Sentenza del 23/01/2019 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Istanza di rimborso delle garanzie fideiussorie prestate per ottenere il rimborso del credito iva - Fideiussione ex art. 38-bis, co. 9 dpr n. 633/72 - Spettanza - Fideiussione ex art. 38-bis, co. 4 e 5 dpr n. 633/72 - Non spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva l'annullamento del silenzio rifiuto e il rimborso, per complessivi euro 897.521,71, dei costi sostenuti per le garanzie fideiussorie prestate per ottenere il rimborso dei crediti IVA relativi agli anni 2004 e 2005. Invocava l'art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000, sostenendo che tale disposizione imponesse all'Amministrazione di rimborsare ogni costo fideiussorio necessario per ottenere un rimborso tributario. Le garanzie erano tuttavia fideiussioni triennali prestate per ottenere rimborsi IVA accelerati ai sensi dell'art. 38-bis, commi 4 e 5, del DPR n. 633/1972.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha distinto le fideiussioni sine die prestate ai sensi dell'art. 38-bis, comma 9, del DPR n. 633/1972, collegate a contestazioni o accertamenti tributari poi annullati, dalle fideiussioni triennali richieste per ottenere il rimborso IVA accelerato. Solo per le prime, secondo la disciplina applicabile anteriormente alla legge n. 167/2017, spettava il rimborso del costo della garanzia. Le seconde derivavano invece da una scelta libera e consapevole del contribuente, che poteva attendere il rimborso ordinario. L'art. 7, comma 1, della legge n. 167/2017 non è stato ritenuto norma di interpretazione autentica e non era applicabile alle richieste relative agli anni 2004 e 2005. Le spese di giudizio sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Art. 8, comma 4, legge n. 212/2000
l'Amministrazione è tenuta ad effettuare il rimborso del "costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi"
La disposizione non è stata interpretata come riconoscimento generalizzato del rimborso di ogni garanzia collegata a un rimborso IVA. Nel regime previgente, il beneficio è stato ritenuto riferibile alle garanzie imposte in relazione a una pretesa tributaria o a garanzie sine die, non alle fideiussioni triennali richieste volontariamente per ottenere un rimborso accelerato.
Art. 38-bis, commi 4 e 5, DPR n. 633/1972
Disciplina le garanzie triennali prestate per ottenere rimborsi IVA accelerati. Il costo di tali garanzie non è stato ritenuto rimborsabile per le istanze anteriori alla legge n. 167/2017, poiché il contribuente poteva scegliere il rimborso ordinario senza prestare fideiussione.
Art. 38-bis, comma 9, DPR n. 633/1972
Riguarda le garanzie fideiussorie sine die collegate a contestazioni o accertamenti tributari. Secondo la sentenza, per le istanze anteriori alla legge n. 167/2017 il rimborso dei relativi costi poteva spettare quando la pretesa tributaria fosse stata successivamente annullata con decisione definitiva.
Art. 7, comma 1, legge n. 167/2017
Ha introdotto, per il futuro, un rimborso forfettario dei costi delle garanzie, pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata. La norma non è stata considerata interpretativa e si applica solo alle richieste riferite alla dichiarazione IVA 2017 e alle istanze infrannuali dal primo trimestre 2018.
Art. 12 Preleggi
La ricorrente lo ha invocato per sostenere un'interpretazione letterale dell'art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000. Il Collegio ha ritenuto che l'interpretazione dovesse considerare anche la diversa funzione delle garanzie e il regime temporale applicabile.
Massime di principio
- Per le richieste anteriori alla legge n. 167/2017, occorre distinguere tra garanzie imposte per tutelare l'Amministrazione rispetto a una pretesa tributaria contestata e garanzie richieste dal contribuente per ottenere volontariamente un rimborso IVA accelerato.
- Le fideiussioni triennali collegate al rimborso accelerato, quando il contribuente avrebbe potuto attendere il rimborso ordinario, non danno normalmente diritto al rimborso del costo secondo la disciplina previgente.
- Le garanzie sine die prestate in relazione a contestazioni tributarie poi annullate definitivamente possono invece rientrare nel rimborso previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000.
- La legge n. 167/2017 ha introdotto una disciplina nuova e non retroattiva; non può essere utilizzata per estendere automaticamente il rimborso a garanzie relative a periodi precedenti.
- In casi analoghi è essenziale verificare la data dell'istanza, la base normativa della fideiussione, la sua durata, la funzione concreta della garanzia e se il rimborso fosse accelerato o collegato a una contestazione tributaria.
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