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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34492/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame relativa al decreto di convalida del sequestro preventivo di €15.030,00 eseguito dalla Guardia di Finanza. Il ricorrente deduce: violazione dell'art. 11 d.lgs. 74/2000 per genericità della norma; mancanza di condotta fraudolenta e, alternativamente, applicabilità dell'art. 3-bis d.lgs. 195/2008 (strumento amministrativo di trattenimento del contante); mancato superamento della soglia di rilevanza penale di €50.000,00; assenza del dolo specifico richiesto dalla norma; e carenza di motivazione circa il pericolo della dispersione (periculum in mora), posto che l'eventuale pagamento del debito incide sul pericolo per la riscossione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'indagato è gravato da un debito tributario di €225.945,67 (ben oltre la soglia richiamata), che il gravame propone in realtà contestazioni di "insufficienza" della motivazione (non consentite ex art. 325 c.p.p.) e che l'ordinanza impugnata contiene motivazione concreta e non meramente apparente. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il trasferimento di somme all'estero non dichiarate può integrare l'attività fraudolenta rilevante ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 74/2000 anche se l'importo esportato è inferiore alla soglia di dichiarazione, e ha ritenuto che non sussistano elementi per escludere ictu oculi il dolo dell'indagato. Ha inoltre ritenuto fondato il periculum in mora in relazione al rischio per l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria (e alla mancanza di rateizzazione del debito fiscale). Per tutte queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e sono state disposte le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende (importo indicato nel provvedimento).

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 11

    Articolo richiamato come norma penale in tema di frode fiscale mediante atti simulati o fraudolenti. La Corte interpreta la norma come applicabile anche a trasferimenti di denaro finalizzati a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario, ossia reato di pericolo che può concretizzarsi anche se il valore dei beni sottratti è inferiore alla soglia di punibilità di €50.000

  • d.lgs. 195/2008, art. 3-bis

    «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose»

    Norma amministrativa che disciplina la trattenuta del denaro contante in occasione di espatrio. La Corte ha ritenuto che l'esistenza di questa disciplina amministrativa non escluda la responsabilità penale quando il trasferimento sia idoneo a concretare un'attività fraudolenta ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 74/2000

  • d.lgs. 74/2000, art. 12-bis

    Norma richiamata in relazione al periculum in mora: può giustificare misure atte a tutelare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria quando vi sia il rischio che l'esportazione di somme in denaro renda inefficace la riscossione coattiva

  • art. 325 c.p.p.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: è ammesso solo per violazione di legge; quanto alla motivazione occorre che essa sia totalmente assente o meramente apparente, non semplicemente insufficiente o illogica

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con imposizione delle spese e, eventualmente, del versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione dopo aver ritenuto il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è consentito trasformare in ricorso di legittimità una censura basata sull'insufficienza o sulla contraddittorietà della motivazione.
  • Il trasferimento all'estero di contanti non dichiarati può essere valutato come elemento indiziario di attività fraudolenta ai fini dell'art. 11 d.lgs. 74/2000, anche se l'importo trasferito è inferiore alla soglia formale di dichiarazione.
  • L'esistenza di una disciplina amministrativa (es. art. 3-bis d.lgs. 195/2008) per la trattenuta del contante non esclude automaticamente la rilevanza penale qualora la condotta sia idonea a pregiudicare la garanzia patrimoniale dell'Erario.
  • Nella fase di riesame il giudice può compiere una valutazione sommaria anche sull'elemento soggettivo (dolo); le giustificazioni meramente assertive o non corroborate da elementi probatori rischiano di essere ritenute insufficienti a escludere il dolo ictu oculi.
  • Il periculum in mora viene valutato anche con riferimento all'idoneità della condotta a rendere inefficace la riscossione coattiva: l'esportazione di somme in corso di procedimento può concretamente aumentare il rischio per l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria.

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