Sentenza n. 3733/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. 16826/2023 del 10 novembre 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell’aggiornamento matricolare e stipendiale, del riconoscimento dell’anzianità dal periodo di frequenza della Scuola militare Nunziatella e dell’assegno funzionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, già ricorrente in primo grado, aveva frequentato la Scuola militare Nunziatella dal 23 settembre 1993, all’età di quindici anni, ed era stato arruolato il 28 giugno 1994, al compimento dei sedici anni, secondo la disciplina allora vigente. Con istanze del 2015 aveva chiesto l’aggiornamento matricolare e stipendiale a decorrere dall’iscrizione alla scuola, il riconoscimento dell’anzianità di servizio e la corresponsione dell’assegno funzionale previsto dall’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 52/2009, con arretrati. Il Comando generale aveva respinto le richieste, ritenendo il periodo anteriore ai sedici anni meramente formativo e non riconducibile alla provenienza da una carriera o da un ruolo sistematico diverso. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti, da un lato, l’omessa pronuncia sulla domanda autonoma di accertamento del diritto all’aggiornamento matricolare e stipendiale e la violazione dell’art. 788 d.lgs. n. 66/2010; dall’altro, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 788 per violazione dell’art. 3 Cost., assumendo che la mancata applicazione retroattiva della disciplina introdotta dal codice dell’ordinamento militare determinasse una disparità di trattamento tra allievi ammessi alla scuola militare a quindici anni in epoche diverse. L’Amministrazione ha eccepito la tardività delle pretese, sostenendo che l’anzianità e l’inquadramento sono fissati da atti autoritativi da impugnare nel termine decadenziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare dell’Amministrazione. Le pretese relative all’anzianità, all’inquadramento e ai conseguenti effetti giuridici ed economici incidono su una posizione regolata da atti autoritativi di inserimento nell’organizzazione militare. I provvedimenti di inquadramento e quelli che fissano il dies a quo dell’anzianità devono quindi essere tempestivamente impugnati nel termine decadenziale; non è possibile rimettere in discussione, attraverso una successiva domanda di aggiornamento o di ricalcolo economico, atti divenuti inoppugnabili. L’appello è stato comunque ritenuto infondato nel merito. Il periodo di frequenza della scuola militare non determina l’iscrizione in un ruolo matricolare militare e costituisce servizio pre-ruolo, rilevante esclusivamente ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, ma non ai fini dell’assegno funzionale né dell’aggiornamento matricolare e stipendiale richiesto. L’art. 788 d.lgs. n. 66/2010 ha introdotto una disciplina innovativa, non retroattiva, configurando dal compimento dei quindici anni una speciale ferma volontaria per gli allievi delle scuole militari, senza impiego operativo. Tale disciplina non può applicarsi al periodo anteriore, regolato dalla normativa previgente, nella quale l’arruolamento decorreva dal compimento dei sedici anni. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile perché prospettata per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nova e dei limiti del thema decidendum ex art. 104, comma 1, c.p.a.; il Collegio l’ha comunque ritenuta manifestamente infondata, poiché le situazioni poste a confronto non sono identiche e la disciplina sopravvenuta ha modificato complessivamente lo status degli allievi. L’appello è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato, con rigetto. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’assegno funzionale presuppone la provenienza da una carriera o da un ruolo militare diverso e sistematico; la mera frequenza della scuola militare non integra tale requisito.
art. 788 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina lo stato giuridico degli allievi delle scuole militari, prevedendo dal quindicesimo anno una speciale ferma volontaria. La disciplina è innovativa e non retroattiva; il periodo di frequenza non comporta iscrizione in un ruolo matricolare militare.
art. 2052 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Non consente di riconoscere, ai fini richiesti, il periodo di frequenza della scuola militare anteriore all’arruolamento secondo la disciplina previgente.
art. 627, comma 5, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato tra le disposizioni invocate dall’appellante, non è stato ritenuto idoneo a fondare l’estensione retroattiva dei benefici richiesti.
art. 790, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato tra le disposizioni invocate dall’appellante, non fonda il riconoscimento retroattivo dell’anzianità derivante dalla frequenza della scuola militare.
art. 2028 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il periodo di frequenza quale allievo della scuola militare non è computabile ai fini della ferma di leva.
art. 5, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il periodo di frequenza della scuola militare configura servizio pre-ruolo computabile esclusivamente ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio.
art. 104, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il divieto di nova impedisce di introdurre in appello una questione di legittimità costituzionale fondata su profili giuridici non dedotti in primo grado, quando ciò incida sul thema decidendum e sulla rilevanza della questione.
art. 3 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La questione di compatibilità costituzionale dell’art. 788 d.lgs. n. 66/2010 è stata ritenuta comunque infondata, poiché la disciplina previgente e quella sopravvenuta riguardano situazioni non sovrapponibili e perseguono assetti normativi differenti.
art. 17 d.P.R. 20 giugno 1956, n. 950
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Nella disciplina previgente l’arruolamento degli allievi delle scuole militari decorreva dal compimento del sedicesimo anno; la frequenza iniziata a quindici anni non produceva gli effetti dell’arruolamento.
art. 4, comma 1, lett. m), d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha introdotto la disciplina relativa alla speciale ferma volontaria degli allievi delle scuole militari; secondo il giudice, si tratta di disciplina innovativa e non retroattiva.
art. 117 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’appellante ne ha invocato l’assenza di necessità, sostenendo di non essere tenuto ad attivare il rito sul silenzio; il tema è stato assorbito dalla qualificazione della pretesa come soggetta a impugnazione decadenziale.
Massime di principio
- Le pretese relative all’anzianità di servizio, all’inquadramento e ai conseguenti effetti giuridici ed economici del personale militare incidono su posizioni regolate da atti autoritativi; tali atti devono essere impugnati tempestivamente nel termine decadenziale, non potendo essere contestati successivamente mediante una domanda di mero aggiornamento matricolare o ricalcolo stipendiale.
- La frequenza di una scuola militare, anteriormente all’arruolamento previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis, non determina l’iscrizione in un ruolo matricolare militare e non integra, ai fini dell’assegno funzionale, la provenienza da una carriera o da un ruolo militare sistematico e autonomo.
- Il periodo di frequenza della scuola militare costituisce servizio pre-ruolo computabile esclusivamente ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, salvo diversa e specifica previsione normativa; non è utilizzabile per ottenere l’assegno funzionale né l’aggiornamento matricolare e stipendiale.
- La disciplina introdotta dall’art. 788 d.lgs. n. 66/2010, che configura per gli allievi delle scuole militari una speciale ferma volontaria dal quindicesimo anno, è innovativa e non retroattiva; non può quindi estendersi a periodi anteriori regolati dalla disciplina previgente.
- Nel giudizio amministrativo la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche in appello quanto al momento processuale, ma è irrilevante e inammissibile se attiene a profili di illegittimità non dedotti in primo grado e introduce così un tema nuovo, in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a.
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