Cassazione Penale, Sentenza n. 33910/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due censure: (1) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione di responsabilità dell'imputato; (2) vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza della recidiva nonostante la risalenza nel tempo e la scarsa indicatività dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate e consistessero in una riproposizione del merito e in una diversa valutazione dei fatti e delle prove, profili non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato che la Corte d'appello ha fornito motivazione logica e completa: ha ritenuto irrilevante la confessione perché l'imputato era già stato identificato come autore del reato e ha valorizzato i numerosi precedenti penali per negare le attenuanti generiche e per ritenere rilevante la recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 99, comma quarto, c.p.
Richiamato come parte della contestazione penale che riguarda circostanze aggravanti/elementi costitutivi collegati al reato; la sentenza lo considera nell'insieme degli articoli che definiscono il quadro dell'imputazione
art. 582 c.p.
Articolo richiamato quale norma sostanziale incriminatrice (omicidio); la Corte di merito ha valutato la responsabilità penale dell'imputato sulla base degli elementi fattuali relativi a questo capo di imputazione
art. 583, comma primo, n. 1, c.p.
art. 583, comma primo, n. 1
Richiamato come fattispecie aggravata o circostanza particolare connessa al delitto principale; la valutazione della Corte d'appello ha considerato tali aggravanti nel giudizio complessivo
art. 585 c.p.
Ulteriore norma penalistica richiamata nella contestazione; la sentenza di merito ha preso in considerazione le relative fattispecie nel motivare la condanna e la valutazione delle circostanze
art. 606, lett. e), c.p.p.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la difesa ha proposto i motivi ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse di mere riletture del merito non idonee a fondare il ricorso di legittimità
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto l'obbligo di pagare le spese e la somma di euro 3.000 a carico del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per riequilibrare la prova: i motivi che si limitano a riproporre una diversa lettura dei fatti sono manifestamente infondati e portano all'inammissibilità del ricorso.
- La confessione dell'imputato può avere rilievo attenuante solo se apporta un contributo probatorio o di collaborazione non già implicato dall'accertamento dell'identità dell'autore; se l'identificazione è già stabilita, la confessione può essere considerata irrilevante ai fini delle attenuanti generiche.
- La recidiva può essere ritenuta rilevante anche se alcuni precedenti sono risalenti nel tempo: la valutazione tiene conto del numero e della gravità dei precedenti e della gravità del reato attuale, e non solo della sola anzianità cronologica.
- Quando giudici di primo e secondo grado adottano motivazioni coerenti e integrate tra loro, la motivazione d'appello si 'salda' a quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo; ciò rende più difficile per il ricorso di cassazione impugnare la valutazione della prova.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorre non solo dichiarare rimorso o ammissione, ma dimostrare elementi concreti che ne giustifichino il riconoscimento e far emergere un vizio nella valutazione operata dai giudici di merito.
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