Corte di giustizia, Sentenza C-191/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020. — OI contro Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione per i passeggeri aerei in caso di negato imbarco – Negato imbarco – Cancellazione – Volo con coincidenza – Modifica della prenotazione per uno dei voli costituenti il trasporto aereo contro la volontà del passeggero – Arrivo del passeggero senza ritardo alla sua destinazione finale. — Causa C-191/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dal regolamento n. 261/2004 in un caso di modifica unilaterale della prenotazione su un volo con coincidenza, poiché il passeggero ha comunque raggiunto la destinazione finale all’orario originariamente previsto. La pronuncia valorizza il carattere unitario del volo con coincidenza ai fini del diritto alla compensazione, ma conclude che, in assenza di ritardo all’arrivo, non sussiste il presupposto per l’indennizzo ex articolo 7. La seconda questione sulla possibile applicazione analogica della disciplina sulla cancellazione del volo resta assorbita.
Regolamento (CE) n. 261/2004: nessuna compensazione pecuniaria è dovuta quando, in un volo con coincidenza prenotato unitariamente, la modifica contro la volontà del passeggero non impedisce il raggiungimento della destinazione finale all’orario inizialmente previsto.
La questione giuridica
Se la modifica unilaterale della prenotazione di un passeggero su un volo con coincidenza, che comporti l’assegnazione a un volo successivo ma consenta comunque di raggiungere la destinazione finale all’orario previsto, integri un diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004; in subordine, se la disciplina sulla cancellazione del volo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), sia applicabile per analogia ai casi di negato imbarco.
Principio di diritto
Il regolamento n. 261/2004, e in particolare l’articolo 7, non riconosce una compensazione pecuniaria al passeggero di un volo con coincidenza quando la prenotazione unica è stata modificata contro la sua volontà, con mancato imbarco sul primo volo nonostante la sua effettuazione, ma con trasporto comunque completato sul secondo volo e arrivo alla destinazione finale all’ora inizialmente prevista; in tale situazione non vi è un disagio grave idoneo a fondare il diritto alla compensazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettere h), j) e l), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, regolamento (CE) n. 261/2004
Compensazione pecuniaria per modifica unilaterale della prenotazione su volo con coincidenza
La Corte è stata investita, in via pregiudiziale dal Landgericht Frankfurt am Main, di una controversia tra un passeggero e un vettore aereo relativa alla domanda di compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. Il caso riguardava un trasporto aereo unico con coincidenza, la cui prenotazione era stata modificata contro la volontà del passeggero, che non era salito sul primo volo ma aveva comunque raggiunto la destinazione finale nei tempi previsti.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente aveva prenotato un itinerario Jerez-Madrid-Francoforte sul Meno, con un’unica prenotazione e due tratte successive. La prima tratta, originariamente prevista alle 13:35, fu sostituita contro la sua volontà con un volo successivo; ciò non impedì tuttavia alla passeggera di proseguire con il secondo volo già programmato da Madrid e di arrivare a Francoforte con dieci minuti di anticipo rispetto all’orario previsto. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di compensazione, ritenendo applicabile la disciplina sulla cancellazione del volo solo in caso di ritardo all’arrivo o di cancellazione vera e propria.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se lo spostamento non consensuale del passeggero su un volo successivo integrasse un caso di negato imbarco ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, quando il volo originario fosse comunque effettuato;
- in caso affermativo, se la disciplina dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), sulla cancellazione del volo potesse applicarsi per analogia ai casi di negato imbarco.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 261/2004 nel suo complesso;
- l’articolo 1, paragrafo 1, che individua le ipotesi coperte dal regolamento;
- l’articolo 2, lettere h), j) e l), che definisce rispettivamente "destinazione finale", "negato imbarco" e "cancellazione del volo";
- l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sui presupposti di applicazione del regolamento;
- l’articolo 4, paragrafo 3, relativo alla compensazione in caso di negato imbarco;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), relativo alla cancellazione del volo;
- l’articolo 7, sulla compensazione pecuniaria.
Ragionamento della Corte
La Corte, prima di tutto, ha riformulato la prima questione per renderla utile alla decisione della controversia, osservando che dal fascicolo non emergeva con certezza se la passeggera si fosse presentata regolarmente all’accettazione nei termini dell’articolo 3, paragrafo 2. Ha quindi concentrato l’analisi sul punto decisivo: se, in un volo con coincidenza prenotato unitariamente, la sola modifica contro la volontà del passeggero comporti di per sé un diritto alla compensazione pecuniaria quando l’arrivo finale avviene puntualmente.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui un volo con una o più coincidenze oggetto di un’unica prenotazione costituisce un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione. In tale logica, la valutazione va effettuata tenendo conto della situazione del passeggero al termine del trasporto, cioè all’arrivo alla destinazione finale come definita dall’articolo 2, lettera h). Questa impostazione è coerente con la sentenza Wegener e con la sentenza Folkerts, secondo le quali il diritto alla compensazione per i voli con coincidenza dipende dal ritardo all’arrivo alla destinazione finale.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che nel caso concreto la passeggera era giunta alla destinazione finale senza ritardo rispetto all’orario inizialmente previsto. Di conseguenza, non ricorreva il presupposto per la compensazione pecuniaria dell’articolo 7. La modifica della prenotazione aveva certamente creato un disagio, ma non un disagio qualificabile come "grave" ai sensi del regolamento, poiché non aveva inciso sull’orario di arrivo finale.
Decisione
La Corte ha dichiarato che il regolamento n. 261/2004, e in particolare l’articolo 7, deve essere interpretato nel senso che non è dovuta alcuna compensazione pecuniaria a un passeggero che dispone di un’unica prenotazione per un volo con coincidenza quando la prenotazione è stata modificata contro la sua volontà, con mancato imbarco sul primo volo pur effettuato, ma con possibilità di imbarcarsi sul secondo volo e raggiungere la destinazione finale all’ora di arrivo inizialmente prevista.
Effetti sulla seconda questione
Poiché la prima questione è stata risolta negativamente, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare la seconda questione sull’applicazione analogica dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), ai casi di negato imbarco.
Principio affermato
Ai fini del regolamento n. 261/2004, il diritto alla compensazione pecuniaria per i voli con coincidenza si apprezza in base all’arrivo alla destinazione finale: se il passeggero, nonostante una modifica unilaterale della prenotazione e il mancato imbarco sul primo volo, arriva puntualmente alla destinazione finale, non ha diritto alla compensazione ex articolo 7.
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