Sentenza del 23/01/2019 n. 43 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
LA MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO ESATTORIALE NON INFICIANO L'ATTO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro una cartella di pagamento di euro 165.818,64. Ha sostenuto che il ruolo esattoriale fosse illegittimo e lesivo del diritto di difesa perché privo dell'indicazione del responsabile del procedimento, non adeguatamente motivato e non sottoscritto. Ha inoltre contestato la mancata individuazione delle ragioni della pretesa tributaria.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto non necessaria l'indicazione del responsabile del procedimento, poiché il ruolo era stato emesso prima del 1° giugno 2008. Ha inoltre affermato che la mancata sottoscrizione del ruolo non ne determina l'inesistenza o l'illegittimità, quando l'atto proviene dall'organo competente e reca elementi idonei a collegarlo alla responsabilità dell'organo stesso. La pretesa era comunque sufficientemente comprensibile, trattandosi di tributi dichiarati dal contribuente ma non versati, non di un accertamento di maggior reddito. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.800,00.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sull'indicazione del responsabile del procedimento
L'atto amministrativo non è illegittimo se manca "l'indicazione del responsabile del procedimento".
Per i ruoli emessi prima del 1° giugno 2008, l'indicazione del responsabile del procedimento non era considerata obbligatoria; la relativa disciplina è stata ritenuta applicabile solo per il futuro.
Principio giurisprudenziale sulla sottoscrizione del ruolo
La mancata sottoscrizione dei ruoli non rende inesistente l'atto, in quanto lo stesso "proviene dall'organo oggettivamente inteso e reca i contrassegni che impegnano la responsabilità della persona titolare dell'organo".
L'assenza di una firma materiale non comporta automaticamente l'inesistenza o l'invalidità del ruolo, se l'atto è riconducibile all'organo competente e contiene elementi identificativi sufficienti.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 22197/2004
Richiamata per sostenere che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto, soprattutto per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008.
Sentenze della Corte di Cassazione nn. 21954/2004, 5684/2000 e 9394/1997
Richiamate per affermare che la mancata sottoscrizione del ruolo non ne determina l'inesistenza quando l'atto è oggettivamente riconducibile all'organo competente.
Massime di principio
- La valutazione dei requisiti formali di un ruolo o di una cartella deve tenere conto della disciplina vigente alla data di emissione dell'atto; un obbligo introdotto successivamente non può essere applicato automaticamente agli atti anteriori.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta necessariamente l'illegittimità dell'atto, soprattutto quando la normativa applicabile ratione temporis non la prevedeva come requisito obbligatorio.
- La mancanza della firma materiale sul ruolo non determina, da sola, l'inesistenza dell'atto, se esso è riconducibile all'amministrazione competente attraverso intestazione, elementi identificativi e altri contrassegni ufficiali.
- Per contestare efficacemente la motivazione di una cartella, non è sufficiente denunciare genericamente carenze formali: occorre dimostrare che il contribuente non sia stato concretamente posto in condizione di comprendere la pretesa e di difendersi.
- Quando la cartella riguarda imposte dichiarate dal contribuente ma non versate, la motivazione può essere ritenuta sufficiente se identifica chiaramente la dichiarazione, il periodo d'imposta, i tributi e gli importi richiesti.
- La sanatoria derivante dalla concreta conoscenza della pretesa non elimina ogni possibile vizio dell'atto, ma può escludere che una carenza formale abbia prodotto una lesione effettiva del diritto di difesa.
- In caso di rigetto dell'impugnazione, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali.
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