Cassazione Penale, Sentenza n. 26065/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena e la non menzione concesse con sentenza del 7/12/2021, perché la Corte di appello non avrebbe acquisito il fascicolo del procedimento nel quale era stata concessa la sospensione per verificare il contenuto del certificato del casellario giudiziale
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto conforme ai principi di diritto l'operato del giudice dell'esecuzione che ha revocato i benefici in quanto dalla sentenza impugnata risultava in modo certo che il giudice della cognizione aveva motivato la decisione facendo riferimento all'incensuratezza, circostanza che in realtà era inesistente. Perciò l'acquisizione del fascicolo non era necessaria. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Individua le cause ostative alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittima la revoca quando la sospensione era stata concessa in presenza di tali cause e il giudice della cognizione non ne era documentalmente a conoscenza
art. 168, terzo comma, cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento procedurale nel quadro delle disposizioni che regolano l'intervento del giudice dell'esecuzione nell'incidente di esecuzione
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma collegata alla disciplina dell'incidente di esecuzione e delle misure adottabili dal giudice dell'esecuzione
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla ricorrente
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Principio di legittimità secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative soltanto quando tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; le Sezioni Unite indicano che il giudice dell'esecuzione 'acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio' ma in forma indicativa, non automatica
Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021 (Fosco)
Conferma l'orientamento sul perimetro dell'intervento del giudice dell'esecuzione e sulle modalità di verifica delle cause ostative
Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018 (Signoretto)
Richiama l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'errore del giudice della cognizione, se derivante dalla conoscenza o possibilità di conoscenza delle cause ostative, configura errore di diritto non sanabile in sede esecutiva
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale quando la concessione sia avvenuta in presenza di cause ostative che non erano documentalmente note al giudice della cognizione al momento della decisione
- L'acquisizione del fascicolo del procedimento di cognizione è uno strumento utile ma non obbligatorio: è necessaria quando dalla sentenza non emerge con certezza il contenuto del certificato del casellario giudiziale; se invece la sentenza mostra che il giudice si è determinato contando sull'incensuratezza, il giudice dell'esecuzione può decidere anche senza il fascicolo
- Se il giudice della cognizione conosceva o poteva conoscere l'esistenza di precedenti ostativi ma ha comunque concesso la sospensione, si tratta di un errore di diritto che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente (di norma dal pubblico ministero); in assenza di impugnazione si forma un giudicato non intaccabile in sede esecutiva
- Chi chiede l'acquisizione del fascicolo in sede esecutiva dovrebbe indicare perché la sola lettura della sentenza non consente di verificare il contenuto del casellario e dimostrare l'utilità dell'acquisizione
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali per il ricorrente; è dunque consigliabile valutare attentamente la sussistenza di argomenti nuovi o documentali prima di proporre impugnazioni in Cassazione
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