Ordinanza n. 925/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento di Rigetto (Prefettura Caserta - SUI - Immigrazione - Prot. Uscita N.0022918 del 18/02/2026 Codice Pratica: P-CE/L/N/2025/109468 - mod. VB - dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Caserta in data 18.02.2026, e notificato al ricorrente in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'immigrazione di Caserta che ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno. In sede cautelare ha dedotto, con apprezzabili profili di fondatezza, il difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha documentato che l'azienda datrice di lavoro aveva ricevuto indennizzi per l'abbattimento di capi conseguente alla brucellosi, elementi da considerare nella valutazione economica complessiva dell'impresa. Ha inoltre evidenziato che l'azienda si era resa disponibile, durante il procedimento, a produrre ulteriore documentazione e che era stata depositata documentazione ulteriore a sostegno della capacità assunzionale complessiva del datore di lavoro. Il ricorrente ha altresì contestato il rilievo eventualmente attribuito al mancato rispetto del termine per la presentazione della richiesta di conversione, sostenendo che tale termine non ha natura perentoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione. Ha rilevato che gli indennizzi ricevuti dall'azienda per l'abbattimento dei capi dovevano essere considerati nella valutazione economica complessiva e che la disponibilità del datore di lavoro a fornire ulteriore documentazione, unitamente alla documentazione già prodotta sulla capacità assunzionale, imponeva un esame istruttorio e motivazionale adeguato. Il Collegio ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, anche per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il termine per presentare la richiesta ha natura sollecitatoria e non perentoria: il suo mancato rispetto non può costituire, da solo, causa di rigetto, dovendo l'amministrazione procedere a una valutazione complessiva della posizione del richiedente. In accoglimento della domanda cautelare, il TAR ha sospeso l'efficacia del diniego e fissato la trattazione di merito alla seconda udienza del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto apprezzabili i profili di fondatezza delle censure e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Nella conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il termine per la presentazione della richiesta ha natura sollecitatoria e non perentoria; il suo mancato rispetto, isolatamente considerato, non può giustificare il rigetto dell'istanza, senza una valutazione complessiva della posizione del richiedente.
- La valutazione della capacità economica e assunzionale del datore di lavoro deve considerare tutti gli elementi documentati rilevanti per la situazione economica complessiva dell'azienda, inclusi gli indennizzi percepiti per l'abbattimento di capi causato da una patologia animale.
- Quando il richiedente o il datore di lavoro mette a disposizione ulteriore documentazione utile alla verifica dei presupposti dell'istanza, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e motivare il diniego confrontandosi con gli elementi rilevanti acquisiti o offerti nel procedimento.
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