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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

PROCESSO TRIBUTARIO - Processo telematico - Validità ed equivalenza delle firme digitali con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato un'intimazione di pagamento fondata su quattro cartelle esattoriali, contestando: la validità delle notifiche effettuate via PEC perché i documenti allegati erano in formato ".pdf" e non recavano l'estensione ".p7m"; l'insufficienza della prova delle notifiche delle cartelle; la conseguente decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione; e l'omessa motivazione dell'intimazione in relazione al calcolo degli interessi, alle aliquote e ai tassi applicati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto valide le notifiche PEC, precisando che le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, pur utilizzando rispettivamente le estensioni ".p7m" e ".pdf". Pertanto, l'assenza dell'estensione ".p7m" non determina l'invalidità della notifica né la decadenza dell'amministrazione. È stato inoltre rigettato il motivo relativo alla motivazione degli interessi. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.400,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 12 del decreto dirigenziale 16 aprile 2014, emanato ai sensi dell'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011

    La disciplina tecnica del processo telematico ammette le firme digitali CAdES e PAdES, associate rispettivamente ai formati ".p7m" e ".pdf".

  • Regolamento UE n. 910 del 2014

    Costituisce il quadro europeo di riferimento per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari, in conformità al quale le diverse tipologie di firma digitale sono riconosciute.

  • Decisione di esecuzione UE n. 1506 del 2015

    Contribuisce alla definizione degli standard tecnici applicabili alle firme elettroniche e ne conferma la compatibilità.

  • Art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato in relazione alla rinuncia della contribuente alla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018

    Le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".

    Una notifica telematica non è invalida per il solo fatto che il documento firmato digitalmente abbia estensione ".pdf" anziché ".p7m", purché la firma e il documento siano tecnicamente validi.

  • Cassazione, sentenza n. 22860 del 2018

    È richiamata dalla sentenza per escludere, nel caso concreto, la nullità dell'intimazione per insufficiente indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

Massime di principio

  • Nel processo telematico, l'estensione del file non è da sola decisiva: il formato PAdES con estensione ".pdf" è, in linea generale, equivalente al formato CAdES con estensione ".p7m".
  • La contestazione della validità di una notifica PEC non può fondarsi esclusivamente sull'assenza dell'estensione ".p7m"; occorre dimostrare un concreto vizio della firma digitale, del documento, della trasmissione o della ricezione.
  • Se le ricevute PEC e la documentazione prodotta consentono di verificare l'avvenuta consegna e il contenuto notificato, la notifica può essere ritenuta regolare anche quando il documento è allegato in formato PDF firmato PAdES.
  • L'invalidità della notifica degli atti prodromici può incidere sulla pretesa riscossiva e sui termini di decadenza, ma tale conseguenza si verifica solo se il vizio della notifica è effettivamente accertato.
  • Le contestazioni relative agli interessi devono evidenziare una concreta compromissione del diritto di difesa; la mancata indicazione analitica di ogni singolo elemento di calcolo non comporta automaticamente la nullità dell'intimazione.

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