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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05742/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di divisione ereditaria promosso contro il fratello. Dopo la definizione del primo grado, il beneficio era stato revocato; l’opposizione contro tale revoca era stata inizialmente accolta, poi la Corte d’appello, rigettando l’appello principale del fratello e respingendo anche l’appello incidentale del beneficiario perché ritenuto generico e infondato, aveva confermato la revoca dell’ammissione al patrocinio. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul fatto che il ricorrente, pur avendo perso l’appello incidentale, aveva comunque resistito utilmente all’appello principale, confermando la decisione di primo grado; 2) la violazione degli artt. 122, 126, comma 1, e 136 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente equiparato il rigetto dell’appello incidentale alla causa di revoca del beneficio e avesse indebitamente applicato la disciplina del solo giudizio di impugnazione, invece di considerare l’intero processo e la specificità della divisione giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame dell’opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato. Ha affermato che, nei giudizi di divisione, il patrocinio può astrattamente spettare per le spese difensive che non gravano sulla massa e che la revoca non può fondarsi sulla sola manifesta infondatezza dell’appello incidentale, dovendo invece ricorrere i presupposti dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, cioè dolo o colpa grave; ha inoltre precisato che l’esclusione del compenso ex art. 130-bis opera solo quando l’impugnazione sia dichiarata inammissibile. Il giudice di rinvio dovrà applicare tali principi e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiede di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente introdotte; la doglianza di omessa pronuncia era stata prospettata dal ricorrente

  • art. 122 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di impugnazione

  • art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sul patrocinio a spese dello Stato

  • art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002

    l’esclusione della liquidazione dei compensi al difensore opera solo quando l’impugnazione, anche incidentale, sia dichiarata inammissibile; norma di stretta interpretazione, non applicabile analogicamente al rigetto per manifesta infondatezza

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    la revoca del beneficio presuppone, fuori dalle ipotesi di sopravvenienze reddituali, che l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave; la revoca ha efficacia retroattiva nei casi diversi dalle modifiche reddituali

  • art. 134 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per evidenziare che il recupero delle spese da parte dello Stato presuppone un incremento patrimoniale ex post del beneficiario

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    riconosce il patrocinio al cittadino non abbiente quando le ragioni non risultano manifestamente infondate

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio devono considerare, nel giudizio di divisione, anche il valore della quota di comproprietà

  • art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la necessità che i requisiti reddituali persistano anche al momento della liquidazione

  • art. 784 c.p.c.

    richiamato, insieme alle norme sulla divisione, per la peculiarità del giudizio divisorio

  • art. 12 prel.

    richiamato per escludere l’interpretazione analogica dell’art. 130-bis

  • art. 14 prel.

    richiamato per escludere l’interpretazione analogica dell’art. 130-bis

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione, le spese strettamente funzionali allo scioglimento della comunione sono normalmente poste a carico della massa; il patrocinio a spese dello Stato può riguardare solo le spese difensive che, per la loro natura contenziosa, sono regolate dal principio di soccombenza e non gravano sulla massa.
  • Ai fini della verifica del requisito reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in una causa di divisione, deve essere considerato anche il valore della quota di comproprietà spettante al richiedente, perché si tratta di una ricchezza già presente nel suo patrimonio, destinata a consolidarsi in proprietà esclusiva o nel relativo controvalore.
  • La revoca del patrocinio a spese dello Stato, fuori dall’ipotesi di sopravvenute modifiche reddituali, presuppone non la mera infondatezza dell’impugnazione, ma la prova che la parte abbia agito o resistito con dolo o colpa grave, da valutarsi con riguardo all’intera condotta processuale e non al solo mezzo di impugnazione proposto.
  • L’art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002, che esclude la liquidazione dei compensi al difensore, si applica soltanto quando l’impugnazione sia dichiarata inammissibile; non è estensibile per analogia al caso di impugnazione rigettata perché infondata.
  • Nei casi di revoca del beneficio per dolo o colpa grave, la revoca opera retroattivamente, incidendo sull’intera ammissione al patrocinio, salvo il diverso regime previsto per le sole sopravvenienze reddituali.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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