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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-184/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020. — Hecta Viticol SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE – Aliquote di accisa sul vino e sulle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra – Aliquote di accisa differenziate – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. — Causa C-184/19

Giurisprudenza europea62019CJ0184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione non obbliga gli Stati membri ad applicare la stessa accisa al vino e alle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra. Ha inoltre ritenuto compatibile con i principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento una modifica nazionale dell’accisa entrata in vigore otto giorni dopo la pubblicazione, senza periodo transitorio, purché non richieda ai soggetti passivi adeguamenti economici significativi. Spetta al giudice nazionale verificare concretamente tale ultimo profilo.

Accise su vino e bevande fermentate: gli Stati membri possono prevedere aliquote diverse tra le due categorie e una modifica immediata dell’aliquota, senza regime transitorio, non viola di per sé certezza del diritto e tutela dell’affidamento legittimo.

La questione giuridica

Se gli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83/CEE e l’articolo 5 della direttiva 92/84/CEE impongano aliquote di accisa identiche per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; e se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino a una normativa nazionale che aumenta l’accisa su tali bevande con entrata in vigore dopo otto giorni dalla pubblicazione, senza regime transitorio.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che le direttive 92/83 e 92/84 non impongono agli Stati membri di fissare aliquote di accisa identiche per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, poiché le due categorie restano distinte e ciascuna è soggetta a regole proprie; l’articolo 5 della direttiva 92/84 fissa solo aliquote minime per il vino. Inoltre, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano, in linea di principio, a una modifica immediatamente efficace dell’aliquota di accisa senza regime transitorio, salvo che la misura sia improvvisa e imprevedibile e comporti adeguamenti economici significativi, circostanza da verificare dal giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/83/CEE
  • Direttiva 92/84/CEE
  • Direttiva 92/12/CEE

Accise su vino e bevande fermentate: aliquote differenziate e modifica immediata dell’imposta

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel București in una controversia fiscale tra Hecta Viticol SRL e le autorità rumene. Il giudizio verteva sull’interpretazione delle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE in materia di accise sulle bevande alcoliche e sui principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Fatti e procedimento principale

A seguito di un’ispezione tributaria, era stato contestato a SC Principal Company SA, poi succeduta da Hecta Viticol SRL, di avere applicato aliquota zero alle vendite di bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra effettuate dal 1º luglio 2010. Le autorità rumene avevano invece applicato l’aliquota introdotta dall’OUG n. 54/2010, pari a EUR 100 per ettolitro, con conseguente avviso di accertamento. La società aveva impugnato l’atto sostenendo che la nuova disciplina fosse incompatibile con il diritto dell’Unione e, inoltre, che mancasse un adeguato regime transitorio.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • la direttiva 92/83/CEE, che armonizza le strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche;
  • gli articoli 7, 11, 13 e 15 della direttiva 92/83, relativi rispettivamente a vino e altre bevande fermentate;
  • l’articolo 5 della direttiva 92/84/CEE, che fissa le aliquote minime di accisa sul vino tranquillo e sul vino spumante a zero;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • la direttiva 92/12/CEE, richiamata dall’articolo 15 della direttiva 92/83.

Prima questione: rapporto tra vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

La Corte ha osservato che la direttiva 92/83 distingue nettamente le categorie "vino" e "bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra". All’interno di ciascuna categoria, gli Stati membri devono applicare un’unica aliquota alle rispettive sottocategorie (vino tranquillo/vino spumante; altre bevande fermentate tranquille/altre bevande fermentate gassate), ma non vi è alcun obbligo di uniformare le aliquote tra le due categorie.

In particolare, l’articolo 15 della direttiva 92/83 non amplia tale obbligo: la sua funzione di rinvio ai "vini" per le altre bevande fermentate opera solo nel contesto delle direttive 92/84 e 92/12 nei limiti in cui queste non stabiliscano regole specifiche. L’articolo 5 della direttiva 92/84, infatti, fissa solo un livello minimo di accisa per il vino, senza imporre alcuna identica aliquota per le altre bevande fermentate.

Seconda questione: certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento

Quanto alla modifica dell’aliquota con effetto dopo otto giorni dalla pubblicazione e senza disciplina transitoria, la Corte ha ribadito che i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento esigono norme chiare, precise e prevedibili. Tuttavia, una nuova norma che si applica dalla sua entrata in vigore è, in linea di principio, compatibile con il diritto dell’Unione anche se non prevede un regime transitorio.

Solo in situazioni particolari può essere necessario un periodo di adattamento, soprattutto quando la modifica sopprime un diritto consolidato e impone adeguamenti economici significativi ai soggetti passivi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’aumento dell’accisa non equivalesse, di per sé, alla soppressione di un diritto a un’aliquota zero e non risultasse automaticamente tale da imporre significativi adeguamenti economici. Tale verifica, tuttavia, è rimessa al giudice nazionale.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto dichiarando che:

  • gli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83/CEE e l’articolo 5 della direttiva 92/84/CEE non impongono aliquote di accisa identiche per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;
  • i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che modifichi l’aliquota di accisa senza regime transitorio, se la modifica entra in vigore otto giorni dopo la pubblicazione e non comporta adeguamenti economici significativi, verifica demandata al giudice del rinvio.

Principio affermato

La sentenza conferma la facoltà degli Stati membri di differenziare fiscalmente vino e altre bevande fermentate nell’ambito del sistema armonizzato delle accise, purché rispettino le regole interne a ciascuna categoria e le aliquote minime previste dal diritto dell’Unione. In materia di entrata in vigore delle modifiche fiscali, il diritto dell’Unione non richiede automaticamente un periodo transitorio, salvo circostanze eccezionali che rendano necessaria una tutela specifica dell’affidamento dei contribuenti.

Come è indicizzato

Materieaccisebevande alcolichecertezza del dirittolegittimo affidamentoarmonizzazione fiscale

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