Corte di giustizia, Sentenza C-258/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020. — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 10, paragrafo 2, primo e terzo comma, articolo 17, paragrafo 1, e articolo 18, paragrafo 2, primo comma – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 63, articolo 64, paragrafo 1, articolo 66, primo comma, lettere da a) a c), articolo 167 e articolo 179, primo comma – Prestazione di servizi effettuata prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea – Determinazione esatta del prezzo di tale prestazione avvenuta dopo l’adesione – Fattura relativa a detta prestazione emessa, e pagamento della stessa effettuato dopo l’adesione – Diniego del diritto a detrazione basato su tale fattura a motivo della prescrizione – Competenza della Corte. — Causa C-258/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Kúria chiedeva se, in una controversia IVA, il diritto a detrazione potesse essere esercitato nonostante la prescrizione, quando la prestazione era stata eseguita prima dell’adesione dell’Ungheria all’UE ma la fattura era stata emessa solo dopo la definizione giudiziale del prezzo. La Corte ha però ritenuto che l’operazione imponibile e l’esigibilità dell’IVA fossero anteriori all’adesione, con conseguente difetto di competenza. Il fatto che prezzo, pagamento e fattura siano intervenuti dopo l’adesione non basta a spostare la controversia nell’ambito del diritto dell’Unione applicabile ratione temporis.
Competenza della Corte sul diritto a detrazione IVA relativo a una prestazione di servizi effettuata prima dell’adesione dell’Ungheria all’UE, anche se fattura, pagamento e determinazione del prezzo sono intervenuti dopo l’adesione.
La questione giuridica
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il principio di neutralità dell’IVA e le norme sulle condizioni formali e sul termine di prescrizione del diritto a detrazione consentano, in un caso in cui il prezzo di una prestazione è stato determinato solo da una decisione giudiziaria e la fattura è stata emessa dopo il pagamento, di considerare tempestivo il diritto a detrazione nonostante la prescrizione; chiede inoltre se il comportamento del destinatario della prestazione, che ha ritardato il pagamento, incida su tale diritto.
Principio di diritto
La Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali quando l’operazione imponibile alla quale si riferisce il diritto a detrazione IVA è stata integralmente effettuata prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione: la sola emissione posteriore della fattura, il pagamento successivo del prezzo o la determinazione giudiziale dell’importo non sono elementi idonei a radicare la competenza della Corte, poiché si collegano indissolubilmente a una prestazione già esaurita prima dell’adesione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva)
- Articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE
- Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE
- Articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 63 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 66, primo comma, lettere da a) a c), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 179, primo comma, della direttiva 2006/112/CE
Competenza della Corte sul diritto a detrazione IVA relativo a una prestazione pre-adesione
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Kúria (Corte suprema ungherese) in una controversia tra EUROVIA e l’amministrazione tributaria ungherese. Il tema è se la Corte possa interpretare le norme IVA dell’Unione quando la prestazione di servizi è stata effettuata prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione, ma fattura, pagamento e determinazione del prezzo sono intervenuti successivamente.
Fatti e procedimento principale
Eurovia aveva concluso nel 1996 e nel 1997 contratti d’opera per lavori su reti di telecomunicazioni. A causa di una controversia sull’ammontare del prezzo, aveva pagato solo parte del corrispettivo; il saldo è stato poi fissato in via giudiziale e versato nel 2010. Su richiesta di Eurovia, il prestatore ha emesso fattura solo il 15 giugno 2011, indicando come data di esecuzione il 6 giugno 2011. Eurovia ha quindi detratto l’IVA relativa nella dichiarazione del secondo trimestre 2011, ma l’amministrazione ha negato la detrazione per prescrizione e ha applicato una sanzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama la sesta direttiva 77/388/CEE, in particolare:
- articolo 10, paragrafo 2, primo e terzo comma, sul fatto generatore e sull’esigibilità dell’imposta;
- articolo 17, paragrafo 1, sul momento di insorgenza del diritto a detrazione;
- articolo 18, paragrafo 2, sul suo esercizio. Richiama inoltre la direttiva 2006/112/CE, che ha sostituito la sesta direttiva, e in particolare gli articoli 63, 64, paragrafo 1, 66, 167 e 179, primo comma. Sul piano procedurale, il rinvio è effettuato ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Questioni pregiudiziali formulate dal giudice del rinvio
La Kúria chiede se:
- sia contraria al principio di neutralità e alle condizioni formali della detrazione una prassi nazionale che tenga conto solo del momento del fatto generatore, senza considerare che la portata della prestazione è stata contestata e che la fattura è stata emessa solo dopo la decisione definitiva;
- in caso affermativo, si possa eludere il termine di prescrizione quinquennale previsto dal diritto ungherese;
- rilevi il fatto che il destinatario della fattura abbia ritardato il pagamento del corrispettivo, con conseguente emissione tardiva della fattura.
Ragionamento della Corte sulla competenza
La Corte ribadisce che è competente a interpretare il diritto dell’Unione solo per la sua applicazione a partire dalla data di adesione dello Stato membro interessato. Di conseguenza, non è competente quando il periodo di riscossione dell’IVA precede l’adesione.
Nel caso di specie, la prestazione di servizi è stata effettuata il 16 novembre 1998, quindi prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione, avvenuta il 1° maggio 2004. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della sesta direttiva e dell’articolo 63 della direttiva 2006/112, il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta si verificano al momento della prestazione. La Corte osserva che non risultano applicabili le ipotesi di acconti o pagamenti successivi contemplate dalle norme citate, né le ipotesi in cui il diritto nazionale faccia dipendere l’esigibilità dall’emissione della fattura, dall’incasso del prezzo o da un termine determinato.
La Corte sottolinea inoltre che il diritto a detrazione è direttamente e temporalmente collegato all’esigibilità dell’IVA a monte e che, in linea di principio, si esercita nel medesimo periodo in cui sorge. Perciò, il fatto che il prezzo esatto sia stato determinato solo dopo l’adesione, che il saldo sia stato versato dopo tale data e che la fattura sia stata emessa nel 2011 non cambia la natura della controversia: tutti questi elementi restano indissolubilmente connessi a una prestazione già eseguita prima dell’adesione.
Decisione
La Corte conclude che non è competente a rispondere alle questioni sollevate dalla Kúria. Il dispositivo si limita quindi a dichiarare il difetto di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Principio affermato
Un elemento successivo alla data di adesione di uno Stato membro all’Unione, come la determinazione giudiziale del prezzo, il pagamento tardivo o l’emissione posteriore della fattura, non è sufficiente a radicare la competenza della Corte se la prestazione imponibile e l’esigibilità dell’IVA si collocano integralmente prima dell’adesione.
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