Sentenza n. 60/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, affetta da una patologia grave e già titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche, impugnava il diniego di rinnovo adottato dalla Questura di Trento. Con il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo di non avere mai ricevuto il preavviso di rigetto, restituito al mittente con l’indicazione di destinatario sconosciuto, e di non avere modificato il proprio indirizzo. L’omessa conoscenza del preavviso le avrebbe impedito di integrare l’istanza e di presentare la documentazione medica successivamente prodotta in giudizio. Con il secondo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errata valutazione della situazione sanitaria ed errata interpretazione dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998. Contestava che la Questura avesse considerato soltanto il certificato allegato all’istanza, senza valutare la documentazione medica più completa, e avesse ritenuto incompatibile con il rinnovo il fatto che la ricorrente si fosse recata temporaneamente all’estero. L’Amministrazione sosteneva l’insufficienza della documentazione iniziale e richiamava una circolare ministeriale che raccomanda di verificare l’accessibilità e l’adeguatezza delle cure nel Paese di origine, nonché l’eventuale pregiudizio alla salute derivante dal viaggio di rientro.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto decisivo il secondo motivo, rilevando che la Questura non aveva svolto, o comunque non aveva dimostrato di avere svolto, l’istruttoria necessaria sulla situazione sanitaria individuale della richiedente, sull’efficacia e sull’accessibilità delle cure nel Paese di origine e sulla documentazione medica prodotta. La documentazione depositata dalla ricorrente dimostrava un grave e precario stato di salute, la perdurante necessità del trattamento presso una struttura sanitaria pubblica italiana e l’inadeguatezza delle cure disponibili nel Paese di origine. Il giudice ha inoltre escluso che i viaggi temporanei all’estero potessero, di per sé, dimostrare l’insussistenza dei presupposti per il rinnovo: l’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998 non impone una presenza continuativa e ininterrotta in Italia né vieta l’uscita temporanea dal territorio nazionale. In assenza di una previsione legislativa espressa, tale limitazione non può essere introdotta in via interpretativa, anche considerata l’incidenza della disciplina su un diritto fondamentale. La Questura avrebbe dovuto confrontare la situazione medica concreta con la disponibilità, accessibilità ed equivalenza delle cure nel Paese di origine; in presenza di un trattamento salvavita o comunque essenziale, il diniego è legittimo soltanto ove l’Amministrazione dimostri che cure equivalenti siano effettivamente garantite nel Paese di origine a condizioni sostenibili. Il difetto di istruttoria ha inciso anche sulla correttezza e sufficienza della motivazione. Il Tribunale ha posto le spese a carico dell’Amministrazione, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori e oneri di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve essere effettivamente portato a conoscenza dell’interessato, così da consentirgli di presentare memorie e documenti; la mancata conoscenza non può essere imputata al destinatario ove non risulti una modifica dell’indirizzo.
art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998
condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza
Il permesso di soggiorno per cure mediche è rinnovabile finché persistono, adeguatamente certificate, la grave patologia, la necessità delle cure e la loro non adeguata curabilità nel Paese di origine. La norma non richiede la presenza continuativa in Italia e non vieta l’uscita temporanea dal territorio nazionale.
art. 21-nonies l. 241/1990
La documentazione sanitaria prodotta avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione, quanto meno, a rivalutare la precedente determinazione nell’ambito dei poteri di autotutela.
artt. 55 e 56 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta, ma il giudizio è stato definito direttamente in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in camera di consiglio quando, previo avviso, nessuna parte si opponga.
Massime di principio
- Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998, l’Amministrazione deve esaminare la situazione sanitaria individuale e verificare, sulla base di un’istruttoria concreta, l’efficacia, l’accessibilità e l’adeguatezza delle cure disponibili nel Paese di origine; non è sufficiente limitarsi alla documentazione inizialmente allegata all’istanza.
- Il diniego del permesso di soggiorno per cure mediche non può fondarsi sul solo fatto che il richiedente abbia effettuato viaggi temporanei all’estero, poiché la disciplina non impone una presenza continuativa in Italia né prevede un divieto di uscita dal territorio nazionale. Una simile limitazione non può essere introdotta in via interpretativa in assenza di un’espressa previsione legislativa.
- Quando la documentazione dimostra la necessità di un trattamento sanitario essenziale o salvavita in Italia, il diniego del titolo per cure mediche richiede che l’Amministrazione dimostri la disponibilità nel Paese di origine di cure equivalenti secondo i protocolli medici e accessibili a condizioni sostenibili.
- Il difetto di istruttoria sulla patologia del richiedente e sulla concreta disponibilità di cure adeguate nel Paese di origine si riflette sulla motivazione del diniego e ne determina l’illegittimità.
- Il preavviso di rigetto deve consentire una conoscenza effettiva e utile delle ragioni ostative; se la comunicazione è restituita al mittente e l’omessa ricezione non è imputabile al destinatario, l’interessato non può essere considerato decaduto dalla facoltà di presentare memorie e documenti.
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