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Sentenza

Sentenza n. 4366/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco n. 177/2024 - RG n. 254/2024;

Giustizia amministrativa202600158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco n. 177/2024, che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla carta docente e condannato il Ministero al pagamento degli importi annuali dovuti, nonché di € 300 a titolo risarcitorio a una ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

Dodici docenti hanno proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 177/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto gli importi spettanti per la carta docente, per complessivi importi individuali compresi tra € 500 e € 3.000, oltre a € 300 di risarcimento del danno per una ricorrente. Hanno chiesto il pagamento tramite carta elettronica degli importi riconosciuti, interessi e rivalutazione, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito per resistere. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto quanto al pagamento degli importi riconosciuti dal giudicato, inclusi i € 300 di risarcimento, poiché la pretesa è documentata e fondata su un titolo passato in giudicato. Il Ministero deve eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. È nominato, per l'eventuale inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio quale commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 120 giorni; può utilizzare, se necessario, i capitoli specifici di bilancio e il pagamento in conto sospeso. È respinta la richiesta di interessi e rivalutazione: tali accessori non risultano riconosciuti nella sentenza civile e il giudice amministrativo dell'ottemperanza non può integrare il giudicato con una statuizione cognitoria su una componente del credito non decisa dal giudice ordinario. È respinta anche la penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua nelle circostanze concrete, considerati la nomina del commissario e il ritardo principalmente riconducibile all'eccezionale mole di contenzioso sulla carta docente. Il Ministero è condannato a rifondere € 800 di spese, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima che il creditore possa procedere all'esecuzione; il TAR ne ha verificato il rispetto nel caso concreto.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Sul piano sostanziale, la pretesa fatta valere è fondata limitatamente alla parte relativa alla richiesta di accredito della somma dovuta dal Ministero dell’istruzione e del merito quale contributo alla formazione professionale dei ricorrenti e della somma riconosciuta a Giulia Fontana a titolo di risarcimento del danno – ovvero gli importi sopra riportati – essendo sorretta da idonea documentazione, non contrastata dall’Ente debitore e fondata su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione delle statuizioni pecuniarie contenute in un titolo passato in giudicato, quando la pretesa è documentata e non contestata dall'amministrazione debitrice.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    Difatti, sebbene il citato art. 429, comma 3, c.p.c. imponga al giudice di riconoscere d’ufficio gli accessori sulla somma liquidata, quali componenti dell’importo complessivamente dovuto, la mancanza di una statuizione espressa sul punto all’interno della pronuncia giudiziaria non può ritenersi “assorbita” nella portata applicativa del giudicato.

    Anche se la norma prevede il riconoscimento d'ufficio degli accessori nei crediti di lavoro, la loro mancata menzione nella pronuncia da eseguire non consente al giudice dell'ottemperanza di considerarli inclusi nel giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il Collegio ritiene di non accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lettera e) cod.proc.amm. in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione ed in quanto risulterebbe manifestamente iniqua in relazione al caso specifico, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’esecuzione della sentenza da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.

    La penalità di mora può essere negata quando, considerate le circostanze concrete e la nomina del commissario ad acta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare il pagamento delle somme riconosciute da un titolo giudiziale passato in giudicato quando la pretesa esecutiva è documentata e non contestata dall'amministrazione debitrice.
  • Il giudice amministrativo investito dell'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario non può integrare il giudicato riconoscendo componenti del credito, quali interessi non espressamente attribuiti, la cui decisione richiederebbe l'esercizio di un potere cognitorio.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata se, alla luce delle circostanze specifiche, risulta manifestamente iniqua; la disponibilità di un commissario ad acta e le ragioni del ritardo sono elementi valutabili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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