Circolare numero 183 del 29-09-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della l’Associazione Europea Lavoratori e Pensionati-Equità Fiscale-Pensioni Dignitose (E-ACADEMY) sulle prestazioni temporanee
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 agosto 2016 tra INPS ed E-ACADEMY per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono definiti i beneficiari interessati, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, i tempi di versamento all’associazione, il costo del servizio a carico dell’associazione e le principali cautele e responsabilità. Sono inoltre indicate la durata della convenzione, le condizioni di rinnovo o recesso e le istruzioni contabili con i relativi conti istituiti.
Convenzione INPS-E-ACADEMY per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-E-ACADEMY per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 3 agosto 2016 tra INPS e l’Associazione Europea Lavoratori e Pensionati-Equità Fiscale-Pensioni Dignitose (E-ACADEMY), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’atto disciplina la trattenuta, sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’associazione, definendo soggetti interessati, modalità operative, responsabilità, corrispettivi e profili contabili.
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni i soggetti beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione si applica quindi alle prestazioni temporanee sopra elencate, sulle quali l’INPS opera la trattenuta in presenza di valida delega dell’interessato.
Delega all’INPS e documentazione necessaria
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- accompagnata dalla copia del documento d’identità.
Per il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La relativa documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.
Codice identificativo dell’associazione e misura del contributo
L’associazione E-ACADEMY è identificata con il codice 9201.
La misura del contributo associativo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate sono le seguenti:
- 0,50% per mobilità;
- 0,50% per sussidi per lavori socialmente utili;
- 0,50% per DIS-COLL;
- 3% per NASpI;
- 2% per ASDI;
- 1% per CIG;
- 0,50% per CIG edile e straordinaria.
Revoca, contestazioni e cessazione degli effetti della delega
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
La comunicazione della revoca all’Istituto può essere effettuata dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’INPS. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’associazione sindacale revocata.
Nel caso in cui venga presentata una nuova delega su una prestazione sulla quale sia già attiva una delega a favore di altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della delega precedente, con indicazione dell’associazione sindacale revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.
Se sorge contestazione circa l’effettivo rilascio della delega, su comunicazione del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Versamento delle somme e gestione informativa
L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- ottobre;
- dicembre.
L’Istituto mette inoltre a disposizione dell’associazione, tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei dati anagrafici e dell’importo. Attraverso la stessa applicazione sono disponibili anche:
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali;
- l’invio delle fatture relative al costo dei servizi;
- le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso per variazione dei costi
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega.
La variazione annuale dei costi è oggetto di specifica comunicazione; a seguito di tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e manleve
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sul valido ed effettivo rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione stipulante si impegna inoltre, nelle controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione sindacale;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
- a seguito della perdita dei requisiti di legge per accedere alla convenzione;
- oppure se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può altresì recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Sede legale dell’associazione
La sede legale di E-ACADEMY è indicata in Roma, Via Ancona n. 21.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti a favore di E-ACADEMY sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25578: imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35578: accreditamento all’associazione dei contributi associativi trattenuti;
- GPA11578: rilevazione del debito verso l’associazione.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’associazione avvengono con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e la contestuale rilevazione contabile.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti a E-ACADEMY mediante trattenuta su prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire i beneficiari di trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, autorizzazione e documentazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato nella domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione, incluse revoche e nuove deleghe.
Codice identificativo e misura del contributo
L’associazione è identificata dal codice 9201. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione e uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate sono: 0,50% per mobilità, sussidi per lavori socialmente utili e DIS-COLL; 3% per NASpI; 2% per ASDI; 1% per CIG; 0,50% per CIG edile e straordinaria.
Revoca, contestazioni e duplicazione delle deleghe
La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le organizzazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’INPS. In caso di revoca comunicata all’Istituto, la revoca viene acquisita e trasmessa all’associazione. Se esiste già una delega attiva su altra associazione, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e allegata copia del documento d’identità. In caso di contestazione sulla reale sottoscrizione della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’associazione restituisce le somme indebitamente ricevute. Se la prestazione è revocata o annullata, l’associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.
Versamenti, flussi informativi e costo del servizio
L’INPS versa all’associazione le trattenute operate, dedotte le spese e le eventuali somme non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Attraverso il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’associazione riceve gli elenchi dei nominativi, i dati anagrafici e gli importi trattenuti, oltre agli elenchi dei pagamenti telematici. Tramite la stessa applicazione l’INPS invia anche le fatture e le comunicazioni relative alla convenzione. Il costo del servizio è fissato in 0,80 euro per singola delega e ogni variazione annuale dei costi viene comunicata all’associazione, che può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, manleve e controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS e l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e associazione. L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, compresi quelli in corso alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospenderne l’efficacia in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede legale di E-ACADEMY è indicata in Roma, Via Ancona n. 21. Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti sono istituiti i conti GPA25578 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35578 per l’accreditamento all’associazione, GPA11578 per la rilevazione del debito verso l’associazione e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato.
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