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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1309 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione Irpeg relativa al 1998, riducendo la perdita riportata dall’esercizio precedente e recuperando a tassazione costi ritenuti non inerenti o non di competenza, oneri finanziari, costi sostenuti o accollati da altra società e quote di ammortamento relative a spese di adattamento e ristrutturazione di locali. Erano state irrogate anche le sanzioni, con conseguenti riprese ai fini Iva e Irap. La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, lamentando, tra l’altro, l’illegittima estensione agli anni successivi degli effetti dell’accertamento relativo al 1997, la violazione del giudicato formatosi su una parte di tale accertamento e l’insufficiente motivazione sulle riprese relative ai costi, agli interessi passivi e agli ammortamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato le censure riguardanti il riporto della perdita pregressa, affermando che la rettifica della perdita dell’anno originario incide proporzionalmente sulle quote riportate negli anni successivi, anche se l’accertamento originario non è ancora definitivo. Ha invece accolto il sesto motivo, relativo alla violazione del giudicato formatosi in favore della società sulla quota di ammortamento dell’avviamento; il settimo e il nono motivo, per insufficiente motivazione sulle riprese dei costi pari a Lire 251.289.000 e degli interessi passivi pari a Lire 130.338.000; nonché il tredicesimo motivo, per insufficiente motivazione sull’ammortamento delle spese di ristrutturazione dell’immobile locato. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti o rigettati. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti e la causa è stata rinviata, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza e vizi della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Richiede che la sentenza contenga una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; una motivazione meramente apodittica o insufficiente può determinarne la cassazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102

    La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto.

    Se la perdita riportabile viene rideterminata in diminuzione, devono ridursi proporzionalmente anche le quote utilizzate negli esercizi successivi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis

    Le altre spese relative a più esercizi [...] sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

    Per dedurre spese pluriennali occorre individuare e motivare sia la quota imputabile a ciascun esercizio sia il periodo di ammortamento applicabile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 7 e 76, comma 6; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1 e 38

    Le disposizioni sono state invocate dalla società per contestare l’efficacia ultrannuale dell’accertamento, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura in ragione della disciplina specifica del riporto delle perdite.

Massime di principio

  • La rettifica fiscale di una perdita riportabile non resta necessariamente confinata all’anno originario: può produrre effetti sugli esercizi successivi nei quali la perdita è stata utilizzata, anche quando il contenzioso sull’anno originario non sia ancora definito.
  • Una sentenza tributaria d’appello deve indicare in modo concreto le ragioni per cui conferma o modifica le riprese fiscali; formule generiche come il semplice richiamo all’accertamento dell’Ufficio non sono sufficienti.
  • Quando esiste un giudicato, o un effetto equivalente derivante dall’acquiescenza dell’Amministrazione, le questioni già definite non possono essere nuovamente poste a fondamento di un recupero fiscale successivo.
  • Per costi pluriennali e spese di ristrutturazione su immobili di terzi, l’Amministrazione e il giudice devono specificare il criterio di imputazione, la quota deducibile per ciascun esercizio e la durata del periodo di ammortamento.
  • In caso di cassazione per motivazione insufficiente, la controversia viene normalmente rinviata al giudice di merito, che deve riesaminare i punti indicati dalla Corte rispettando i principi enunciati.

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