Cassazione Penale, Sentenza n. 9026/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a più condanne per reati commessi negli anni '96-'00 (associazione di tipo mafioso, reati in materia di stupefacenti, omicidio, porto illegale di armi). Il ricorrente denunciava che la nuova istanza era supportata da documentazione probatoria (verbali di collaboratori di giustizia e precedenti ordinanze/decisioni che avevano riconosciuto la continuazione per coimputati) diversa e più completa rispetto alle precedenti, e che pertanto il Tribunale di Vercelli non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta de plano senza valutare tali elementi né svolgere l'udienza camerale con il contraddittorio tra le parti e la partecipazione del pubblico ministero.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Vercelli avesse emesso il decreto in contrasto con i principi di legge: l'inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. può essere applicata solo quando la richiesta costituisce mera riproposizione basata sui medesimi elementi; non opera se sono dedotti fatti o questioni non valutati nella precedente decisione. Inoltre il giudice dell'esecuzione non ha rispettato le forme previste dai commi 3 e 4 dell'art. 666 c.p.p. (udienza in camera di consiglio con partecipazione del difensore e del pubblico ministero). Per questi motivi la Corte ha annullato il decreto impugnato e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Vercelli in diversa composizione per nuovo esame della richiesta conformemente ai principi richiamati, ivi compresa la necessaria valutazione delle nuove/ulteriori prove prodotte.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., comma 2
"se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione."
Consente la pronuncia di inammissibilità quando la richiesta è manifestamente infondata o è mera riproposizione; tale preclusione non opera però se vengono dedotti fatti o questioni non valutati nella precedente decisione (nuovi elementi o elementi preesistenti non considerati)
art. 666 cod. proc. pen., commi 3 e 4
Prevedono che l'udienza in camera di consiglio per l'incidente di esecuzione si svolga con partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero; il giudice deve rispettare le forme del contraddittorio prima di decidere sull'istanza
art. 671 cod. proc. pen.
Riguarda la disciplina della continuazione fra reati (tesi di cumulo/continuazione) la cui applicazione era richiesta dall'istante nel procedimento esecutivo
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 03/07/2013
Principio secondo cui, in caso di annullamento, il giudice di rinvio deve essere di diversa composizione fisica; applicato per disporre la trasmissione degli atti a diverso collegio
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016 (Crescenza)
Richiamata per il principio che la preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, non opera quando siano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione
art. 416-bis c.p.; art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; art. 575 c.p.; art. 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497; art. 74 T.U. stupefacenti
Norme sostanziali che definiscono i reati posti a base della richiesta di continuazione: associazione di tipo mafioso, reati in materia di stupefacenti, omicidio, porto illegale di armi; la sentenza le cita in relazione agli episodi criminosi oggetto delle condanne
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è legittima solo quando la nuova istanza sia effettivamente una mera riproposizione basata sui medesimi elementi già esaminati; se emergono nuovi fatti o elementi documentali (anche se preesistenti ma non valutati) va ammessa la valutazione nel merito.
- Se la difesa produce nuova documentazione probatoria rispetto a precedenti istanze, il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutare tali elementi con le forme del contraddittorio: udienza in camera di consiglio con partecipazione del difensore e del pubblico ministero ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 666 c.p.p.
- Quando un provvedimento di inammissibilità viene annullato in sede di legittimità per mancata considerazione di nuovi elementi, gli atti devono essere rimessi al giudice dell'esecuzione in diversa composizione (principio di diversa composizione sul rinvio).
- In incidenti relativi alla continuazione, è importante allegare e documentare con precisione il nesso di continuità tra i fatti (sentenze collegabili, dichiarazioni di collaboratori, ordinanze che hanno riconosciuto la continuazione per coimputati) perché l'eventuale carenza di prove può legittimare un rigetto, mentre prove nuove richiedono un esame effettivo.
- Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare de plano l'inammissibilità quando la questione richiede l'accertamento di fatti nuovi o la valutazione di documenti non considerati in precedenza; in tali casi occorre instaurare il necessario contraddittorio e non limitarsi ad affermazioni di carattere formale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8968/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8974/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8975/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8977/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8982/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8983/2023 del 02/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →