Cassazione Civile, Ordinanza n. 28532/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande di accertamento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte da un cittadino ivoriano. Contro tale decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale apposta in calce al ricorso. La procura risultava redatta con indicazione del provvedimento impugnato e della data di rilascio successiva al deposito del decreto, ma non conteneva la certificazione del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto per i ricorsi ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. La parte intimata, Ministero dell'Interno, non ha svolto difese nel merito e si è limitata a depositare memoria per chiedere la partecipazione all'eventuale udienza di discussione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la procura speciale non fosse conforme al requisito speciale previsto per il ricorso per cassazione nei procedimenti ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in quanto mancava la certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese processuali, poiché il Ministero non ha svolto difese sostanziali. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008
per il ricorso per cassazione nei procedimenti in materia di protezione internazionale richiede una procura speciale con certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità del ricorso.
art. 83 c.p.c.
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis.
art. 365 c.p.c.
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito di specialità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
richiamati nel quadro della questione di costituzionalità già esaminata dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto la disciplina non contrastante con tali parametri.
Corte cost. n. 13 del 2022
ha ritenuto non illegittimo l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite.
Cass. S.U. n. 15177 del 2021
ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, nel senso che la procura speciale deve contenere esplicitamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore.
d.lgs. n. 25 del 2008
contesto normativo del procedimento di protezione internazionale disciplinato dall'art. 35-bis.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
testo unico sulle spese di giustizia richiamato per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i decreti resi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale è valida solo se contiene, in modo esplicito, la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità oltre all'autenticità della firma.
- Il requisito di certificazione della data della procura, previsto dall'art. 35-bis, comma 13, introduce una regola speciale rispetto alla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c.; la sua omissione determina inammissibilità del ricorso.
- La verifica della regolarità formale della procura speciale costituisce un controllo preliminare e assorbente: in mancanza del requisito richiesto, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28438/2022 del 30/09/2022
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28440/2022 del 30/09/2022
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28441/2022 del 30/09/2022
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28442/2022 del 30/09/2022
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2022 del 30/09/2022
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28444/2022 del 30/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →