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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25538/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due procedure selettive per incarichi di dirigente medico di secondo livello: una selezione avviata nel 2009, con graduatorie regionali approvate nel 2011, e una successiva graduatoria nazionale approvata nel 2014 nell'ambito di un piano di mobilità straordinario e di scorrimento per posti sopravvenuti. La candidata, inserita sia nella graduatoria regionale Lombardia sia in quella nazionale, non assunse servizio presso la sede a lei assegnata (Como) per motivi familiari e comunicò la rinuncia. L'ente previdenziale ritenne che tale rinuncia comportasse la decadenza non solo dalla graduatoria regionale, ma anche dalla graduatoria nazionale, e le negò ogni ulteriore utilità nelle procedure. La lavoratrice impugnò la decadenza; il Tribunale respinse la domanda, mentre la Corte d'appello accolse in parte l'impugnazione limitatamente alla graduatoria nazionale, affermando che la rinuncia alla prima sede assegnata aveva prodotto decadenza solo nell'ambito della graduatoria regionale. Nel ricorso per cassazione l'ente dedusse tre censure: (1) motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132 c.p.c., sostenendo che non esistevano due graduatorie distinte ma un'unica selezione con differenti articolazioni; (2) violazione dei canoni di correttezza e buona fede e delle norme sulla decadenza nelle procedure pubbliche, assumendo che la mancata presa di servizio impedisse di rimanere in graduatoria; (3) errata interpretazione della lex specialis del bando, perché i commi sul mancato servizio e sulla decadenza avrebbero disciplinato un'unica fattispecie con effetti estesi anche alle successive chiamate in servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello era motivata in modo lineare e non presentava motivazione apparente, perplessa o incomprensibile. Ha poi respinto i motivi secondo e terzo, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente distinto gli effetti della rinuncia limitandoli alla sola graduatoria regionale prevista dal bando del 2009. La decadenza prevista dall'art. 10, comma 7, del bando operava come lex specialis solo nell'ambito di quella specifica procedura e non poteva estendersi alla graduatoria nazionale, che aveva autonoma base nel successivo piano di mobilità straordinario e nella determina del 2014. La Corte ha valorizzato il criterio letterale dell'interpretazione del bando, ritenendolo decisivo e non superabile dal richiamo al comma 8, che non consente di proiettare la decadenza su future e distinte procedure. L'ente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La violazione è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile; non basta il semplice difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della nullità processuale derivante da motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come canone di correttezza nell'esecuzione del rapporto e nelle procedure di assunzione pubblica.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come canone di buona fede nell'esecuzione del rapporto e delle procedure selettive.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro di imparzialità e buon andamento nelle procedure di assunzione agli impieghi pubblici.

  • art. 9 d.P.R. n. 3 del 1957

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulle conseguenze della mancata assunzione del servizio nel pubblico impiego.

  • art. 127 d.P.R. n. 3 del 1957

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle conseguenze della rinuncia o mancata assunzione del servizio.

  • art. 17, comma 4, d.P.R. n. 487 del 1994

    Richiamato come disciplina delle procedure concorsuali e degli effetti della mancata presa di servizio.

  • art. 1362 c.c.

    Nel interpretare il bando quale lex specialis assume particolare rilievo il senso letterale delle parole quando non equivoco.

  • art. 1362 ss. c.c.

    I criteri ermeneutici del contratto/bando sono utilizzabili per interpretare la lex specialis della selezione.

  • art. 10, commi 7, 8, 9 e 10, bando n. 247 del 2009

    comma 7: "I vincitori che senza giustificato motivo o per motivo che l'istituto non ritenga idoneo e sufficiente, non assumono servizio presso la sede di assegnazione, saranno dichiarati decaduti"; comma 8: "Nel caso di rinuncia o di decadenza di vincitori, l'istituto può procedere ad altrettante chiamate in servizio, secondo l'ordine di posizione occupata nella graduatoria regionale definitiva di riferimento"

    La decadenza per mancata presa di servizio opera soltanto nella procedura cui il bando si riferisce; il comma 8 non estende tale effetto a graduatorie o procedure successive e distinte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo civile, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il mero difetto di sufficienza della motivazione non è più censurabile in cassazione; la nullità è configurabile solo per motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • L'interpretazione della lex specialis di una procedura selettiva pubblica deve privilegiare il dato letterale delle clausole quando il testo è chiaro e univoco, perché il bando deve assicurare regole certe e predeterminate per amministrazione e candidati.
  • La decadenza prevista dal bando per la mancata assunzione del servizio produce effetti solo nell'ambito della specifica procedura regolata da quel bando e non può essere automaticamente estesa a graduatorie diverse o a successivi meccanismi di scorrimento fondati su atti autonomi.
  • Quando una rinuncia riguarda una sola sede o una sola graduatoria, non può farsi discendere, in assenza di espressa previsione, la perdita di utilità o di posizione in altre graduatorie autonome.
  • Nelle procedure di assunzione nel pubblico impiego privatizzato, i canoni di correttezza e buona fede operano, ma non possono sovvertire la disciplina testuale della lex specialis né ampliare oltre il testo gli effetti decadenziali.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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