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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45134/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che disponeva la consegna all'autorità rumena in esecuzione di Mandato di Arresto Europeo. I due motivi principali erano: (1) insufficiente e generica acquisizione di informazioni dall'autorità rumena sulle condizioni detentive nelle carceri di Vaslui e Focsani, con omissione di indicazioni sullo spazio minimo individuale e sul numero di occupanti delle celle, e con prospettazioni probabilistiche/condizionate dell'assegnazione ai regimi semiaperto e aperto; (2) rischio di trattamenti inumani e degradanti per violazione dell'art. 2 legge n.69/2005 e degli artt. 2 e 3 CEDU, con contestazione del calcolo dello spazio minimo di 3 mq per detenuto (sostenendo che debbano essere detratti gli arredi fissi, incluso il letto a castello).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi formulati generici e, in gran parte, riconducibili a vizi di motivazione non sindacabili in sede di legittimità alla luce della modifica normativa (d.lgs. 2/2/2021, n.10) che ha limitato il sindacato della Cassazione nei procedimenti sul mandato di arresto europeo ai soli motivi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente acquisito le integrazioni dalla Romania (nota del 1/9/2023) e che l'autorità rumena avesse garantito uno spazio minimo individuale di 3 mq "per tutto il periodo di espiazione della pena inclusi il letto e relativi mobili senza includere lo spazio destinato al locale bagno"; inoltre è stata descritta l'assegnazione al regime semiaperto (Vaslui) dopo quarantena di 21 giorni e la possibilità di regime aperto (Focsani) dopo l'espiazione di 1/5 della pena, con adeguata libertà di movimento esterna e condizioni ritenute dignitose. La Corte ha richiamato la giurisprudenza europea che fa del parametro dei 3 mq una presunzione relativa e ha ritenuto sussistenti fattori compensativi (durata della detenzione, libertà di movimento all'esterno, condizioni dignitose). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 2

    Tutela contro trattamenti inumani e degradanti nella procedura di consegna; la Corte richiede allegazioni concrete e aggiornate per attivare la tutela e valuta le garanzie fornite dallo Stato emittente

  • legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 16

    Richiamata dalla difesa nell'atto impugnatorio in relazione alle informazioni sul trattamento riservato al consegnando (uso informativo)

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifica art. 22 legge n.69/2005)

    Ha limitato il sindacato di Cassazione sui provvedimenti di consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo, escludendo i ricorsi per vizi di contraddittorietà e illogicità motivazionale e circoscrivendo i motivi di cassazione a quelli di cui all'art. 606 c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. a), b) e c)

    Indica i limiti dei motivi devoluti alla Corte di cassazione nei procedimenti di legittimità, richiamati come unici sindacabili dopo la riforma

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3

    Divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti; parametro fondamentale richiamato per valutare condizioni detentive e rischio di violazione dovuto a sovraffollamento o carenze strutturali

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 4

    Richiamata quale corrispondente all'art.3 CEDU e fondamento dell'impossibilità di esecuzione che conduca a trattamenti contrari alla dignità

  • Giurisprudenza CEDU (es. Mursic, Sulejmanovic, Ananyev, Rezmives) e C-404/15 & C-659/15 (Aaranyosi e Caldararu)

    Stabilisce che 3 mq di floor space sono una forte presunzione di conformità/violazione ma non un criterio esclusivo; esistono fattori compensativi (breve durata, attività esterne, condizioni dignitose) che possono superare la presunzione di violazione dell'art. 3

  • Sezioni Unite, sentenza n. 6551 del 24/09/2020 (Ministero Giustizia)

    Conferma l'indirizzo europeo: la carenza di spazio può essere compensata da fattori mitiganti combinati; inoltre il calcolo dello spazio deve detrarre gli ingombri degli arredi fissi (es. letto a castello)

Massime di principio

  • Nei procedimenti di esecuzione di mandato di arresto europeo il ricorrente ha l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi e aggiornati sulle condizioni detentive nello Stato richiesto per poter attivare la protezione contro trattamenti inumani e degradanti
  • Dopo la riforma (d.lgs. n.10/2021) la Corte di cassazione è limitata nel sindacato sulle decisioni di consegna: non sono ammessi i ricorsi basati su vizi motivazionali generici; sono sindacabili solo i vizi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • La garanzia di uno spazio minimo di circa 3 mq per detenuto costituisce una presunzione rilevante ma relativa: va valutata insieme a fattori compensativi (durata della detenzione, libertà di movimento all'esterno, condizioni igienico-sanitarie e strutturali) prima di ritenere sussistente una violazione dell'art. 3 CEDU
  • Nel calcolo della superfice utile per detenuto vanno detratti gli ingombri degli arredi fissi (compreso il letto a castello se non spostabile); tuttavia una dichiarazione formale dello Stato emittente che assicuri il rispetto della soglia minima è generalmente considerata affidabile salvo elementi concreti contrari
  • Se le informazioni fornite dallo Stato emittente sono generiche o insufficienti, la corte di merito deve richiedere integrazioni specifiche; se tali integrazioni sono fornite e risultano credibili, la consegna può essere disposta
  • In fase di valutazione del rischio di trattamenti inumani la giurisprudenza europea richiede una valutazione complessiva e ponderata degli elementi, non unicamente un criterio geometrico-spaziale

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