Sentenza n. 1494/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro - n. 4112/23 del 30.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, recante condanna al riconoscimento del beneficio economico della Carta Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro n. 4112/2023, notificata al Ministero il 4 dicembre 2023, con la quale l'Amministrazione era stata condannata ad attribuire a ciascuno il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta Docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo, per importi complessivi individuali compresi tra 500 e 3.000 euro. Deducevano che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito la sentenza né effettuato pagamenti, neppure parziali. Chiedevano quindi l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni dei ricorrenti dimostravano l'assenza di qualsiasi pagamento; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull'esecuzione. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a spese dell'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha accertato l'inottemperanza al giudicato e impartito le prescrizioni necessarie all'esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei pagamenti dovuti dalle amministrazioni in forza di provvedimenti giudiziari; decorso tale termine senza adempimento, è possibile agire in ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, l'omessa esecuzione anche parziale integra inottemperanza e legittima l'ordine giudiziale di pagamento.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dell'esistenza e dell'ammontare del credito risultante dal titolo, unitamente all'assenza di prova dell'adempimento, consente al giudice dell'ottemperanza di ritenere non controversi l'an e il quantum debeatur.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia, fissandone termini, poteri e imputazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →