Cassazione Civile, Sentenza n. 27063/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Magit s.a.s. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per €636.591,57 per lavori eseguiti nella struttura termale; Terme di Saturnia eccepì che le opere rientravano nell'appalto generale affidato a Rizzani e che le controversie dovevano essere trattate nell'arbitrato o rientravano nel contratto di subappalto. Il primo grado revocò il decreto ingiuntivo in base a CTU arbitrale; in appello la causa fu estinta per tardiva riassunzione in seguito all'interruzione del processo dovuta al fallimento di Magit (dichiarato il 9.12.2014). Magit sostiene che la successiva revoca del fallimento e la dichiarazione resa dal difensore in udienza non potevano far decorrere il termine per la riassunzione nei confronti della curatela, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto che la dichiarazione del difensore avesse determinato la conoscenza legale dell'interruzione da parte della curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze, ritenendo che non si potesse attribuire automaticamente efficacia di "formale conoscenza" al curatore per la sola dichiarazione resa dal difensore in udienza, senza notificazione o comunicazione all'interessato/curatore. La Cassazione ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n.12154/2021 e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 305 c.p.c.
Stabilisce la possibilità di estinzione per mancata riassunzione dopo interruzione; la Cassazione interpreta che il termine per la riassunzione decorre quando il curatore ha formale conoscenza del provvedimento interruttivo, non automaticamente dalla dichiarazione resa in udienza.
art. 43, comma 3, legge fallimentare
Prevede l'effetto interruttivo automatico con l'apertura del fallimento; la sua combinazione con l'art. 305 c.p.c. richiede però che il curatore abbia formale conoscenza perché decorra il termine per la riassunzione.
art. 176, comma 2, c.p.c.
La pronuncia in udienza vale come conoscenza per chi è presente; la Cassazione distingue però la conoscenza personale dalla "formale conoscenza" richiesta al curatore, che se non presente va notificata o comunicata.
artt. 1710 e 1728 c.c.
Richiamati come disciplina del mandato: il difensore/mandatario ha obblighi di diligenza verso il mandante (e, per coordinamento invocato dalla Corte d'appello, verso la curatela), ma la Corte di legittimità ha escluso che ciò possa sostituire la formale comunicazione richiesta per far decorrere i termini processuali nei confronti del curatore.
art. 16, ultimo comma, legge fallimentare e art. 133, co. 1 c.p.c.
Richiamati come coordinate del regime dell'effetto interruttivo del fallimento e della sua pubblicità; utilizzati nella motivazione per spiegare l'automaticità dell'interruzione.
art. 18, penultimo comma, legge fallimentare e art. 336 c.p.c.
Norme richiamate nei motivi del ricorso in relazione alla revoca del fallimento e ai suoi effetti processuali; la Corte ha comunque ritenuto prevalente il principio di formale conoscenza del curatore per la decorrenza del termine.
Sentenza S.U. n.12154/2021 (giurisprudenza)
Principio chiave richiamato: il termine per la riassunzione o prosecuzione dopo l'apertura del fallimento decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione sia portata a formale conoscenza di ciascuna parte/curatore (presenza in udienza o comunicazione/notifica), non automaticamente dalla mera pubblicazione della sentenza o da dichiarazioni rese in udienza in assenza di comunicazione.
Cass. n.5650/2013 (giurisprudenza)
Richiamata dalla Corte d'appello per sostenere che la dichiarazione resa in udienza potesse costituire conoscenza; la Cassazione ha però ritenuto che la più recente giurisprudenza di legittimità (S.U. 12154/2021) non consenta tale automatismo.
Cass. n.8640/2018 (giurisprudenza)
Menzi¬onata dalla ricorrente come orientamento contrastante; la Corte di legittimità ha ritenuto non idoneo l'orientamento invocato a legittimare una presunzione iuris et de iure di conoscenza derivante dalla sola dichiarazione del difensore.
Massime di principio
- L'apertura del fallimento determina automaticamente l'interruzione del processo, ma il termine per la riassunzione ai fini dell'evitare l'estinzione decorre solo dalla formale conoscenza dell'evento da parte del curatore (presenza in udienza o notificazione/comunicazione).
- La mera dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte fallita non è di per sé sufficiente a far decorrere il termine per la riassunzione nei confronti della curatela, salvo che la curatela sia effettivamente presente o abbia ricevuto comunicazione formale.
- La revoca successiva del fallimento non annulla automaticamente la necessità di avere rispettato i termini di riassunzione, salvo che risulti che il curatore o il soggetto tornato in bonis abbia avuto tempestiva e formale conoscenza dell'interruzione e abbia agito nei termini.
- In presenza di un fallimento occorre sempre notificare o comunicare espressamente al curatore gli atti/processi rilevanti per evitare il rischio di estinzione per tardiva riassunzione; conservare le prove di notifica/comunicazione è fondamentale.
- Le eccezioni dilatorie o le questioni di litisconsorzio (ad es. estendere l'eccezione di estinzione da un appaltatore all'altra parte) richiedono un accertamento concreto del collegamento fra posizioni e della conoscenza/formalità delle comunicazioni e non possono essere risolte per presunzioni automatiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26980/2022 del 14/09/2022
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26981/2022 del 14/09/2022
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26983/2022 del 14/09/2022
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26990/2022 del 14/09/2022
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26991/2022 del 14/09/2022
- Sentenza civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27015/2022 del 14/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →