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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06537/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il conteggio errato del numero di "ricette" ascrivibili all'imputato (distinzione tra "ricetta rossa" e prescrizioni/plurimi contenuti non operata), con conseguente aumento artificioso del numero di fatti e impatto su pena e confisca; 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione del quantum della confisca: doppio computo delle prescrizioni di oppiacei (capo D) già considerate nel danno/profitto del capo C), e mancato scomputo di 662 ricette che sarebbero state redatte da altri medici o non riferibili con certezza al ricorrente; 3) violazione dei principi delle Sezioni Unite (sent. n. 26252/2022) in relazione ai limiti di pignorabilità dello stipendio e alla applicazione del limite di impignorabilità (quinto) alle somme sequestrate sul conto corrente del ricorrente, documentando che le somme erano emolumenti da lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e alla confisca del denaro in giacenza sul conto corrente dell'imputato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio su tali punti. Nel resto il ricorso è stato rigettato. In particolare: - è stata esclusa l'ammissibilità delle censure sul numero delle condotte (preclusione processuale perché non sollevate nel precedente giudizio di cassazione); - è stata ritenuta legittima la quantificazione della confisca con ripartizione in parti uguali tra i correi nella parte in cui non risultano quote individuabili (richiamo a Sez. U. n. 13783/2024); - è stata accolta la censura sul mancato rispetto del principio di impignorabilità (Sez. U. n. 26252/2022), con obbligo per il giudice del rinvio di verificare la documentazione prodotta e, ove provato che le somme derivano da emolumenti, di limitare la confisca alla misura del quinto delle somme stipendi/analoga tutela, procedendo eventualmente ad aggredire altri beni se il quinto non fosse sufficiente.

Norme richiamate

  • Sez. U. n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    «In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali»

    La confisca per equivalente va calcolata sul profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente; se non è possibile determinare la quota individuale, è legittimo ripartire il profitto in parti uguali tra i correi.

  • Sez. U. n. 26252 del 24/02/2022 (Cinaglia)

    «I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità ... previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato»

    I limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. (in particolare la franchigia e la soglia del quinto) si applicano anche alla confisca per equivalente: la confisca/sequestro non può eccedere la misura del quinto delle somme di cui all'art. 545 quando quelle somme derivano da emolumenti.

  • art. 545 cod. proc. civ.

    Stabilisce limiti di impignorabilità e quote pignorabili delle somme percepite come stipendio, pensione o indennità; applicato dalla giurisprudenza di legittimità anche alle misure di confisca per equivalente.

  • art. 317-bis cod. pen.

    Norma che prevede la pena accessoria (divieto di contrattare con la P.A.) la cui corretta applicazione deve essere verificata dopo la eventuale rideterminazione della pena principale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali alla enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione cui si è attenuto il ricorrente; richiamata per delimitare l'oggetto del ricorso.

  • Sez. U. n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino)

    Principio di preclusione processuale: questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio o in precedente ricorso per cassazione possono essere interdette in successivi giudizi di legittimità.

Massime di principio

  • Non è possibile rimettere in cassazione questioni già precluse: se il conteggio delle condotte non è stato dedotto nei precedenti ricorsi, la Corte di legittimità può escluderne l'esame per preclusione.
  • In caso di concorso di persone nella commissione del reato, la confisca per equivalente deve essere determinata sulla base del profitto individuale; se la quota individuale non è determinabile con certezza, è legittima la ripartizione in parti uguali fra i correi.
  • I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente: se il difensore dimostra che somme nel conto provengono da stipendio/emolumenti, la confisca su tali somme non può eccedere il quinto e il giudice deve verificarne l'effettiva natura prima di disporre il dissequestro o la confisca integrale.
  • Se la confisca non può essere integralmente soddisfatta con le somme soggette al vincolo per il principio del quinto, il giudice deve ricercare e aggredire altri beni del condannato per soddisfare la misura ablativa.
  • Quando un giudice di rinvio è incaricato di rideterminare pena e confisca in conseguenza di una riduzione del numero di condotte, deve applicare la riduzione in modo proporzionale alla diminuzione delle condotte penalmente rilevanti.

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