorrenti in tema di valutazione delle dichiarazioni e del loro utilizzo; la Corte non modifica il contenuto normativo ma invoca principi di corretto apprezzamento probatorio.
Massime di principio
- Quando il tribunale del riesame riforma in senso sfavorevole una decisione del GIP che aveva rigettato misure cautelari, è necessario un "onere motivazionale rafforzato": il tribunale deve confrontarsi esplicitamente e criticamente con le ragioni della decisione liberatoria e giustificare con argomentazioni persuasive il diverso giudizio.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere utilizzate per fondare misure cautelari, ma la loro utilizzabilità dipende dalla valutazione della credibilità e dalla presenza di riscontri: se il giudice di primo grado ha rilevato inaffidabilità o incongruenze, il giudice che riforma deve spiegare perché tali rilievi sono superati.
- L'assenza di riscontri individualizzanti e la presenza di un possibile interesse personale del denunciante (es. vantaggi economici) riducono il valore probatorio delle sue dichiarazioni e possono imporre la necessità di ulteriori elementi prima di disporre misure di grave compressione della libertà personale.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) il giudice deve motivare in concreto come i fatti specifici e gli indizi giustifichino la misura scelta, evitando argomentazioni apodittiche o generiche.
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