Sentenza del 17/04/2019 n. 2424 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Preavviso di fermo amministrativo - Cartella di pagamento sottesa - Notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c - Omesso invio raccomandata informativa - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl preavviso di fermo è stato ritenuto illegittimo, poiché fondato su cartelle di pagamento la cui notificazione era nulla. In particolare, la consegna della raccomandata a.r. a persona diversa dal destinatario, senza l’espletamento degli ulteriori adempimenti richiesti, non ha perfezionato validamente la notificazione delle cartelle e non poteva quindi legittimare il successivo fermo amministrativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del preavviso di fermo amministrativo, sostenendo che le cartelle di pagamento poste a suo fondamento erano state notificate presso un soggetto diverso dal destinatario senza il successivo invio della raccomandata informativa previsto per rendere effettiva la conoscenza dell’atto. La notificazione era quindi carente degli adempimenti necessari previsti dall’art. 139 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
La notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario, quando l’atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, richiede il rispetto degli adempimenti successivi previsti dalla disciplina applicabile, tra cui l’invio della raccomandata informativa. L’omissione di tali formalità rende viziata la notificazione e impedisce che l’atto produca validamente i suoi effetti.
Massime di principio
- Un preavviso di fermo amministrativo è illegittimo se si fonda su cartelle di pagamento la cui notificazione non è stata validamente perfezionata.
- Quando la raccomandata o l’atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, occorre verificare che siano stati eseguiti tutti gli adempimenti informativi successivi richiesti dalla legge.
- L’omesso invio della raccomandata informativa può impedire il perfezionamento della notificazione e comportare la nullità o l’inefficacia della cartella ai fini della riscossione.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe verificare la relata di notifica, la prova della consegna e l’eventuale documentazione relativa alla raccomandata informativa.
- Un atto della riscossione successivo, come il fermo amministrativo, non può validamente fondarsi su atti presupposti non notificati secondo legge.
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