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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16643/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento contestando l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% anziché di quella ordinaria con riferimento a due fatture dell'annualità 2005. Il consorzio aveva impugnato l'atto ottenendo accoglimento in primo grado e conferma in appello. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma nelle more il contribuente depositava domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, documentando il versamento dell'importo dovuto; successivamente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi gli effetti processuali della definizione agevolata nelle controversie tributarie pendenti in cassazione e l'operatività dell'estinzione del processo in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto.

La decisione

La Corte ha rilevato che la controversia rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018: il giudizio era pendente in cassazione alla data rilevante, l'Agenzia era risultata soccombente nei gradi di merito e il contribuente aveva versato il 5% del valore della lite, corrispondente all'importo dovuto per la definizione agevolata. Poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva presentato istanza di trattazione ai sensi del comma 13 e non risultava alcun diniego impugnato, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di estinzione per fatti sopravvenuti non dipendenti dall'iniziativa processuale originaria.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ... per le quali l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia

    la definizione agevolata è applicabile alle liti tributarie pendenti in cassazione con soccombenza dell'Agenzia nei gradi di merito e pagamento del 5% del valore della controversia.

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione

    in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto.

  • art. 391 c.p.c.

    il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto

    la Corte richiama la norma processuale come base per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità per effetto della definizione agevolata.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, 2° comma, cod. proc. civ.

    i documenti prodotti con memoria sono stati considerati utilizzabili anche perché non è stata sollevata contestazione sulla loro notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare ... un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di estinzione per motivi sopravvenuti non è dovuto l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato, escluso nella specie.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti in cassazione, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento dell'importo dovuto comportano l'estinzione del giudizio quando ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina speciale e nessuna parte chieda la trattazione entro il termine stabilito.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in cassazione quando l'obbligazione tributaria si sia estinta per effetto del perfezionamento della definizione agevolata intervenuta nelle more del processo.
  • Ai fini dell'applicazione della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 è necessario verificare cumulativamente la pendenza della lite alla data rilevante, la soccombenza dell'Amministrazione nei gradi di merito e il versamento dell'importo dovuto.
  • Quando l'estinzione del giudizio dipende da fatti sopravvenuti estranei all'originaria iniziativa processuale, non ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreGiudicato

Testo integrale

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