Ordinanza n. 8834/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del SILENZIO P.A. su domanda di visto per lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'amministrazione sulla domanda di visto per lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito contro il silenzio formatosi sulla domanda di visto per lavoro. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla ritualità della procura alle liti, alla luce dei criteri enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, nonché sull'ammissibilità del ricorso, in quanto non risulta impugnata la revoca del nulla osta intervenuta il 16 gennaio 2026. Il giudice ha quindi sottoposto alle parti esclusivamente tali questioni, senza definire il giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda contro il silenzio. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie sulle sole questioni relative alla ritualità della procura alle liti e all'ammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della revoca del nulla osta del 16 gennaio 2026. La prosecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice, quando rileva una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente alle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto è stato utilizzato per instaurare il contraddittorio sulle questioni relative alla procura e all'ammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ritenuto applicabile dal Collegio per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
art. 5 d.lgs. 286/1998
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
null
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione e rinviare la prosecuzione del giudizio.
- Nel giudizio contro il silenzio relativo a una domanda di visto per lavoro, la mancata impugnazione della revoca del nulla osta può porre una questione di ammissibilità del ricorso, da sottoporre al contraddittorio prima della decisione.
- La ritualità della procura alle liti deve essere verificata anche alla luce dei criteri interpretativi enunciati dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
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