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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00601/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IRAP per il periodo d'imposta 2012. La contribuente deduceva la nullità della notificazione e della cartella, nonché l'inesistenza del credito sottostante. In appello la CTR aveva rigettato il gravame ritenendo, tra l'altro, che la cartella non dovesse essere sottoscritta, che il ruolo non fosse autonomamente impugnabile, che un'eventuale nullità della notificazione fosse comunque sanata per raggiungimento dello scopo e che il debito derivasse dalla dichiarazione IRAP presentata dalla stessa contribuente. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la cartella sarebbe stata notificata in modo inesistente perché direttamente dall'agente della riscossione e non da soggetto abilitato; 2) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., per avere la sentenza precluso l'impugnazione dell'atto consequenziale al fine di far valere l'omessa notifica dell'atto presupposto; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, per errata distribuzione dell'onere della prova, poiché l'agente non avrebbe provato che la dichiarazione IRAP presentata dalla contribuente esprimesse somme a debito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché è consentita la notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta da parte dell'Amministrazione, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, con applicazione del regolamento postale ordinario; ha quindi assorbito ogni ulteriore doglianza sulla pretesa inesistenza della notificazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla sanatoria dell'eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la cartella derivava da omesso versamento di imposte risultante dalla dichiarazione della stessa contribuente; in tale ipotesi, se il contribuente contesta i presupposti fattuali della cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, è suo onere produrre la dichiarazione fiscale. La Corte ha inoltre dato atto dell'invalidità della procura speciale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione perché conferita a un avvocato del libero foro senza la necessaria delibera nei casi in cui essa è richiesta, escludendo però la rifusione delle spese in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    consente la notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta da parte dell'Amministrazione, secondo il procedimento semplificato applicabile al servizio postale ordinario.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della notificazione; la Corte non accoglie la censura perché la notifica diretta è ritenuta valida secondo il regime applicabile.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per sostenere l'impugnabilità dell'atto consequenziale al fine di far valere il vizio dell'atto presupposto; la Corte dichiara inammissibile la doglianza per mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma la censura non è accolta.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, quando la cartella deriva da una dichiarazione del contribuente e questi contesta i dati dichiarati, grava sul contribuente l'onere di produrre la dichiarazione.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di prova nel processo tributario; la Corte ne fa applicazione nel senso che la prova dei fatti impeditivi o contrari incombe sulla parte che li allega.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base della cartella derivante da controllo automatizzato su dati dichiarativi; in tale ipotesi il contribuente che neghi i presupposti fattuali deve produrre la dichiarazione.

  • art. 43 r.d. n. 1611/1933

    richiamato in relazione al patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte di avvocati del libero foro solo nei casi consentiti e previa specifica delibera, quando richiesta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La notificazione diretta degli atti impositivi a mezzo posta da parte dell'Amministrazione è valida secondo il procedimento semplificato previsto dalla disciplina postale, senza necessità dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
  • Chi impugna una cartella di pagamento deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione di merito; una censura che non attacchi la ratio decidendi è inammissibile.
  • Se l'eventuale nullità della notificazione della cartella si è sanata per raggiungimento dello scopo, la relativa doglianza non è idonea a ottenere l'annullamento dell'atto.
  • Quando la cartella deriva da un controllo automatizzato fondato sulla dichiarazione del contribuente, e il contribuente nega i presupposti fattuali della pretesa, grava su di lui l'onere di produrre la propria dichiarazione fiscale.
  • Nel processo tributario, la parte che allega elementi impeditivi o contrari rispetto a un fatto costitutivo già risultante dagli atti deve fornire la prova dei fatti dedotti.
  • La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è ammessa solo nei casi e con le modalità previste dal quadro normativo e organizzativo applicabile; in difetto, il mandato difensivo è nullo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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