Cassazione Civile, Ordinanza n. 28767/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre ordinanze ingiunzione emesse dall'Ispettorato del lavoro nei confronti di un soggetto che agiva sia in proprio sia quale legale rappresentante di una società editoriale, in relazione a violazioni accertate in ambito lavoristico. L'opposizione proposta avverso tali sanzioni era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e dei principi sul giudicato, sostenendo che due sentenze rese in altri giudizi promossi da due lavoratori, relativi a fatti che costituivano antecedente logico delle contestate violazioni, avrebbero dovuto spiegare efficacia decisiva e comportare la revoca delle ordinanze; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., per asserito mancato prudente apprezzamento delle prove, poiché il giudice d'appello avrebbe attribuito rilievo alle dichiarazioni dei lavoratori; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato gli esiti degli altri giudizi e si sarebbe basata sulle dichiarazioni dei lavoratori come prova della responsabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il giudicato invocato non era opponibile all'amministrazione, rimasta estranea ai precedenti giudizi; inoltre la cd. efficacia riflessa del giudicato è stata richiamata come principio non compatibile con il sistema, e comunque il ricorrente non aveva assolto l'onere di produrre la certificazione attestante il passaggio in giudicato delle sentenze invocate nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura ex art. 116 c.p.c. era in realtà una critica al cattivo esercizio del prudente apprezzamento del merito, non deducibile come error in procedendo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di una "doppia conforme" tra primo e secondo grado, senza che nel ricorso fossero indicate le diverse rationes di fatto delle due decisioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato spiega efficacia diretta solo tra le parti del processo in cui è formato; non può essere opposto a un soggetto rimasto estraneo a quel giudizio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non applica il criterio del prudente apprezzamento previsto dalla legge; non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato formalmente dedotto per violazione di legge, ma ritenuto inammissibile per difetto dei presupposti sostanziali della censura proposta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità per violazione dell'art. 116 c.p.c., ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché inerente alla valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica allegazione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica le differenti ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Chi eccepisce il giudicato deve produrre non solo la sentenza, ma anche la certificazione attestante che essa non è soggetta ad impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la proposta del relatore comunicata alle parti prima della decisione in camera di consiglio.
art. 24 Cost.
Evocato nella critica alla teoria dell'efficacia riflessa del giudicato, per il possibile conflitto con il diritto di azione e difesa.
art. 111 Cost.
Evocato nella critica alla teoria dell'efficacia riflessa del giudicato, per il possibile conflitto con il contraddittorio.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi tra altre parti non è opponibile a un soggetto rimasto estraneo al relativo processo, difettando l'identità soggettiva richiesta dall'art. 2909 c.c.
- La teoria dell'efficacia riflessa del giudicato non consente di aggirare il limite soggettivo del giudicato sostanziale e, comunque, l'eventuale rilevanza della precedente sentenza opera al più come elemento di prova, rimesso alla valutazione del giudice di merito.
- Chi invoca il giudicato ha l'onere di dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza mediante la produzione della decisione munita della certificazione attestante la non impugnabilità.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento; non è invece configurabile quando si contesti la semplice valutazione, in fatto, delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è censurabile in cassazione nei casi di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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