Sentenza del 23/01/2019 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PROCESSO TRIBUTARIO - L'errore revocatorio consiste nella supposizione erronea della inesistenza del motivo, non nel suo mancato esame - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse omesso di esaminare due motivi di appello: l'inesistenza o irregolarità della notificazione degli avvisi di accertamento ICI e la natura rurale dei terreni e dei fabbricati, che avrebbe dovuto comportare l'esenzione o la riduzione dell'imposta. La ricorrente ha sostenuto che tale omissione integrasse un errore revocatorio di fatto.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato rigettato perché manifestamente infondato. La Commissione ha rilevato che la sentenza impugnata aveva dato atto dell'esistenza dei due motivi e li aveva esaminati: il motivo sulla notificazione era stato ritenuto superato dalla difesa nel merito della contribuente, mentre quello sulla ruralità degli immobili era stato ampiamente trattato, con riferimento ai requisiti catastali e soggettivi necessari per l'agevolazione ICI. La Commissione ha inoltre precisato che l'errore revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. non coincide con una semplice omissione o dimenticanza del giudice: occorre che la sentenza dimostri la falsa supposizione dell'inesistenza di un motivo effettivamente proposto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 395, primo comma, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa quando il giudice sia incorso in un errore percettivo su un fatto processuale decisivo, come la supposizione dell'inesistenza di un motivo di ricorso realmente proposto. Non è invece sufficiente una mera omissione di esame o una dimenticanza.
Art. 112 codice di procedura civile
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo, quando non dipenda da una falsa percezione dell'esistenza del motivo, configura una violazione dell'art. 112 c.p.c. e non un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
Art. 156 codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
La sentenza ha ritenuto sanato l'eventuale vizio di notificazione degli avvisi perché la contribuente si era difesa compiutamente nel merito, dimostrando di aver conosciuto gli atti.
Art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992
riduzione d'imposta prevista per i terreni agricoli
L'agevolazione per i terreni agricoli richiede, secondo la decisione, la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e la conduzione diretta dei terreni.
Art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997
persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali
L'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli può provare la qualifica soggettiva, ma non sostituisce la prova autonoma della conduzione diretta dei terreni.
Art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, convertito nella legge n. 133 del 1994
requisiti di ruralità dei fabbricati
Ai fini dell'esenzione ICI, la ruralità dei fabbricati è collegata al riconoscimento dei requisiti previsti dalla normativa catastale e all'attribuzione delle categorie catastali pertinenti, come A/6 o D/10.
Art. 23-bis del d.l. n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009, e art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992
immobili rurali non soggetti all'imposta
La decisione ha richiamato il principio secondo cui i fabbricati riconosciuti catastalmente come rurali possono beneficiare dell'esenzione ICI; se invece risultano iscritti in una diversa categoria, il contribuente deve contestare il classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità.
Art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
sospensione del processo tributario in pendenza della revocazione
La ricorrente aveva rinunciato alla richiesta di sospensione del giudizio, indicata inizialmente come richiesta ai sensi dell'art. 47.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è uno strumento per contestare una motivazione ritenuta insufficiente o una semplice omissione di esame. È necessaria una falsa percezione oggettivamente verificabile, risultante dalla stessa sentenza, circa l'esistenza o il contenuto di un motivo o di un atto processuale.
- Quando la sentenza menziona espressamente il motivo di ricorso o di appello, anche se lo tratta sinteticamente o lo dichiara assorbito, normalmente non sussiste l'errore revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
- Se il giudice ha effettivamente omesso di pronunciarsi su una domanda o su un motivo, senza però supporre erroneamente che esso non fosse stato proposto, il vizio deve essere ricondotto all'omessa pronuncia e alla violazione dell'art. 112 c.p.c., non alla revocazione per errore di fatto.
- In materia di notificazione degli atti tributari, la costituzione e la difesa piena del contribuente possono sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, purché non si tratti di una notificazione inesistente in senso assoluto secondo i criteri applicabili.
- Per invocare l'esenzione o le agevolazioni ICI legate alla ruralità, occorre verificare sia la categoria catastale e il riconoscimento formale della ruralità sia, per i terreni agricoli, i requisiti soggettivi e la conduzione diretta. La mera utilizzazione agricola o agrituristica non è necessariamente sufficiente.
- La parte che intende ottenere l'esenzione in ragione della ruralità di un immobile classificato in una categoria diversa da A/6 o D/10 deve normalmente contestare il relativo classamento catastale.
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