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Ordinanza

Ordinanza n. 6122/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Veneto, sez. IV, 10 aprile 2025 n. 354427, che ha respinto il ricorso (R.G. 61/2024), integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento: - quanto al ricorso principale, dei seguenti atti del Comune di Comelico Superiore e degli altri soggetti indicati, concernenti la realizzazione di due cabinovie, tre piste da sci ed un bacino idrico artificiale al servizio degli impianti di innevamento, localizzati nel comprensorio sciistico del Comelico: a) la deliberazione 14 luglio 2021 n. 20, pubblicata all'albo pretorio dal 31 agosto successivo, con cui il consiglio comunale ha approvato la variante n.1/2021 al Piano degli interventi (PI), già variante n. 2/2014 al Piano regolatore generale (PRG); gli atti presupposti, e in particolare: a1) la deliberazione 28 novembre 2014 n. 42, con cui il consiglio ha adottato il documento preliminare ed il rapporto preliminare ambientale relativi; a2) il parere 9 settembre 2015 n. 115 della commissione VAS (valutazione ambientale strategica) della Regione Veneto; a3) la deliberazione 28 aprile 2017 n. 15 del consiglio comunale; a4) la deliberazione 22 dicembre 2016 n. 49, con cui il consiglio ha adottato la variante n. 2/2014 al PRG; a5) la deliberazione 28 aprile 2017 n. 44, con cui la giunta ha dichiarato i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico della variante n. 2/2014; a6) il parere 21 settembre 2017 n. 158 della commissione VAS della Regione Veneto; a7) la relazione istruttoria tecnica n. 227/2017 per la valutazione di incidenza del 21 settembre 2017; a8) il parere 16 novembre 2017 n. 1 della Provincia di Belluno; a9) i pareri di compatibilità ambientale della Regione Veneto 17 dicembre 2015 prot. n. 544532 e 8 maggio 2015 prot. n. 194750; b) la deliberazione 14 luglio 2021 n. 21, pubblicata all'albo pretorio dal 31 agosto successivo, con cui il consiglio comunale ha approvato la variante n. 1/2019 al PI, già variante n. 2/2017 al PRG; gli atti presupposti, e in particolare: b1) la deliberazione 4 luglio 2017 n. 21, con cui il consiglio ha adottato il documento preliminare ed il rapporto preliminare ambientale relativi; b2) il parere 18 aprile 2018 n. 60 della commissione VAS della Regione Veneto; b3) la deliberazione 23 dicembre 2019 n. 87, con cui la giunta ha dichiarato i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico della variante n. 1/2019; b4) la deliberazione 30 dicembre 2019 n. 48, con cui il consiglio ha adottato la variante n. 1/2019; b5) la deliberazione 10 giugno 2020 n. 11, con cui il consiglio ha deliberato sulle osservazioni presentate; b6) la nota 8 agosto 2020 n. 4124, con cui il sindaco ha sospeso i termini del procedimento; b7) la nota 27 maggio 2021 prot. n. 2882, di chiarimenti alla commissione VAS; b8) il parere 4 giugno 2021 n. 121 della commissione VAS della Regione Veneto; b9) la relazione istruttoria tecnica n. 88/2021 per la valutazione di incidenza del 4 giugno 2021; b10) il parere 26 novembre 2019 prot. n. 508451 del direttore dell'Unità operativa Genio civile di Belluno; b11) il parere 21 febbraio 2020 prot. n. 17843 dell'ARPAV (Azienda regionale prevenzione e protezione ambientale del Veneto); b12) il parere 9 marzo 2020 prot. n. 1232 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali; b13) la deliberazione 9 novembre 2020 n. 71, con cui la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità dell'impianto di risalita; e dei seguenti atti del Comune di Comelico Superiore e degli altri soggetti indicati, concernenti il progetto di fattibilità tecnico economica avanzato denominato "STACCO - Strategia per l'accessibilità del sito UNESCO e per uno sviluppo equilibrato del Comelico. Progetto integrato per lo sviluppo turistico, culturale e socioeconomico della val Comelico": - quanto al primo atto di motivi aggiunti, depositato il giorno 24 ottobre 2023: c) della deliberazione 30 giugno 2023 n. 39, pubblicata all'albo pretorio dal 5 luglio 2023, con cui la giunta comunale ha approvato il progetto; e degli atti presupposti, in particolare: c1) il parere 27 gennaio 2023 prot. n. 2933P della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso; - quanto al secondo atto di motivi aggiunti, depositato il giorno 18 settembre 2024: degli atti impugnati con i precedenti motivi aggiunti e inoltre: d) dell'autorizzazione paesaggistica 27 luglio 2023 n. 4 e prot. n. 4147, conosciuta il giorno 8 luglio 2024, rilasciata dal Comune di Santo Stefano di Cadore; e degli atti presupposti, in particolare: d1) la relazione illustrativa 12 dicembre 2022; d2) la nota 16 dicembre 2022 prot. n. 7350, conosciuta il giorno 19 settembre 2024, del Comune di Santo Stefano di Cadore.

Giustizia amministrativa202508808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro gli atti di pianificazione urbanistica, il progetto di sviluppo turistico e l'autorizzazione paesaggistica relativi alla realizzazione di impianti di risalita, piste da sci e bacino artificiale nel comprensorio sciistico del Comelico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le associazioni ambientaliste hanno appellato la sentenza del TAR Veneto deducendo motivi di illegittimità degli atti impugnati, tra cui, in particolare, la violazione del divieto previsto per le Zone di protezione speciale dall'art. 5, comma 1, lett. m), del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184. La disposizione consente la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci soltanto se previsti negli strumenti di pianificazione generali o di settore vigenti alla data del 17 ottobre 2007, purché sia stata conseguita la positiva valutazione di incidenza del progetto o dello strumento pianificatorio, ovvero se previsti in strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione di incidenza, oltre alle specifiche eccezioni stabilite dalla norma. Il motivo d'appello richiede quindi di accertare se gli impianti e le piste pianificati con le varianti n. 1/2019 e n. 1/2021 al PI comunale fossero già contemplati, e con quale grado di dettaglio, negli strumenti di pianificazione generali vigenti anteriormente al 17 ottobre 2007, inclusi il PATCOT e l'eventuale Piano neve, nonché se tali strumenti fossero stati sottoposti a positiva valutazione di incidenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 38, 65 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata al direttore del Dipartimento di architettura dell'Università di Bologna, con facoltà di delega a docenti dell'ufficio. Il verificatore dovrà esaminare gli atti processuali e i documenti amministrativi per stabilire: a) se gli impianti di collegamento tra il comprensorio del Comelico e quello della Pusteria, nonché le piste Popera I, Popera II e Valgrande, risultassero previsti negli strumenti di pianificazione generali vigenti prima del 17 ottobre 2007, verificandone il contenuto, il livello di dettaglio e la rappresentazione cartografica; b) in caso affermativo, se tali strumenti fossero stati sottoposti a positiva valutazione di incidenza. Sono stati fissati termini per l'avvio delle operazioni, la nomina dei tecnici di parte, il deposito della relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale. È stato disposto un acconto di euro 1.000,00 sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico della parte appellante. Il giudizio è stato rinviato a successiva udienza.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. m), d.m. 17 ottobre 2007, n. 184

    «Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti: […] m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS»

    La legittimità della realizzazione di nuovi impianti di risalita e nuove piste da sci in una ZPS dipende, tra l'altro, dalla loro previsione negli strumenti di pianificazione generali o di settore vigenti alla data del 17 ottobre 2007 e dalla positiva valutazione di incidenza del progetto o dello strumento pianificatorio di riferimento.

  • artt. 38, 65 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire elementi tecnici necessari alla decisione della controversia, individuando quesiti, verificatore, partecipazione delle parti e modalità di deposito della relazione.

Massime di principio

  • Per verificare l'applicabilità dell'eccezione al divieto di realizzare nuovi impianti di risalita e nuove piste da sci in una ZPS, occorre accertare in concreto se le opere fossero previste negli strumenti di pianificazione generali o di settore vigenti alla data stabilita dalla disciplina di tutela, verificando anche il livello di dettaglio della previsione e la sua effettiva rappresentazione cartografica.
  • La previsione di un'opera negli strumenti di pianificazione anteriori alla data rilevante non è sufficiente, ai fini dell'eccezione al divieto nelle ZPS, se non risulta altresì acquisita una positiva valutazione di incidenza del progetto o degli strumenti pianificatori di riferimento, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
  • Quando la decisione sull'appello dipende da accertamenti tecnici e documentali relativi al contenuto, alla data e alla rappresentazione cartografica degli strumenti urbanistici, il giudice amministrativo può disporre una verificazione, demandando a un organo qualificato l'esame degli atti e la risposta a quesiti puntuali, senza definire immediatamente il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraPiani regolatori e variantiIstruttoria processuale
RamiAmbienteUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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