Corte di giustizia, Sentenza C-168/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020. — HB e IC contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 21 TFUE – Principio di non discriminazione in base alla cittadinanza – Articolo 18 TFUE – Convenzione per evitare le doppie imposizioni – Lavoratori del settore pubblico – Pensionato residente in uno Stato membro diverso da quello che gli corrisponde una pensione e che non possiede la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Imposta sul reddito – Presunta perdita di agevolazioni fiscali – Presunto ostacolo alla libertà di circolazione e presunta discriminazione. — Cause riunite C-168/19 e C-169/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la censura di incompatibilità con il diritto dell’Unione di una convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni che attribuiva la tassazione delle pensioni pubbliche allo Stato pagatore, salvo il caso in cui il pensionato avesse la cittadinanza dello Stato di residenza. Secondo la Corte, la disparità lamentata deriva dalla ripartizione convenzionale della competenza fiscale e dalle differenze tra i sistemi tributari nazionali, non da una discriminazione vietata dagli articoli 18 e 21 TFUE. Ne consegue che la scelta dei fattori di collegamento, anche quando includono la cittadinanza, è ammessa se serve a ripartire la potestà impositiva tra Stati membri.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con gli articoli 18 e 21 TFUE di una convenzione contro le doppie imposizioni che assoggetta le pensioni del settore pubblico alla tassazione nello Stato pagatore, salvo cittadinanza dello Stato di residenza.
La questione giuridica
Se gli articoli 18 e 21 TFUE ostino a una normativa derivante da una convenzione tra due Stati membri che, ai fini della ripartizione della potestà impositiva sulle pensioni, distingue tra pensioni del settore privato e del settore pubblico e, per queste ultime, attribuisce la tassazione allo Stato debitore della pensione salvo che il pensionato abbia la cittadinanza dello Stato di residenza.
Principio di diritto
Gli articoli 18 e 21 TFUE non ostano a una convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri che ripartisca la competenza impositiva sulle pensioni in base al fatto che il beneficiario provenga dal settore privato o pubblico e, per le pensioni del settore pubblico, in base alla cittadinanza dello Stato membro di residenza; una tale differenza, inserita in un meccanismo di allocazione della potestà tributaria concordato tra gli Stati membri, non costituisce di per sé una discriminazione vietata dal diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 18 della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni
- Articolo 19, paragrafo 2, della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni
- Modello di convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul patrimonio, versione 2014
Rinvio pregiudiziale su pensioni pubbliche e convenzione contro le doppie imposizioni
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali proposti dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nell’ambito di controversie tra due pensionati italiani residenti in Portogallo e l’INPS. La questione concerne la compatibilità con gli articoli 18 e 21 TFUE del regime fiscale risultante dalla convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni, nella parte in cui assoggetta le pensioni del settore pubblico alla tassazione nello Stato debitore, salvo il caso in cui il pensionato abbia la cittadinanza dello Stato di residenza.
Fatti e procedimento principale
HB e IC, cittadini italiani ed ex dipendenti del settore pubblico, percepivano una pensione erogata dall’INPS. Dopo aver trasferito la residenza in Portogallo, chiedevano di ricevere la pensione al lordo delle imposte italiane, invocando la convenzione italo-portoghese. L’INPS respingeva le domande, ritenendo che, per i pensionati del settore pubblico, la pensione restasse imponibile in Italia ai sensi dell’articolo 19 della convenzione. Il giudice del rinvio osservava che tale disciplina creava una differenza rispetto ai pensionati del settore privato residenti in Portogallo e poteva integrare sia un ostacolo alla libera circolazione sia una discriminazione basata sulla cittadinanza.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 21 TFUE, relativo alla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione;
- l’articolo 18 TFUE, che sancisce il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 18 della convenzione italo-portoghese, che prevede, in linea generale, l’imponibilità nello Stato di residenza delle pensioni e remunerazioni analoghe relative a cessato impiego;
- l’articolo 19, paragrafo 2, della stessa convenzione, che per le pensioni del settore pubblico attribuisce la potestà impositiva allo Stato pagatore, salvo che il beneficiario residente nell’altro Stato abbia la sua cittadinanza. La Corte menziona inoltre il modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, versione 2014, quale parametro di prassi internazionale.
Questione sottoposta alla Corte
La Corte riformula la questione nel senso di chiedersi se gli articoli 18 e 21 TFUE ostino a un regime convenzionale tra due Stati membri che ripartisca la competenza tributaria sulle pensioni distinguendo tra ex lavoratori del settore privato e del settore pubblico e, per questi ultimi, facendo dipendere l’imposizione anche dalla cittadinanza dello Stato membro di residenza.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la fattispecie deve essere esaminata alla luce dell’articolo 21 TFUE, poiché il giudice del rinvio lascia intendere che il trasferimento della residenza in Portogallo sia avvenuto dopo la cessazione dell’attività lavorativa. Precisa poi che l’articolo 18 TFUE è invocabile dai cittadini dell’Unione che abbiano esercitato la libertà di circolazione e soggiorno.
Nel merito, la Corte richiama la propria giurisprudenza costante secondo cui gli Stati membri restano liberi, nell’ambito di convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, di stabilire i fattori di collegamento per ripartire la competenza impositiva. Tali convenzioni non mirano a garantire che il contribuente sia tassato nello stesso modo nei due Stati, ma soltanto a evitare la doppia imposizione dello stesso reddito.
La Corte sottolinea inoltre che l’uso di criteri quali lo Stato pagatore della pensione e la cittadinanza corrisponde a fattori noti nella prassi fiscale internazionale e nel modello OCSE. Quando la cittadinanza compare in una disposizione che ha lo scopo di ripartire la potestà tributaria, la differenza di trattamento che ne deriva non è, di per sé, una discriminazione vietata dal diritto dell’Unione. Analogamente, la scelta dello Stato pagatore come Stato competente per le pensioni pubbliche non produce, da sola, un vantaggio o uno svantaggio fiscale, poiché il trattamento concreto dipende dalle aliquote e dalle regole dello Stato competente, materia non armonizzata a livello UE.
Applicando questi principi, la Corte conclude che la disparità lamentata dai ricorrenti deriva dalla ripartizione concordata della competenza fiscale tra Italia e Portogallo e dalle differenze tra i rispettivi ordinamenti tributari, non da una discriminazione vietata dagli articoli 18 e 21 TFUE.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 18 e 21 TFUE non ostano a un regime tributario risultante da una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri, in forza della quale la competenza tributaria in materia di imposta sulle pensioni è ripartita distinguendo tra pensioni del settore privato e del settore pubblico e, per queste ultime, in base alla cittadinanza dello Stato membro di residenza.
Principi affermati
La sentenza conferma che, in assenza di armonizzazione dell’imposizione diretta, gli Stati membri possono utilizzare nelle convenzioni bilaterali fattori di collegamento differenziati, anche la cittadinanza, per distribuire la potestà impositiva. Una disparità risultante da tale ripartizione convenzionale non integra automaticamente una discriminazione vietata dagli articoli 18 e 21 TFUE, se è intrinseca al meccanismo di allocazione concordato tra gli Stati membri.
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