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Sentenza

Sentenza n. 1469/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'istanza ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e provvedimento della Soprintendenza di archiviazione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 18 agosto 2025 e l'atto della Soprintendenza del 20 giugno 2025, relativo all'archiviazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. L'intervento riguardava modifiche interne all'opera, tra cui la diversa configurazione del vano scala, con lieve maggiore occupazione di superficie interna e senza incidenza su sagoma, prospetti esterni e altezze. Il Comune aveva trasmesso inizialmente alla Soprintendenza parte della documentazione e, successivamente, le relazioni degli uffici comunali e il parere della Commissione locale per il paesaggio. La Soprintendenza aveva disposto l'archiviazione ritenendo che la documentazione fosse stata trasmessa prima dell'esame da parte della Commissione e degli uffici comunali, ravvisando un'inversione procedimentale e richiamando l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il ricorrente ha dedotto: l'inapplicabilità della disciplina regionale sul preventivo parere della Commissione locale per il paesaggio al procedimento ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001; la formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza; la violazione del giusto procedimento e il divieto di aggravamento, poiché la documentazione completa era comunque successivamente pervenuta alla Soprintendenza e l'archiviazione avrebbe imposto una inutile reiterazione dell'intero procedimento; la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il Comune non si è costituito; si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Soprintendenza chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento della Soprintendenza sia il successivo diniego comunale. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza, ritenendo che il termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 36-bis, comma 4, d.P.R. 380/2001 decorresse dalla trasmissione completa della documentazione, avvenuta il 12 maggio 2025, e non dalla precedente trasmissione parziale del 17 marzo 2025; il parere del 20 giugno 2025 era quindi tempestivo. Ha tuttavia ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione del giusto procedimento. La trasmissione iniziale della documentazione prima del parere della Commissione locale per il paesaggio e delle relazioni degli uffici comunali non costituiva una vera inversione tra fasi procedimentali, ma una trasmissione parcellizzata e sequenziale della documentazione. Con la successiva trasmissione del 12 maggio 2025 la Soprintendenza aveva ricevuto tutti gli elementi necessari, senza modifiche o integrazioni delle tavole già trasmesse. Nulla impediva pertanto l'esame della documentazione e l'espressione del parere. L'archiviazione avrebbe invece determinato una inutile duplicazione dell'attività amministrativa, imponendo al privato di ripresentare la stessa istanza e alle amministrazioni di reiterare gli stessi adempimenti. Il TAR ha escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l'archiviazione non costituiva un esito vincolato: la violazione procedimentale aveva inciso sull'esito, che avrebbe potuto essere costituito dall'espressione del parere. È stata disposta la compensazione delle spese, con contributo unificato, se dovuto e versato, posto solidalmente a carico delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    termine perentorio di novanta giorni

    Il termine per l'espressione del parere della Soprintendenza decorre dalla trasmissione della documentazione completa e idonea a consentire le necessarie valutazioni, non dalla precedente trasmissione parziale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La disposizione non è applicabile quando la violazione procedimentale abbia inciso sull'esito del procedimento e il contenuto dell'atto non fosse vincolato; nel caso esaminato l'archiviazione non era imposta, poiché la Soprintendenza avrebbe potuto esaminare la documentazione completa ed esprimere il parere.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La questione della sua violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione si è fondata sull'illegittimità dell'archiviazione per violazione del giusto procedimento.

  • artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004

    Sono richiamati dal ricorrente per sostenere che la disciplina regionale sul previo parere della Commissione locale per il paesaggio riguarderebbe i procedimenti paesaggistici ordinari e non quello ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001; il TAR non ha fondato su tale profilo la ratio decisoria principale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di cui all'art. 36-bis, comma 4, d.P.R. 380/2001, il termine perentorio per l'espressione del parere della Soprintendenza decorre dalla trasmissione della documentazione completa e idonea a consentire le valutazioni istruttorie, non dalla trasmissione di documentazione solo parziale.
  • La trasmissione parcellizzata e sequenziale degli atti tra amministrazioni non integra necessariamente un'inversione procedimentale invalidante quando la documentazione completa pervenga successivamente all'autorità competente, senza modifiche sostanziali agli elaborati già trasmessi e senza impedire l'espressione della valutazione di competenza.
  • È illegittima l'archiviazione di un procedimento quando l'amministrazione abbia ricevuto, anche mediante successive trasmissioni, tutta la documentazione necessaria per decidere e l'archiviazione comporti soltanto la inutile reiterazione degli stessi adempimenti amministrativi.
  • L'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non consente di neutralizzare una violazione procedimentale quando l'esito adottato non sia vincolato e la regolarizzazione della sequenza procedimentale avrebbe potuto condurre a un contenuto diverso del provvedimento.
  • Il principio del giusto procedimento impone all'amministrazione di esaminare la documentazione completa già acquisita e vieta di imporre al privato la ripresentazione della medesima istanza quando non siano necessarie modifiche o integrazioni sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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