Sentenza del 23/01/2019 n. 1790 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato di un terreno edificabile trasferito con atto notarile, elevandolo da 290.530 euro a 1.109.504 euro sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), con conseguente richiesta di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali. I contribuenti hanno contestato che le sole quotazioni OMI, aventi natura astratta e indicativa, potessero dimostrare il maggior valore venale del terreno e integrare una presunzione grave, precisa e concordante. Hanno inoltre censurato l'interpretazione della normativa sopravvenuta e l'omesso esame di documenti comparativi relativi a un terreno confinante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che il semplice scostamento tra il prezzo dichiarato e i valori OMI costituisca soltanto una presunzione semplice, priva da sola dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Le quotazioni OMI possono fungere da ausilio o valore di massima, ma devono essere corroborate da ulteriori elementi concreti, quali ubicazione, superficie, destinazione urbanistica, stato delle opere di urbanizzazione e dati comparativi effettivamente pertinenti. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti e annullando la pretesa fiscale. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 51 e 52
"valore venale superiore in comune commercio"
In materia di imposta di registro, l'Ufficio può rettificare il valore dichiarato degli immobili sulla base di criteri comparativi, reddituali o di altri elementi di valutazione, ma la rettifica deve essere sorretta da elementi probatori concreti e adeguati.
Codice civile, artt. 2697 e 2729
"presunzioni gravi, precise e concordanti"
L'Amministrazione finanziaria deve provare i fatti posti a fondamento della maggiore pretesa tributaria. Le presunzioni semplici sono ammissibili soltanto quando gli elementi indiziari siano complessivamente gravi, precisi e concordanti; le sole quotazioni OMI non sono sufficienti.
Legge n. 88 del 2009, art. 24
La disposizione ha eliminato, per le imposte dirette e l'IVA, la presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale desunto dai dati OMI, ripristinando il regime delle presunzioni semplici. La Corte ne richiama l'effetto retroattivo nel settore interessato e considera comunque il principio applicabile, quanto alla prova, anche all'imposta di registro.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito nella legge di conversione
Aveva introdotto, per determinate imposte, una presunzione legale relativa basata sul valore normale degli immobili risultante dai dati di mercato; tale disciplina è stata successivamente eliminata dalla Legge n. 88 del 2009.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
L'erronea qualificazione di fatti concreti come presunzioni gravi, precise e concordanti costituisce violazione di legge, censurabile in Cassazione, e non soltanto vizio motivazionale.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI sono valori indicativi e non costituiscono, da sole, una prova sufficiente del maggior valore di un immobile ai fini della rettifica fiscale.
- L'Amministrazione deve affiancare ai dati OMI ulteriori elementi concreti e pertinenti, come atti comparabili, caratteristiche specifiche del bene, ubicazione, superficie, destinazione urbanistica e condizioni delle opere di urbanizzazione.
- Lo scostamento tra prezzo dichiarato e valore OMI integra una presunzione semplice, non una presunzione legale automatica: il contribuente può contestarla evidenziando le peculiarità dell'immobile e producendo comparabili attendibili.
- Anche in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, una rettifica fondata esclusivamente su dati astratti o medi di mercato è normalmente illegittima per insufficienza della prova.
- L'onere di dimostrare il maggior valore imponibile grava sull'Amministrazione; il giudice deve verificare concretamente se gli indizi raccolti siano effettivamente gravi, precisi e concordanti.
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