Circolare numero 186 del 30-09-2016
Con la presente circolare s’illustra la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasposto pubblico, istituito presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015. Il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso. INDICE: 1 Premessa e quadro normativo. 2 Finalità e ambito di applicazione. 3 Prestazioni. 3.1 Tipologia. 3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni ordinarie. 3.3 Ambito di applicazione: beneficiari 4 Prestazioni ordinarie. 4.1 Assegno ordinario. 4.1.1 Cause d’intervento. 4.1.2 Misura della prestazione. 4.1.3 Durata dell’intervento. 4.1.4 Contribuzione correlata. 4.1.5 Contributo addizionale. 4.1.6 Termini e modalità di presentazione della domanda. 4.1.7 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni 4.1.8 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa. 4.1.9 Assegno ordinario e altre prestazioni 5 Programmi formativi. 6 Istruzioni operative. 6.1 Istruttoria della domanda. 6.2 Delibera di concessione. 7 Equilibrio finanziario del Fondo. 8 Monitoraggio della spesa. 9 Istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il quadro normativo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, aggiornato al D.lgs. n. 148/2015 e all’accordo del 10 dicembre 2015. Vengono definite finalità, ambito di applicazione, beneficiari e disciplina delle prestazioni ordinarie, con particolare focus sull’assegno ordinario: causali ammesse, misura, durata, contribuzione correlata, contributo addizionale, termini di domanda, modalità di pagamento e conguaglio. Sono inoltre richiamati i criteri finanziari di equilibrio del Fondo, il ruolo del Comitato amministratore, il monitoraggio della spesa e le nuove istruzioni contabili per la gestione delle prestazioni.
Istruzioni amministrative, operative e contabili sul Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico
Fondo di solidarietà per il trasporto pubblico: aggiornamento normativo e istruzioni operative
La circolare fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili relative alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Il documento aggiorna la disciplina alla luce del D.lgs. n. 148/2015, richiama gli accordi sindacali che hanno istituito ed esteso il Fondo e chiarisce che, per le prestazioni integrative, seguiranno successive disposizioni.
Quadro normativo di riferimento
Il Fondo è nato in applicazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 92/2012, sulla base dell’accordo nazionale dell’8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e FAISA CISAL. Tale accordo è stato recepito con il decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico.
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stato riordinato, con revisione dell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e abrogazione dell’art. 3 della legge n. 92/2012. In attuazione dell’art. 26, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015, l’accordo del 10 dicembre 2015 ha esteso la disciplina del Fondo alle aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti. La circolare chiarisce inoltre che i rinvii contenuti nel decreto istitutivo alle norme abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.lgs. n. 148/2015.
Finalità del Fondo e ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 2 del D.I. n. 86985/2015, il Fondo assicura tutele a sostegno del reddito per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS. Le tutele operano sia in costanza di rapporto di lavoro, in presenza di sospensione o riduzione dell’attività, sia in caso di cessazione del rapporto.
Il Fondo interviene a favore del personale dipendente, sia di imprese pubbliche sia private, che:
- occupano mediamente più di cinque dipendenti;
- svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari;
- svolgono servizi di navigazione sulle acque interne e lagunari.
Sono escluse le aziende già ricomprese in fondi di settore analoghi e quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità. La circolare rinvia alla precedente circolare n. 27/2016 per l’individuazione delle aziende rientranti nel campo di applicazione.
Prestazioni previste dal Fondo
L’art. 5, comma 1, del D.I. n. 86985/2015 prevede quattro tipi di intervento:
- assegni ordinari per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
- prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione NASpI;
- contributi a programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo.
La circolare sviluppa in modo analitico la disciplina delle prestazioni ordinarie, mentre per le prestazioni integrative rinvia a future istruzioni, in attesa della modifica del decreto istitutivo.
Soggetti beneficiari e requisiti di accesso
Alle prestazioni ordinarie e integrative possono accedere tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti. Restano esclusi:
- gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale;
- gli apprendisti con diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore;
- gli apprendisti di alta formazione e ricerca.
La circolare precisa, sulla base dei chiarimenti ministeriali, che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai fondi di solidarietà si applica solo agli apprendisti professionalizzanti. Per le altre tipologie di apprendistato l’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 148/2015. Ai fini del requisito dimensionale, tuttavia, tutte le tipologie di apprendistato vanno computate nel numero dei dipendenti: il Fondo si applica alle imprese che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente l’inizio delle sospensioni o riduzioni.
Non è richiesta alcuna anzianità aziendale del lavoratore ai fini dell’accesso alla prestazione.
Condizioni di accesso alle prestazioni ordinarie
Le domande di assegno ordinario e di formazione sono esaminate dal Comitato amministratore su base trimestrale, secondo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili. Il principio guida è quello dell’equilibrio finanziario del Fondo: le prestazioni possono essere erogate solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie e fino alla concorrenza delle disponibilità.
L’accesso alle prestazioni ordinarie richiede il preventivo espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla normativa vigente in materia di processi che incidono sulle condizioni di lavoro o sui livelli occupazionali. La circolare chiarisce che la domanda può essere presentata anche in assenza di accordo aziendale, purché siano state svolte le procedure richieste e sia allegato il verbale conclusivo.
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro deve inoltre adempiere agli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015.
Assegno ordinario: causali ammesse
L’assegno ordinario può essere richiesto nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuti a:
- eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale.
La circolare esclude espressamente la possibilità di ricorrere al Fondo per le causali di crisi aziendale e per i contratti di solidarietà di cui all’art. 21, lettere b) e c), del D.lgs. n. 148/2015.
Le istanze riferite alle causali di integrazione salariale ordinaria sono valutate secondo i criteri del decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016; quelle riconducibili a causali di integrazione salariale straordinaria seguono i criteri del decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, con particolare riferimento alla riorganizzazione aziendale.
Misura della prestazione
L’assegno ordinario è pari all’importo dell’integrazione salariale, ridotto di un importo corrispondente ai contributi previsti dall’art. 26 della legge n. 41/1986, pari al 5,84%, che resta nella disponibilità del Fondo.
In termini pratici, la prestazione corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, entro i massimali previsti dall’art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015. Per l’anno 2016, al netto della riduzione del 5,84%, i massimali indicati sono:
- € 914,96 per retribuzioni fino a € 2.102,24;
- € 1.099,70 per retribuzioni superiori a € 2.102,24.
Gli importi sono soggetti a rivalutazione annuale secondo i criteri previsti per la CIGO.
Durata dell’intervento
La prestazione ordinaria può essere concessa per un periodo non superiore a 90 giorni in un biennio mobile. In casi eccezionali può essere prorogata trimestralmente, previa nuova domanda, fino a un massimo complessivo di 12 mesi nel biennio mobile, con verifica da parte del Comitato della sussistenza dei requisiti di eccezionalità.
Se l’impresa ha fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda per la medesima unità produttiva può essere presentata solo dopo almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
In ogni caso, la durata massima complessiva dell’assegno ordinario non può superare 24 mesi in un quinquennio mobile.
La circolare richiama anche l’importanza dell’esatta individuazione dell’unità produttiva, che deve essere comunicata dal datore di lavoro tramite le procedure telematiche INPS. Il numero progressivo attribuito dall’Istituto deve essere indicato nel flusso UniEmens; se l’unità produttiva coincide con la sede legale, il valore da indicare è "0".
Contribuzione correlata durante la prestazione
Per tutto il periodo di erogazione dell’assegno ordinario, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata utile al diritto e alla misura della pensione, compresa quella anticipata.
Il calcolo avviene secondo l’art. 40 della legge n. 183/2010, assumendo come base la normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese dell’evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
La circolare riporta anche le aliquote da utilizzare per il 2016, in relazione alla gestione di iscrizione:
- 33% per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri) con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996;
- 32,65% per gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri) con decorrenza successiva al 1° gennaio 1996;
- 32,65% per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI e CPS;
- 33% per gli iscritti alla gestione CTPS.
L’aliquota deve essere maggiorata di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo, va considerato anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari per il 2016 a € 100.324,00.
Contributo addizionale
In caso di utilizzo dell’assegno ordinario, il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori beneficiari.
Le richieste e il recupero del contributo addizionale relativo ai pagamenti diretti effettuati dall’INPS seguiranno le medesime modalità operative previste per la CIG; le modalità applicative saranno oggetto di successivo messaggio.
Domanda, autorizzazione e pagamento delle prestazioni
La domanda di assegno ordinario deve essere presentata esclusivamente online, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa.
Ricevuta la domanda, la sede competente verifica:
- completezza della domanda;
- appartenenza dell’azienda al campo di applicazione del Fondo;
- correttezza e completezza della documentazione allegata;
- coerenza della durata richiesta con le regole del Fondo;
- rispetto dei termini di presentazione;
- integrabilità della causale, per l’assegno ordinario.
Conclusa l’istruttoria, la sede predispone una relazione con proposta di delibera per la Direzione Generale, che valuta la capienza del Fondo e trasmette il tutto al Comitato amministratore. La delibera del Comitato costituisce il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione da parte della struttura INPS competente, comunicata all’azienda e disponibile nel cassetto bidirezionale.
In fase iniziale, il pagamento dell’assegno ordinario avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori. La circolare anticipa che, con successivo messaggio, sarà comunicata la data dalla quale il datore di lavoro potrà anticipare la prestazione e poi conguagliarla nella denuncia contributiva mensile.
Per il conguaglio o il rimborso delle integrazioni anticipate dal datore di lavoro operano termini decadenziali di sei mesi. La decorrenza del termine dipende dal caso concreto:
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata, se la data di autorizzazione è antecedente o coincidente;
- dalla data del provvedimento di concessione, se l’autorizzazione è successiva a tale periodo.
Decorso il termine, il conguaglio non è più operabile né su denuncia ordinaria né su flussi di regolarizzazione.
Assegno ordinario e reddito da lavoro; compatibilità con altri istituti
In assenza di disposizioni specifiche, si richiamano le circolari n. 130/2010 e n. 170/2015. Il lavoratore non ha l’obbligo di comunicare preventivamente lo svolgimento di attività lavorativa quando tale obbligo è già assolto dalle comunicazioni UNILAV e UNILAV SOMM a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.
Resta invece in capo al lavoratore l’obbligo di comunicare l’avvio di attività autonoma, poiché non rientra tra le attività oggetto di comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro.
Durante la percezione dell’assegno ordinario non è dovuto l’assegno per il nucleo familiare, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo. Per la compatibilità con infortunio, malattia, maternità e istituti analoghi, si applicano per quanto compatibili le regole vigenti in materia di CIGO.
Programmi formativi
Il Fondo può stipulare convenzioni con i fondi interprofessionali per finanziare programmi di formazione, riconversione e riqualificazione del personale eventualmente eccedente, anche con il concorso di fondi nazionali o dell’Unione Europea.
Le risorse derivanti da tali convenzioni restano vincolate alla finalità formativa. La circolare rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni operative.
Istruzioni operative e fasi istruttorie
L’INPS ha predisposto una procedura informatica per gestire l’intero processo amministrativo delle prestazioni dei fondi di solidarietà, compreso il Fondo del trasporto pubblico. La procedura accompagna l’operatore dall’acquisizione della domanda alla stima dell’importo, dall’inoltro della proposta di deliberazione al Comitato fino al rilascio dell’autorizzazione tramite il Sistema Unico.
Le sedi territoriali, al ricevimento delle istanze, devono verificare la completezza della domanda e degli allegati, l’appartenenza dell’azienda al Fondo, la coerenza della durata e, per l’assegno ordinario, i termini e l’integrabilità della causale. Le domande possono essere accolte solo nei limiti delle risorse disponibili. Terminata l’istruttoria, la sede redige la proposta di delibera per la Direzione Generale; nella fase iniziale dell’operatività l’intero flusso è gestito dalla Direzione Centrale.
Delibera, controlli e ricorsi
La concessione degli interventi è deliberata dal Comitato amministratore del Fondo. La facoltà di deliberare è esercitabile dal Comitato decorsi sei mesi dalla costituzione del Fondo; tuttavia, poiché la nomina del Comitato è intervenuta il 30 novembre 2015, il termine risultava già spirato e il Comitato ha potuto deliberare fin dal suo insediamento.
Il Direttore Generale dell’INPS può sospendere l’esecuzione delle decisioni del Comitato se ravvisa profili di illegittimità, adottando il provvedimento entro cinque giorni e sottoponendolo al Presidente dell’INPS, che decide entro tre mesi. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva. I ricorsi contro le deliberazioni sono decisi in unica istanza dal Comitato amministratore.
Equilibrio finanziario e limiti di spesa
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS con autonomia finanziaria e patrimoniale. Come tutti i fondi di solidarietà, è soggetto all’obbligo del pareggio di bilancio e non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità.
Le prestazioni sono quindi concedibili solo previa costituzione di riserve finanziarie entro i limiti delle quali il Fondo opera. Il bilancio tecnico deve essere predisposto su base ottennale, consentendo al Comitato di proporre modifiche agli importi delle prestazioni o all’aliquota contributiva. In caso di necessità di pareggio o di copertura di prestazioni già deliberate o da deliberare, o in caso di inadempienza del Comitato, le modifiche possono essere disposte con decreto direttoriale dei Ministeri competenti. In mancanza di adeguamento della contribuzione, l’INPS non eroga prestazioni eccedenti.
Monitoraggio della spesa
L’INPS comunica al Comitato di gestione il monitoraggio della spesa mediante schede dedicate contenenti i dati sulle risorse disponibili e sugli importi autorizzati. Il monitoraggio tiene conto degli importi effettivamente fruiti, che sostituiscono quelli autorizzati quando la prestazione si considera conclusa, per esempio per decadenza, esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate.
Nel caso di pagamento diretto, i datori di lavoro devono trasmettere entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso allo scadere della durata autorizzata, oppure entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva, i dati necessari all’erogazione. Decorso tale termine, i pagamenti si considerano consolidati e le somme residue tornano nella disponibilità del Fondo. Le strutture territoriali chiudono le autorizzazioni previa verifica con le aziende dell’esaurimento degli SR41 relativi ai periodi autorizzati.
Nel caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, le somme autorizzate e non utilizzate sono riacquisite alla disponibilità del Fondo una volta decorso il termine decadenziale di sei mesi.
Istruzioni contabili
La circolare istituisce nella gestione contabile FHR nuovi conti per rilevare l’onere degli assegni ordinari, il debito verso i lavoratori beneficiari, la trattenuta relativa al 5,84% trattenuto a titolo di contributi ex legge n. 41/1986, i riaccrediti, i recuperi, i crediti inesigibili e la contribuzione correlata.
Tra i conti principali figurano:
- FHR30100 per gli assegni ordinari;
- FHR10130 per i debiti verso i beneficiari;
- FHR22100 per la trattenuta del 5,84%;
- FHR10131 per le partite ancora da definire a fine esercizio;
- FHR24130 per i recuperi di assegni ordinari;
- FHR00130 per le partite creditorie residue a fine esercizio;
- FHR32141 per l’onere della contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari.
Vengono inoltre richiamati i conti di ripresa automatizzata a fine esercizio e i codici bilancio da utilizzare per i riaccrediti e i recuperi. Le istruzioni contabili per le prestazioni integrative saranno rese successivamente, una volta definite le relative istruzioni normative, operative e procedurali.
Punti principali
Quadro normativo e aggiornamento della disciplina
Il Fondo è stato istituito in attuazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 92/2012, recependo l’accordo sindacale dell’8 luglio 2013 con decreto interministeriale n. 86985/2015. Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 148/2015, il quadro è stato riordinato e i richiami normativi originari devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo decreto. L’accordo del 10 dicembre 2015 ha esteso la disciplina alle aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Finalità e ambito di applicazione del Fondo
Il Fondo tutela il reddito dei lavoratori delle aziende non rientranti nella CIGO/CIGS, sia in costanza di rapporto di lavoro sia in caso di cessazione. Riguarda il personale dipendente, inclusi gli apprendisti professionalizzanti, di aziende pubbliche e private che occupano mediamente più di cinque dipendenti e svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione su acque interne e lagunari. Restano esclusi i settori già coperti da analoghi fondi e le aziende esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
Prestazioni previste dal Fondo
Il Fondo eroga assegni ordinari per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, prestazioni integrative della NASpI, contributi a programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e assegni straordinari per processi di incentivo all’esodo. La circolare si concentra sulle prestazioni ordinarie, rinviando a successivi chiarimenti per quelle integrative.
Condizioni di accesso e requisiti dei beneficiari
Le prestazioni ordinarie sono esaminate dal Comitato su base trimestrale secondo l’ordine cronologico delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. L’accesso richiede l’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla normativa vigente, ma non è necessario un accordo aziendale. Possono accedervi i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti professionalizzanti, con esclusione dei dirigenti e di specifiche tipologie di apprendistato. Non è richiesta anzianità aziendale.
Assegno ordinario: causali, misura e durata
L’assegno ordinario spetta in caso di sospensione o riduzione dell’attività per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato o riorganizzazione aziendale. Sono escluse le causali di crisi aziendale e i contratti di solidarietà. La misura è pari all’80% della retribuzione per le ore non lavorate, nei limiti dei massimali previsti, ed è ridotta del 5,84% per il contributo previsto dalla legge n. 41/1986. La prestazione dura al massimo 90 giorni in un biennio mobile, prorogabile trimestralmente fino a 12 mesi, con limite complessivo di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Contribuzione correlata e contributo addizionale
Per tutto il periodo di erogazione dell’assegno ordinario, il Fondo versa la contribuzione correlata utile ai fini pensionistici, calcolata sulla retribuzione teorica secondo le regole dell’art. 40 della legge n. 183/2010. La circolare indica le aliquote da applicare per il 2016 in base alla gestione previdenziale di iscrizione. Inoltre, in caso di fruizione dell’assegno ordinario, il datore di lavoro versa un contributo addizionale dell’1,5% sulle retribuzioni perse dai lavoratori interessati.
Domanda, autorizzazione e modalità di pagamento
La domanda va presentata esclusivamente online tra il trentesimo giorno precedente e il quindicesimo giorno successivo all’inizio della sospensione o riduzione. La sede INPS istruisce la pratica, il Comitato delibera e la struttura competente rilascia l’autorizzazione. In fase iniziale il pagamento avviene solo con modalità diretta; in seguito sarà possibile anche il conguaglio da parte del datore di lavoro. Sono indicati termini decadenziali di sei mesi per conguaglio o rimborso.
Equilibrio finanziario, monitoraggio e contabilità
Il Fondo opera in equilibrio di bilancio e può erogare prestazioni solo nei limiti di specifiche riserve finanziarie. In caso di necessità, l’aliquota di contribuzione può essere modificata con decreto direttoriale; in mancanza di adeguamento, l’INPS non eroga prestazioni eccedenti. La circolare descrive anche il monitoraggio della spesa e istituisce nuovi conti contabili per assegni ordinari, debiti, crediti, recuperi e contribuzione correlata, rinviando a successivi atti per le prestazioni integrative.
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